CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata per acquisire nuove prove (documentazione ufficiale tedesca e testimonianza di funzionari esteri) è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9) non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, in quanto la testimonianza della polizia tedesca di Heidelberg risulta disancorata dalle risultanze istruttorie, atteso che la documentazione per l'immatricolazione del veicolo in Germania è stata spedita tramite posta; considerato che il secondo motivo di ricorso che censura vizio di motivazione in ordine alla partecipazione attiva dell'imputato alle operazioni antecedenti all'intestazione e al riciclaggio del veicolo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pagg. 9 e 10, ove risulta che l'imputato ha preso parte a tutte le operazioni in questione ); considerato che il terzo motivo di ricorso che rileva l'erronea qualificazione della condotta come riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. anziché come ricettazione ex art. 648 cod. pen. è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo la Corte di merito argomentato esplicitamente il prorpio convincimento in ordine alla condotta volta a dissimulare l'illecita provenienza del veicolo reimmatricolato; che il giudice di merito ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio dal momento che l'imputato ha ostacolo l'individuazione dell'origine delittuosa del veicolo con l'utilizzo di documenti falsi (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in ordine al requisito soggettivo della consapevolezza dell'origine illecita del veicolo da parte dell'imputato non èconsentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli• già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di appello di Bari alle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato ha presentato all'agenzia Sordo la documentazione relativa all'auto riciclata, per sviare le indagini ha presentato denunce di smarrimento dei documenti, non corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il fatto illecito, ha venduto il veicolo a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non ha mai fornito spiegazioni circa il possesso del veicolo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M