CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 1957
Cassazione n. 08609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1957 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quinquies, I. 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA] - ristretto, in custodia cautelare in carcere sulla base del provvedimento allo scopo emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 12 dicembre 2019, per avere preso parte all'associazione di tipo mafioso della 'ndrangheta nell'articolazione territoriale Locale di [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un ruolo attivo all'interno della ‘ndrina "Ranisi" - avverso il decreto emesso, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., dal Ministro della Giustizia in data 31 maggio 2022, con il quale è stata disposta la sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, richiamato il decreto ministeriale ora citato, ha ritenuto sussistere sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli relativi a una consistente e attuale pericolosità sociale. Riferisce il Tribunale che il Macrì è stato condannato per reati, commessi a partire dagli anni '70, di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violazione di misure di prevenzione e della legge armi, rendendosi latitante nel 1974, con più segnalazioni per rapina, nonché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dal 1977 al 1985. Il ricorrente ha svolto, con informazioni fornite dalla D.D.A. di Catanzaro e dalla P.N.N.A. in relazione all'operazione "Rinascita-Scott", un ruolo operativo nel mantenimento dei rapporti con soggetti di altre cosche mafiose del vibonese e nella conclusione di accordi criminali di ripartizione. Il Tribunale di sorveglianza riporta come il decreto ministeriale sia stato congruamente motivato sulla base delle ivi indicate fonti informative rispetto alle ragioni di natura sostanzialmente preventiva riferibili all'art. 41-bis Ord. pen. Prosegue, ancora, il Tribunale che il predetto curriculum criminale ha consentito al Macrì di accedere a una posizione di rilevo nell'assetto della 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla 'ndrina "Pardea-Ranisi", attualmente diretta dal figlio Domenico. Gli elementi evidenziati dall'ordinanza cautelare (intercettazioni ambientali e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno consentito di apprezzare come il ricorrente abbia svolto un ruolo attivo nel partecipare a riunioni con i vertici dell'associazione mafiosa e a episodi di estorsione nei confronti di imprenditori. In particolare il collaboratore Arena individua il Macrì quale contabile della cosca (relazione D.D.A., pag. 88 e sg. e richiesta cautelare, pag. 5608 e sg.). Quale ulteriore prova del coinvolgimento del ricorrente negli affari della cosca "Ranisi", si cita l'episodio della sparatoria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] contro l'autovettura nella quale erano lui e i sodali Arena e Camillò. La capacità, ritenuta P ancora attuale, del Macrì di mantenere rapporti con l'associazione mafiosa è desunta dal carattere familistico della stessa ove il figlio ne rappresenta l'elemento di vertice e, tra i comprimari, sono stati individuati i fratelli Michele e Rosario, il cugino Luciano e il "fratellastro" [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, infine, che la latitanza di cui ha goduto il Macrì negli anni '70 conferma la sua diffusa rete di rapporti criminali che non è mai stata interrotta, come dimostrato dalle comunicazioni costanti e dal denaro ricevuto sia dalla moglie che dalla madre, nonché dalle "ambasciate" inviate per i "rimpiazzi" pianificati dal carcere (relazione D.D.A., pag. 12 e sg.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi, con il ministero del difensore, ad un unico motivo. Con tale motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), della violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., con inosservanza, erronea interpretazione e applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. anche in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché difetto assoluto di motivazione. In particolare, si afferma in ricorso che il rigetto del reclamo sarebbe per lo più basato su fatti molto risalenti nel tempo senza che siano indicate neanche le ragioni eccezionali di ordine e sicurezza necessarie per la sottoposizione al regime detentivo speciale, né gli elementi dai quali dedurre la capacità del Macrì di mantenere "contatti con la presunta organizzazione di appartenenza". Si deduce un "travisamento di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mantella e Moscato)", già oggetto delle critiche mosse e, asseritamente, ignorate dal provvedimento impugnato. Il decreto ministeriale, a monte del provvedimento qui impugnato, si riferisce esclusivamente a elementi d'indagine senza tener conto delle risultanze dibattimentali del processo in corso. Queste ultime sarebbero rilevanti nelle parti in cui il collaboratore di giustizia Moscato avrebbe avuto difficoltà nel riconoscere il ricorrente, individuandolo erroneamente in un soggetto che faceva l'elettrauto di fronte all'ospedale e l'altro collaboratore, tale Mantella, non lo avrebbe mai indicato tra i soggetti facenti parte della "società maggiore" ovvero della "società minore", mentre ne avrebbe parlato come "unica persona seria, onesta e lavoratore" che avrebbe anche cacciato il figlio da casa per evitare che così potessero venire le Forze dell'ordine. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Il motivo dedotto, infatti, è generico e aspecifico non essendo in grado di contrastare, limitandosi a contestare la risalenza nel tempo dei precedenti giudiziari del ricorrente e riportando frammentarie affermazioni di due collaboratori di giustizia, gli specifici elementi evidenziati dal provvedimento impugnato che mette in relazione la biografia criminale del ricorrente con la persistente attualità dei profili di pericolosità e i collegamenti familiari di primissimo livello con l'associazione mafiosa capeggiata proprio dal figlio del ricorrente, oggetto di specifica dimostrazione da parte degli elementi informativi richiamati nel provvedimento impugnato e non contrastati dal motivo di ricorso. Va, così ribadito il principio secondo cui «in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01). In definitiva, l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione, che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 3. Sulla base delle considerazioni sin qui espresse deriva l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato a cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle C spese processuali e della somma di euro tremila in favore