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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03325/2023

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ORDINANZA sul ricorso 4231/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e al ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza n. 5643/2016 della CORTE D'APPELLO dì BOLOGNA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che con l'epígrafata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna ha proceduto a liquidare le indennità dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'esproprio di alcune aree di un più ampio compendio di proprietà di quest'ultima da destinarsi a completamento di un asse viario; - visto il ricorso proposto in via principale dall'Azienda ed in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione di detta ordinanza; - considerato che, con atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti in data 8.6.2022, i ricorrenti hanno reso noto di essere addivenuti ad un componimento bonario della controversia ed hanno chiesto che si dichiari perciò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio; - preso atto di ciò e ritenuto che, nel disporre in conformità, debba pure procedersi alla cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, oramai divenuta, per effetto dell intervenuto componimento della controversia, priva di attualità (Cass., Sez.

I, 18/10/2018, n. 26299); P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara compensate integralmente tra le partì le spese dì tutti ì gradi di giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4231/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e al ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza n. 5643/2016 della CORTE D'APPELLO dì BOLOGNA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che con l'epígrafata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna ha proceduto a liquidare le indennità dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'esproprio di alcune aree di un più ampio compendio di proprietà di quest'ultima da destinarsi a completamento di un asse viario; - visto il ricorso proposto in via principale dall'Azienda ed in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione di detta ordinanza; - considerato che, con atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti in data 8.6.2022, i ricorrenti hanno reso noto di essere addivenuti ad un componimento bonario della controversia ed hanno chiesto che si dichiari perciò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio; - preso atto di ciò e ritenuto che, nel disporre in conformità, debba pure procedersi alla cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, oramai divenuta, per effetto dell intervenuto componimento della controversia, priva di attualità (Cass., Sez. I, 18/10/2018, n. 26299); P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara compensate integralmente tra le partì le spese dì tutti ì gradi di giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile
Sentenza Cassazione n. 03325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris