CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 04293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 355 presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 151/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione notificato il 13.12.2021, illustrato da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 151\2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata a cura della cancelleria il 27.10.2021. 2.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata delle Sezioni Unite. 4. La soc. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al TSAP, in sede di giurisdizione amministrativa, la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della nota provvedinnentale n. 3460 del 2016 con la quale la Regione aveva respinto in limine l'istanza proposta dalla ditta individuale geom. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] volta ad ottenere l'utilizzo, a scopo idroelettrico, delle acque del torrente Cellina, e, in parte qua, della delibera della Giunta regionale n. 2000 del 2012, là dove si affermava che" sono vietate nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente su un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -2- esistenti", respingendo la sua richiesta a che venisse valutata l'applicabilità dell'art. 10 del r.d. n. 1775 del 1933, e cioè l'ammissione in concorrenza eccezionale in ragione della presenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico. 5.1. Con l'atto di motivi aggiunti chiedeva poi l'annullamento dell'atto della Regione di non accoglimento della domanda della omonima società impianti idroelettrici s.a.s di [OSCURATO:PERSONA], volta al subingresso nella posizione giuridica della ditta individuale geom. Unterholtzner. 6. Con la sentenza qui impugnata, il TSAP ha rigettato il ricorso, compensando al 50% le spese di lite e condannando il ricorrente per il residuo. 6.1. Premesso che la domanda presentata dalla ditta Hunterholzner nel 2015 era volta ad ottenere una concessione a derivare acque dal torrente Cellina a scopo idroelettrico, per una potenza nominale media di 10.885 kw, il Tribunale Superiore delle Acque chiarisce che ne veniva disposta l'archiviazione perché ritenuta relativa ad un impianto incompatibile con tre precedenti domande per piccole derivazioni, sempre a scopo idroelettrico, presentate nel 2008. 6.2. Il TSAP precisa che appartiene alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma cod. proc. civ., la materia specifica attinente all'energia idroelettrica e alle sue derivazioni ad uso idroelettrico. 6.3. Aggiunge che, in presenza di atto amministrativo plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni, purchè autonome, per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, e che, nel caso di specie, la domanda era stata rigettata in limine non solo perché tardiva, ma anche perché l'impianto in relazione al quale si chiedeva il rilascio della concessione di derivazione non appariva realizzabile, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 44 del piano regionale di tutela delle acque, che vieta nuove derivazioni la cui opera di presa, Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -3- ricadente su un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse esistenti. Ciò premesso, esclude che le norme del richiamato testo unico possano essere considerate espressione di quei principi fondamentali della legislazione statale in materia, tali da vincolare le regioni e da prevalere sulla legislazione regionale. 6.4. Indica quindi che l'istanza è stata rigettata senza istruttoria in primo luogo perché incompatibile con le tre domande di piccola derivazione precedenti, in quanto presentata oltre il limite temporale previsto dall'art. 7, comma 9, del t.u., disposizione che non consente di accettare le istanze incompatibili con altre domande anteriormente pervenute, ove presentate oltre 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso relativo alla prima domanda. 6.5.Essendo palesemente tardiva la domanda per cui è causa, presentata a sette anni di distanza da quelle per piccola derivazione, essa avrebbe potuto essere presa in considerazione solo in presenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, ex art. 10 T.U. [OSCURATO:PERSONA] respinge tuttavia il ricorso anche laddove esso lamenta la mancanza di una motivazione espressa sulla avvenuta verifica di sussistenza dello speciale e rilevante interesse pubblico, e sui suoi esiti, osservando che il caso di specie non ricade nell'ambito di applicazione del predetto art. 10, bensì nell'ambito di applicazione dell'art. 44 comma 2, della I. r. n.11 del 2015, norma che, discostandosi dalla posizione statuale in termini più restrittivi rispetto a quest'ultima, e di maggior tutela per la preservazione delle acque, consente l'ammissione della domanda tardiva all'istruttoria in concorrenza eccezionale limitatamente alle ipotesi in cui la richiesta di derivazione sia finalizzata all'approvvigionamento idropotabile, eventualità esclusa pacificamente nel caso di specie avendo lo stesso ricorrente richiesto la derivazione per approvvigionamento a scopo idroelettrico. Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -4- 6.6. Aggiunge che neppure si poteva ritenere che il progetto della ricorrente fosse volto ad aprire la concorrenza, in quanto quella norma, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, faceva riferimento alle concessioni di grandi derivazioni già esistenti e in scadenza, e non anche alla presentazione di un progetto ex novo. Esclude pure che sussista la violazione dell'art. 45 t.u. n. 1775 del 1933, secondo cui, quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione risulti tecnicamente incompatibile con altre meno importanti utilizzazioni regolarmente costituite o concesse, si può ugualmente far luogo alla concessione, non risultando affatto documentato che le precedenti utilizzazioni fossero state già consentite o concesse. Atteso il rigetto delle ragioni di merito, la sentenza impugnata dichiara non luogo a provvedere per mancanza di interesse in ordine al subingresso della s.a.s. nella posizione della ditta individuale, richiesto con i motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente propone un unico, complesso motivo, denunciando, ex art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., "la violazione del principio iura novit curia, segnatamente in riferimento alle norme di diritto positivo che presiedono, mercè il principio di simmetria, alla competenza in ordine all'adozione della c. d. reiezione in limine di una domanda di grande derivazione a scopo idroelettrico. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 8 del T. U. n. 1775 del 1933. Eccezione subordinata di quaestio legitimitatis dell'art. 42, comma 5, della L.R. F.V.G. n. 11 del 2015. Ex art. 360 n. 5 c.p.c.: motivazione perplessa, incongrua e illogica con assunzione di premesse di base fittizie. Sussistenza di vizio logico giuridico di artificiosa superfetazione\inferenza concettuale in ordine a profili compositi attinenti nell'ordine all'art. 10 del t. u. n. 1775 del 1933 in rapporto all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 11 del 2015. Eccezione di Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -5- quaestio laegitimitatis della norma ex art. 44 comma 2 della L.R. n. 11\2015. Violazione dello ius receptum in tema di nuove capacità idroelettriche prospettate con domande di grande derivazione idroelettrica. Violazione tanto del principi costituzionale di difesa quanto del principio della legge processuale comune ex art. 112". 1.1. La ricorrente sostiene che la domanda era relativa ad una grande derivazione a scopo idroelettrico, volta a realizzare un impianto innovativo e quindi doveva essere intesa come domanda iniziale volta ad allargare la concorrenza, come tale sottratta al rispetto dei limiti temporali per la sua presentazione. 1.2.Afferma che il provvedimento è stato emesso da organo incompetente, la direzione centrale ambiente ed energia, anziché dalla giunta regionale, organo politico di vertice dell'ente territoriale competente sulle grandi derivazioni. 1.3. Afferma altresì che l'art. 44 della legge regionale n. 11 del 2015 non possa prevalere sull'art. 10 del t.u., che ammette l'esame anche delle domande tardive di concessione di derivazione idroelettrica qualora esse soddisfino uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, non operando alcuna distinzione sulla tipologia d'uso, e deduce, qualora così fosse, la illegittimità costituzionale della norma regionale, perché l'art. 10 fissa un livello di concorrenza più elevato. 1.4. Sostiene infine che la decisione impugnata avrebbe trascurato la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, promossa dal Trattato con l'art.194 ed ora dalla Direttiva 11 dicembre 2018 n. 2018/2001/UE, dettata a tutela dell'ambiente e per fronteggiare i cambiamenti climatici, e si tradurrebbe, contrariamente a quanto consentito dalla legge e dalla sentenza Corte cost. n. 148 del 2019, nell'imporre, peraltro a mezzo non solo di una legge regionale ma anche di una norma secondaria quale una delibera di giunta, dei limiti Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -6- di carattere generale alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. 1. 5. Infine, quanto al rigetto dell'atto per motivi aggiunti, evidenzia che esso si fonderebbe sulla prefigurazione di una situazione di fatto fittizia, in quanto la domanda di subingresso della s.a.s. non riguarderebbe affatto un rapporto di utenza, ma l'esame, ancora sub iudice, della domanda di concessione per grande derivazione idroelettrica, avanzata in origine dalla ditta individuale del geom. Hunterholzner. 1.6. In memoria, la società fa riferimento alla una legge regionale n.21 del 2020 del [OSCURATO:PERSONA] in materia di regolamentazione idroelettrica, sopravvenuta rispetto ai fatti, in cui si introduce la competenza della giunta regionale, e richiama la pronuncia di legittimità n. 25164 del 2021 che, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, afferma che si deve far applicazione anche dell'eventuale ius superveniens entrato in vigore nelle more del procedimento amministrativo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la sopravvenienza normativa può legittimamente incidere su rapporti non ancora esauriti. 2. Il ricorso è redatto in maniera confusa, cumula all'interno di uno stesso motivo disparate censure in diritto e censure attinenti alla motivazione, ed ipotizza la necessità di proporre questioni di legittimità costituzionale lasciandole appena abbozzate. Supera a stento il vaglio di ammissibilità, ed è comunque infondato, per le ragioni di seguito esposte. 3. La sentenza impugnata rilevava preliminarmente che il provvedimento amministrativo oggetto di ricorso al TSAP conteneva a sua volta una seconda ratio decidendi, non impugnata dinanzi al giudice delle acque, secondo la quale l'istanza era stata rigettata in limine anche perché l'impianto in relazione al quale si chiedeva la concessione di derivazione non appariva realizzabile, avuto riguardo Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -7- alla previsione di cui all'art. 44 del piano regionale di tutela delle acque, che vieta nuove derivazioni la cui opera di presa ricadente su un tratto di fondovalle non sia impostata su traverse esistenti. L'atto amministrativo impugnato era dunque un atto amministrativo plurimotivato con il quale l'istanza di esaminare il progetto di concessione di una nuova grande derivazione veniva rigettato in limine, non soltanto perché tardivo ma anche perché irrealizzabile, alla luce della legislazione regionale vigente. A fronte di ciò, il TSAP avrebbe anche potuto concludere l'esame del ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale "in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866; Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045). 4. Tuttavia, ha proseguito nel merito rigettando il ricorso della ditta Unterholtzner anche in considerazione del divieto, dettato dalla legge regionale, di aprire nuove derivazioni la cui opera di presa non ricada su traverse già esistenti. In proposito, il ricorso denuncia che l'art. 44 della legge regionale non possa prevalere sul t.u. acque, dovendosi ritenere, ove di diverso avviso, la norma regionale viziata da illegittimità costituzionale. La questione di illegittimità costituzionale è però puramente enunciata, e non sviluppata neppure con l'indicazione delle norme della Carta costituzionale che si assumono essere state violate, pertanto la stessa non può essere presa in considerazione. 5. Il TSAP ha correttamente ricostruito che in primo luogo la domanda sia stata dichiarata non esaminabile e archiviata in limine perchè Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -8- senz'altro tardiva, essendo stata proposta a distanza di ben otto anni dalle precedenti tre domande, tutte relative a piccole derivazioni, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza della domanda per la presentazione della prima, previsto dall'art. 7 T.U. Acque, comma 8. 6. Deve altresì convenirsi con le conclusioni tratte dalla sentenza impugnata, laddove essa ha correttamente aggiunto che nessuna deroga alla norma applicata possa derivare dall'invocare, ai sensi dell'art.10 del medesimo T.U., che si trattava di un progetto da valutare, scisso dai limiti temporali, sotto il profilo dell'eccezionale interesse, per aprire la concorrenza nel segno dell'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili perché nel regime legislativo di concorrenza tra potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, in cui lo Stato detta la cornice a tutela dei valori ambientali, la norma della legge regionale a statuto speciale (art. 44 comma 2 I.r. FVG n. 11 del 2015) introduce una limitazione a quella apertura alla concorrenza, in favore del principio, conforme alla tutela del prevalente interesse della tutela ambientale, volto a consentire deroghe, al fine di potenziare la concorrenza, soltanto quando i progetti siano volti non allo sfruttamento industriale della risorsa naturale, come in questo caso, ma a consentire l'allargamento dell'utilizzo dell'acqua potabile, finalità contrastante con la richiesta formulata dalla ditta del geom. Unterhotlzner, di ottenere la concessione per destinazione idroelettrica. La decisione impugnata afferma condivisibilmente che la legge regionale non si traduce quindi nella introduzione di ingiustificate limitazioni alla concorrenza contrastanti con le direttive europee, perché si tratta di scelta legislativa operata nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in cui viene data prevalenza all'interesse della salute dei cittadini. La sentenza del TSAP, sotto tale profilo, è coerente con principi già enunciati da questa Corte: l'incentivazione delle energie rinnovabili non Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -9- è incondizionata, anche a livello eurounitario, dovendo essere contemperata con la considerazione di altri valori pari o sovraordinati nel caso essi possano entrare in conflitto: nel caso di specie, le finalità della normativa regionale sono conformi ai principi della legislazione statale a tutela dell'ambiente e volte ad ulteriormente limitare lo sfruttamento per scopi non vitali della risorsa idrica, a protezione dei valori ambientali (per una ipotesi di prevalenza del principio eurounitario di precauzione, su quello del "favor" per la produzione di energia da fonti rinnovabil v. Cass. S.U. n. 11291 del 2021). La Regione poi segnala di aver ampiamente documentato, davanti al TSAP, il raggiungimento della quota di energia da coprire con energie rinnovabili, nei periodi interessati e fino al 2020. 7. E' infondato il ricorso anche là dove contesta la legittimazione della struttura amministrativa che ha pronunciato il provvedimento, sostenendo che la stessa appartenga alla competenza dell'organo politico di vertice, perché l'art. 42 comma 5 della I.r. n. 11 del 2015, pro tempore applicabile, attribuisce la relativa competenza alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche. Nessun vincolo aveva in materia il legislatore regionale quando, con legge n. 11 del 2015, ha attribuito all'organo amministrativo la competenza a trattare sia in istruttoria che nella successiva fase decisionale le domande di concessione di derivazione d'acqua. Né la legge regionale sopravvenuta, che il ricorrente cita in memoria, può avere l'effetto di privare di legittimazione, retroattivamente, l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L'art. 44 non prevede poi che il rigetto debba essere preceduto dal parere di un organo consultivo, ma prevede solo la facoltà dell'organo deputato alla decisione di avvalersene. 8. Infondata è anche la censura che lamenta la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che detta norme di favore alla apertura della concorrenza, perché le previsioni ivi contenute sono circoscritte alle Ric. 2021 n. 31284 sez. SU - ud. 22-11-2022 -10- sole grandi derivazioni in scadenza e non anche alle grandi derivazioni di nuova richiesta, come quella oggetto della domanda della ditta Unterholtzner. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo s