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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21809/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di cui all'art. 636 cod.pen. contestato ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredata dall'accettazione di entrambi, che risultano essere stati condannati con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2019.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dei querelati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P' [OSCURATO:PERSONA] Funzi rio Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di cui all'art. 636 cod.pen. contestato ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredata dall'accettazione di entrambi, che risultano essere stati condannati con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2019. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dei querelati al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P' [OSCURATO:PERSONA] Funzi rio Gi
Sentenza Cassazione n. 21809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris