CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO Ore ha concluso chiedendo 3 L.L, o Q/1 I [C,n_ k,,,s udito il-difen-gYre [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 3 marzo 2023, ha confermato la sentenza resa dal GUP di Pisa che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, per il delitto di furto in appartamento. 2. Il difensore dell'imputato affida il proprio ricorso a due motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e alla qualificazione della condotta quale concorso nel reato di furto in abitazione anziché favoreggiamento personale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione eccessiva della pena e alla negata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente, pur deduc:endo l'illogicità e contraddittorietà della sentenza, sostanzialmente, censura, peraltro in modo assertivo e, quindi, aspecifico, la valutazione da parte della Corte distrettuale delle risultanze istruttorie e sollecita un' inammissibile rivalutazione in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova così dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta, con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. La valutazione della prova è, come si è detto, questione di fatto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609 - 01). Orbene la sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella conforme della Corte d'appello che si salda alla prima in quanto espressione di un unico percorso argomentativo, indica con chiarezza le univoche circostanze fr di fatto su cui si fonda la responsabilità dell'imputato (descrizione di questo da parte del teste Noccioli che ha visto il predetto rimanere fuori dal cancello dell'abitazione mentre veniva perpetrato il furto e, quindi, accompagnarsi all'altro correo non appena questi usciva dall'appartamento con la refurtiva; la circostanza che, nel sentiero in cui i due si erano incamminati, mentre l'altro concorrente si liberava del portafogli rubato, l'odierno imputato gli dava il proprio giubbotto nascondendo nel proprio zainetto quello indossato dal correo in modo da rendere così più difficile l'individuazione propria e del complice; la totale assenza di qualsiasi spiegazione alternativa da parte del Pracchia sulle ragioni per cui si era recato sul luogo del delitto e aveva atteso fuori il complice mentre si introduceva all'interno dello stabile). A fronte di siffatte indicazioni richiamate anche dalla sentenza di appello il ricorrente non specifica quale aspetto, decisivo, delle sue deduzioni sarebbe stato di fatto pretermesso e mostra di confutare solo genericamente la motivazione della Corte distrettuale senza evidenziare alcuna illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione. La ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito porta, dunque, alla logica conclusione della partecipazione sotto entrambi i profili, materiale e psichico, dell'imputato al delitto di furto dovendosi dunque ritenere priva di ogni fondamento la richiesta, peraltro non formulata in appello, di qualificazione della condotta alla stregua del disposto di cui all'art. 378 cod. pen posto che il favoreggiamento personale presuppone che il reato sia stato già commesso e che il favoreggiatore non vi abbia concorso. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso giacché le censure relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in sede di legittimità. Il giudice di merito, infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen, quello che ritiene prevalente e utile a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549) e il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può giustificarsi anche sulla sola base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). La quantificazione della pena, poi, può essere sindacata in sede di legittimità solo quando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica poiché la determinazione concreta della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non /b di un giudizio analitico su vari elementi offerti dalla legge. L'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi, dunque, compiutamente osservato quando egli, accertata l'applicazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva poiché, in tal modo, egli ha considerato globalmente tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod. pen. e anche quelli specificatamente segnalati con i motivi d'appello. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che ha correttamente individuato nel "curriculum" criminale dell'imputato e nella sua capacità a delinquere elementi sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e congruo e non eccessivo il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado. Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione. 4. In conclusione, dunque, alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in