CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KI2W1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40405/2023 1. Il ricorso oggi al vaglio del Collegio viene proposto contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 aprile 2023, che ha confermato la condanna, pronunziata dal Tribunale di Firenze, di [OSCURATO:PERSONA] per furto in abitazione e ricettazione. Il ricorso è, altresì, proposto, contro l'ordinanza, pronunziata dalla Corte territoriale in pari data, con cui ha rigettato la richiesta dell'imputato di riunire il presente procedimento ad altro, pure a carico del medesimo. 2 Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dal suo difensore di fiducia lamenta violazione di legge e insufficienza della motivazione in ordine, in primo luogo, al «rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento con altro pendente ed avente n. 4035/2019 r.g.app.». Secondo il ricorrente, l'ordinanza con cui la Corte territoriale ha respinto l'istanza di riunione sarebbe fallace perché non terrebbe conto di una serie di elementi - pure valutati nella sentenza impugnata per riconoscere la continuazione tra i reati sub iudice - che avrebbero dovuto indurre a disporre la riunione e non sarebbe stata indagata la connessione teleologica. In secondo luogo, il ricorso accenna al diniego della continuazione con i «reati oggetto del procedimento penale n. 4035/2019 rg. app.» 3. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, in quanto è diretto, sia pur formalmente contro la sentenza, contro il provvedimento che ha negato la riunione, che non è impugnabile. Questa Corte ha, infatti, sancito il principio secondo cui il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050; Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 ) Rv. 241822 - 01, Montalto e altri). In secondo luogo, il ricorso è manifestamente infondato quando contesta il mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui al procedimento 4035/19 rg. app., perché, per la stessa prospettazione del ricorrente che invoca la riunione, la relativa sentenza non è definitiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 fe