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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30122/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen.

Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); Ritenuto che anche gli altri motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 13 sulla ritenuta recidiva e la sentenza di primo grado ove si era dato atto che non poteva essere autonomamente esclusa la recidiva specifica e reiterata ai medesimi contestata ... (in presenza) di "precedenti penali gravi, della stessa specie di quelli per cui si procede, abbastanza recenti e quindi univocamente sintomatici di un'accentuata proclività a propensione degli imputati alla ricaduta nei reati in oggetto, attesa anche l'applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione e di sicurezza"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore lizle-14-a-Cassa--delle-ammende. n D E' P C? S Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] E A i I 2B LUG 1022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa); Ritenuto che anche gli altri motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 13 sulla ritenuta recidiva e la sentenza di primo grado ove si era dato atto che non poteva essere autonomamente esclusa la recidiva specifica e reiterata ai medesimi contestata ... (in presenza) di "precedenti penali gravi, della stessa specie di quelli per cui si procede, abbastanza recenti e quindi univocamente sintomatici di un'accentuata proclività a propensione degli imputati alla ricaduta nei reati in oggetto, attesa anche l'applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione e di sicurezza"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore lizle-14-a-Cassa--delle-ammende. n D E' P C? S Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] E A i I 2B LUG 1022 [OSCURATO:PERSONA]
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