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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32099/2026

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dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanzaformulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione.A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condotteomogenee, tutte riguardanti violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 – ha posto la distanza temporale (variabile da cinque mesi a un anno) trale stesse e la circostanza che in seguito a ciascuna di esse l’imputato era statoarrestato nella flagranza del reato.

Per tale via, ha ritenuto che le condotte inparola fossero frutto di autonome risoluzioni delinquenziali ed espressione nongià dell’unitaria e anticipata deliberazione, bensì di un generico e abitualeprogramma di attività delittuosa.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e con un unico, articolatomotivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione.Deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l'omogeneità delle condotte ela loro la sostanziale contiguità temporale.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, inoltre, avrebbe attribuito valore ad unelemento (l’avvenuto arresto in flagranza) del tutto irrilevante ai fini cheinteressano.Infine, sarebbe stata trascurata la richiesta subordinata di continuazione pergruppi di sentenze.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 8 giugno 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.  [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev’essere respinto.

2. L'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen.non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a porre in essere determinati reati.

D'altro canto la nozione dicontinuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano statidettagliatamente progettati e previsti, riguardo al loro graduale svolgimento,nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, cheparla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l'attenuazione deltrattamento sanzionatorio, pone l'istituto fuori dalla realtà concreta, data lavariabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente,solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

Laprogrammazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di"adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico.

Ed è in relazioneall’unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguitàtemporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni osoluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell'impossibilità diaffermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonomerisoluzioni anti-doverose.Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitariapossa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come inconcreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identitàdella spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa losvolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codestifattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro, incrementa lapossibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, inproporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziariefavorevoli.Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01).Si è poi chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchéla contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indiciin tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessisiano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo(Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

3. Tanto ricordato, venendo al provvedimento in esame, il Giudicedell'esecuzione non ha trascurato la natura omogenea degli episodi giudicati, maha – con motivazione non manifestamente illogica – valorizzato la distanzatemporale tra i fatti (variabile da cinque mesi a un anno) e l’estemporaneità dellesingole deliberazioni criminose, siccome commesse dopo che [OSCURATO:PERSONA] era statoarrestato in flagranza di reato.Si tratta di motivazione che si pone nell’alveo dei principi consolidati diquesta Corte in tema di continuazione, in primo luogo quello secondo cuinel «caso di reati commessi a  distanza temporale  l'uno dall'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, ancheanaloghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537).

Il decorso del tempo costituisce, invero, elemento decisivo su cuifondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art.81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lassodi tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 – 01).E’, poi, corretto il ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che haritenuto quale indice sintomatico negativo della continuazione l’avvenutainterruzione del progetto delinquenziale asseritamente unitario in virtù degliarresti, essendosi chiarito da questa Corte che «è legittima l'ordinanza cheesclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia delnotevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elementonon sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia deifrequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttividi qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includaanche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progettoesecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 – 01).Quanto, infine, alla censura in punto di omesso vaglio della sussistenza delvincolo di cui all'art. 81 cod. pen. per “gruppi” di sentenze, osserva il Collegiocome a buona ragione il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non lo abbia valutato, nonessendo stato dedotto alcun elemento specifico a sostegno di tale richiestasubordinata.

Questa Corte ha, invero, già chiarito che – se è vero che l'elevatoarco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epocacontigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia,dalle singole causali e dalla contiguità spaziale – è altrettanto innegabile, com'èstato chiarito dalla stessa giurisprudenza, che l'esigenza di tale verifica sussistese e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegnocriminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indicirivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), ciò che, nel caso che ci occupa,il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul puntonell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanzaformulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione.A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condotteomogenee, tutte riguardanti violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 – ha posto la distanza temporale (variabile da cinque mesi a un anno) trale stesse e la circostanza che in seguito a ciascuna di esse l’imputato era statoarrestato nella flagranza del reato. Per tale via, ha ritenuto che le condotte inparola fossero frutto di autonome risoluzioni delinquenziali ed espressione nongià dell’unitaria e anticipata deliberazione, bensì di un generico e abitualeprogramma di attività delittuosa.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e con un unico, articolatomotivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione.Deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l'omogeneità delle condotte ela loro la sostanziale contiguità temporale.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, inoltre, avrebbe attribuito valore ad unelemento (l’avvenuto arresto in flagranza) del tutto irrilevante ai fini cheinteressano.Infine, sarebbe stata trascurata la richiesta subordinata di continuazione pergruppi di sentenze. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 8 giugno 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.  [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev’essere respinto.  2. L'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen.non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a porre in essere determinati reati. D'altro canto la nozione dicontinuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano statidettagliatamente progettati e previsti, riguardo al loro graduale svolgimento,nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, cheparla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l'attenuazione deltrattamento sanzionatorio, pone l'istituto fuori dalla realtà concreta, data lavariabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente,solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. Laprogrammazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di"adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazioneall’unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguitàtemporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni osoluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell'impossibilità diaffermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonomerisoluzioni anti-doverose.Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitariapossa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come inconcreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identitàdella spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa losvolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codestifattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro, incrementa lapossibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, inproporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziariefavorevoli.Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01).Si è poi chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchéla contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indiciin tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessisiano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo(Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).       3. Tanto ricordato, venendo al provvedimento in esame, il Giudicedell'esecuzione non ha trascurato la natura omogenea degli episodi giudicati, maha – con motivazione non manifestamente illogica – valorizzato la distanzatemporale tra i fatti (variabile da cinque mesi a un anno) e l’estemporaneità dellesingole deliberazioni criminose, siccome commesse dopo che [OSCURATO:PERSONA] era statoarrestato in flagranza di reato.Si tratta di motivazione che si pone nell’alveo dei principi consolidati diquesta Corte in tema di continuazione, in primo luogo quello secondo cuinel «caso di reati commessi a  distanza temporale  l'uno dall'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, ancheanaloghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537). Il decorso del tempo costituisce, invero, elemento decisivo su cuifondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art.81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lassodi tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 – 01).E’, poi, corretto il ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che haritenuto quale indice sintomatico negativo della continuazione l’avvenutainterruzione del progetto delinquenziale asseritamente unitario in virtù degliarresti, essendosi chiarito da questa Corte che «è legittima l'ordinanza cheesclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia delnotevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elementonon sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia deifrequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttividi qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includaanche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progettoesecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 – 01).Quanto, infine, alla censura in punto di omesso vaglio della sussistenza delvincolo di cui all'art. 81 cod. pen. per “gruppi” di sentenze, osserva il Collegiocome a buona ragione il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non lo abbia valutato, nonessendo stato dedotto alcun elemento specifico a sostegno di tale richiestasubordinata. Questa Corte ha, invero, già chiarito che – se è vero che l'elevatoarco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epocacontigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia,dalle singole causali e dalla contiguità spaziale – è altrettanto innegabile, com'èstato chiarito dalla stessa giurisprudenza, che l'esigenza di tale verifica sussistese e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegnocriminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indicirivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), ciò che, nel caso che ci occupa,il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul puntonell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.    P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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