CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Ciccarelli, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Bologna emessa nei suoi confronti in data 28 novembre 2024, con laquale è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui all’art.4 legge n. 110 del 1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione senzagiustificato motivo un coltello reputato oggetto atto ad offendere, fattocommesso in data 28 agosto 2020.2. Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato,per il tramite del difensore, affidando il ricorso a un unico motivo riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.Si denuncia vizio di motivazione, in quanto carente e contraddittoria, inrelazione ai motivi di appello.La motivazione del provvedimento impugnato appare una decisione dirigetto piuttosto che di inammissibilità del gravame. Le ragioni contestate con ilmotivo principale di impugnazione non sono state considerate nonostantefossero chiare e specifiche.La giurisprudenza di legittimità prevede che perché il motivo di gravame siaspecifico è necessario che il ricorrente prenda posizione rispetto ad essoindicando le ragioni, in fatto e in diritto, per cui non condivide la valutazione delprimo giudice così da porre quello dell'impugnazione nella condizione diindividuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 36154 del 12settembre 2024).In questo caso si sostiene che l'atto di impugnazione era in strettacorrelazione con le motivazioni della decisione del primo grado e ne costituivacritica puntuale. L’appellante aveva indicato le dichiarazioni rese dai testimoni,confrontandole con quelle reiterate in sede dibattimentale, deducendo il difetto diprova rispetto all'estrazione da parte dell'imputato del coltello dalla tasca,indicando tale circostanza come emersa in modo non chiaro dall’istruttoriadibattimentale.A ciò si aggiunga, quanto alla specificità del gravame, che questa èproporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.Orbene dalla sintetica motivazione resa dal primo giudice non si coglie conchiarezza la ragione per la quale è stata ritenuta non plausibile la tesi difensiva enon risultano illustrate, in maniera specifica, le ragioni per le quali non si è datorilievo alcuno alle incongruenze delle dichiarazioni testimoniali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, S. Ciccarelli, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioniin punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell'art.581 cod. proc. pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindivalutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, aisensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita irilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l'impugnazione». Risulta, richiamando il contenuto della relazioneillustrativa al d.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica devesvilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsialle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato,nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità cd. "estrinseca" dei motivid'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenzaimpugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto, espresso da Sez. U, n.8825del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco(riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezzadell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deveconsiderarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipoestrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Ciò in quanto il giudiziodi appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenzaoggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche aprescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativaesposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle presein esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hannospecificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quantoavviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o perl'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà farericorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.,in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati daspecificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando, altresì, che le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere unaprecisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione dellamotivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i qualidevono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, nonessendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.È stato, altresì, precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni, di fatto o di diritto, per cui non ne condivide la valutazione, così da porreil giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricaderesul requisito della sua specificità che postula, invece, l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3. Ciò posto deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto buon governo deisuddetti principi.Con l’atto di appello, la Difesa aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto nonsussiste e aveva contestato l’erronea valutazione delle prove (v. primo motivo diappello, p. 1 e ss. dell’atto di gravame).L’appellante aveva notato che la condotta era stata contestata in concorsocon altri e, come si evince dell'ordinanza di applicazione della misura cautelareper tentato omicidio perpetrato il 28 agosto 2020 deciso in separatoprocedimento, l'appellante si trovava in un centro sociale in compagnia di alcuniamici. Questi, in quella sede, aveva senz'altro utilizzato un coltello. Tuttavia,contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondol’appellante non si è raggiunta la prova che questo coltello sia stato fuori dallapropria abitazione senza giustificato motivo.Infatti, con il primo motivo di appello, si contestava l’attendibilità delledichiarazioni rese dai testi in sede di esame, avvenuto il 24 settembre 2024,dichiarazioni ritenute incompatibili rispetto a quelle rese dagli stessi testi nelleindagini preliminari. Solo in sede dibattimentale, invero, era emerso chel'imputato aveva estratto il coltello dalla propria tasca, circostanza mai indicatadai testi all'epoca delle prime dichiarazioni rese.L'oggetto in uso è stato rinvenuto dallo stesso imputato sul luogo del fatto oconsegnato da qualcuno che era in compagnia dell'appellante, sicché non potevaessere ascritta all’odierno ricorrente la condotta di porto ingiustificato delcoltello.Con il secondo motivo, infine, si denunciava violazione dell'art. 133 cod.pen. per eccessività del trattamento sanzionatorio. Il giudice, per l’appellante,non aveva correttamente motivato in ordine all'entità dell'aumento (mesi due direclusione, in aumento rispetto alla pena irrogata per il tentato omicidio).Tuttavia, come notato dalla Corte d'appello nel provvedimento oggetto diricorso, l'atto di gravame ignora completamente la circostanza su cui fonda lamotivazione del primo giudice, secondo cui il coltello, sicuramente utilizzato peril tentato omicidio in luogo pubblico, era stato fatto trovare dallo stesso imputatotempo dopo, in un luogo dove l'aveva nascosto. Inoltre, la pronuncia oggetto diappello ha riscontrato che mai l'imputato aveva affermato di aver rinvenutocasualmente il coltello sul luogo dell'accoltellamento o che questo gli era statoconsegnato da altri.Peraltro, quanto al trattamento sanzionatorio, le ragioni poste a base dellarichiesta di riduzione della pena sono generiche e non si confrontano con lamotivazione della prima sentenza (v. p. 5) nella parte in cui, anche se nonspecificamente con riferimento all’entità della sanzione, si fa riferimento allemodalità esecutive e al fine per il quale sono state poste in essere e, dunque, sivalutano secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le circostanze del fatto el’atteggiamento psicologico dell’agente.4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]