CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 07562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; il t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Lecce. Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Taranto - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo - riducendo la pena per [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi dieci di reclusione, mentre ha confermato quelle di anni uno, mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anni due di reclusione per Chiulli; - Osservato che i ricorsi proposti, con unico atto, da Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la qualificazione dei reati ascritti a ciascun imputato dopo la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità - si sono esauriti nella deduzione contestativa della suddetta qualificazione, senza esporre ragioni di diritto o evidenziare elementi idonei a fornire supporto argomentativo critico; - Constatato che l'impugnazione di Chiulli ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio, in riferimento al quale i giudici del merito hanno reso una motivazione adeguata e non illogica, sia sulla carenza, già nella prospettazione difensiva, di elementi giustificativi delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della pena, avendo la Corte territoriale chiarito che la pena finale di due anni di reclusione irrogata all'imputato per la violazione dell'art. 73 cit. è stata coordinata alla considerazione della continuità nel tempo delle cessioni di stupefacenti, perpetrate professionalmente, sintomatiche di contatti con trafficanti di maggior calibro e del conseguente credito goduto da Chiulli, tale da garantire la costanza dell'illecito approvvigionamento; - Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 DE