Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35339/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 26 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giorni trenta di arresto in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 116 C.d.S..

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi aggravata di recidiva nel biennio.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine ai due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di con- nessione logica, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente ac- certato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

Il Tribunale si è posto in linea con tale orientamento, avendo correttamente rile- vato che la recidiva era stata ritualmente contestata.

Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che nei confronti del Dakir, già condannato per analogo reato, era stato elevato provvedimento di accer- tamento di un'analoga violazione in data 25 gennaio 2020, divenuto definitivo.

Inol- tre, in considerazione della data della seconda violazione, è stata legittimamente ri- conosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio.

La difesa del Dakir si limita a contestare genericamente la valenza e il contenuto della nota degli organi di P.G. nonché la testimonianza resa al riguardo dall'agente di polizia stradale, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività di tale accertamento, che in caso positivo avrebbe potuto agevolmente segnalare (es. presentazione di ricorso, intervenuta oblazione, ecc.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 26 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giorni trenta di arresto in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 116 C.d.S.. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi aggravata di recidiva nel biennio. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine ai due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di con- nessione logica, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente ac- certato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). Il Tribunale si è posto in linea con tale orientamento, avendo correttamente rile- vato che la recidiva era stata ritualmente contestata. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che nei confronti del Dakir, già condannato per analogo reato, era stato elevato provvedimento di accer- tamento di un'analoga violazione in data 25 gennaio 2020, divenuto definitivo. Inol- tre, in considerazione della data della seconda violazione, è stata legittimamente ri- conosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio. La difesa del Dakir si limita a contestare genericamente la valenza e il contenuto della nota degli organi di P.G. nonché la testimonianza resa al riguardo dall'agente di polizia stradale, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività di tale accertamento, che in caso positivo avrebbe potuto agevolmente segnalare (es. presentazione di ricorso, intervenuta oblazione, ecc.). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 35339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris