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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 26426/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12538-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; N - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successiva - avverso la sentenza n. 114/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. fic. 2018 n. 12538 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che:

1. con sentenza 114/26/18 del 9 gennaio 2018, la CTR della Campania, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] spa, annullava la cartella di pagamento per crediti Iva, oggetto di causa a questa notifickalla Agenzia delle Entrate Riscossione;

2. l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per cassazione;

3. la società resisteva con controricorso; 4, l'Agenzia delle Entrate rimaneva intimata;

5. la società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla

I. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto; 6.I'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione per cui la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972Y non essendo necessario un previo avviso di recupero.delle dichiarazioni Iva, era un atto di mera riscossione e non un atto impositivo come richiesto dall'articolo 6 del d.l. n.119/2018;

5. avverso detto diniego la contribuente proponeva ricorso ai sensi del comma 12 dell'art.6 del d.I.119/2018; considerato che:

1. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite è fondato.

1.1. L'art.6 del d.I.119/2018 utilizza l'espressione "atto impositivo" ma non ne dà la definizione. 1.2.Nella circolare n.6 del 1 aprile 2019, paragrafo

2.3.4. dell'Agenzia delle entrate si legge che "Dal momento che l'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.

Pertanto, in linea generale, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate.

I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 36- bis del DPR n. 600 del 1973, per le imposte dirette e per l'IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per VIVA.

Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l'emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d'imposta nella dichiarazione".

1.3. Le circolari interpretative dell'amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente né il giudice.

Le circolari interpretative sono strumenti che fanno circolare un'interpretazione data dall'amministrazione ad una norma di diritto per indirizzare l'attività dei propri organi.

1.4. L'interpretazione dell'art.6 del d.l. 119/2018 data nella circolare dell'Agenzia delle Entrate non è condivisa da questa Corte.

E' stato infatti precisato che l'interpretazione dell'espressione "atto impositivo" -i.e. l'individuazione dell'atto impositivo- deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021).

In altri termini l'atto impositivo è quello che ,"impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Sez.

U sentenza citata, in particolare punto

6.1. della motivazione).

E' stato quindi concluso: "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla

I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva." (Cass. Sez.

U, n. 18298/2021);

2. in conclusione la cartella di che trattasi è un atto impositivo e la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimità in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all'art.6 del d.l. 119 del 2018;

3. il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto;

4. le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate;

5. le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

6. l'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Né può esservi condanna con riferimento al ricorso avverso il diniego di condono; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e compensa le spese; dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso l'atto impositivo con spese di tale giudizio a carico della parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12538-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; N - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successiva - avverso la sentenza n. 114/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. fic. 2018 n. 12538 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che: 1. con sentenza 114/26/18 del 9 gennaio 2018, la CTR della Campania, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] spa, annullava la cartella di pagamento per crediti Iva, oggetto di causa a questa notifickalla Agenzia delle Entrate Riscossione; 2. l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per cassazione; 3. la società resisteva con controricorso; 4, l'Agenzia delle Entrate rimaneva intimata; 5. la società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla I. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto; 6.I'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione per cui la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972Y non essendo necessario un previo avviso di recupero.delle dichiarazioni Iva, era un atto di mera riscossione e non un atto impositivo come richiesto dall'articolo 6 del d.l. n.119/2018; 5. avverso detto diniego la contribuente proponeva ricorso ai sensi del comma 12 dell'art.6 del d.I.119/2018; considerato che: 1. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite è fondato. 1.1. L'art.6 del d.I.119/2018 utilizza l'espressione "atto impositivo" ma non ne dà la definizione. 1.2.Nella circolare n.6 del 1 aprile 2019, paragrafo 2.3.4. dell'Agenzia delle entrate si legge che "Dal momento che l'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto, in linea generale, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 36- bis del DPR n. 600 del 1973, per le imposte dirette e per l'IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per VIVA. Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l'emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d'imposta nella dichiarazione". 1.3. Le circolari interpretative dell'amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente né il giudice. Le circolari interpretative sono strumenti che fanno circolare un'interpretazione data dall'amministrazione ad una norma di diritto per indirizzare l'attività dei propri organi. 1.4. L'interpretazione dell'art.6 del d.l. 119/2018 data nella circolare dell'Agenzia delle Entrate non è condivisa da questa Corte. E' stato infatti precisato che l'interpretazione dell'espressione "atto impositivo" -i.e. l'individuazione dell'atto impositivo- deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021). In altri termini l'atto impositivo è quello che ,"impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione). E' stato quindi concluso: "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva." (Cass. Sez. U, n. 18298/2021); 2. in conclusione la cartella di che trattasi è un atto impositivo e la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimità in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all'art.6 del d.l. 119 del 2018; 3. il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto; 4. le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate; 5. le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. 6. l'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Né può esservi condanna con riferimento al ricorso avverso il diniego di condono; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e compensa le spese; dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso l'atto impositivo con spese di tale giudizio a carico della parte c
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