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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 48046/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Massari che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 8 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di acquisto in concorso di sostanza stupefacente e concorso in tentata estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen., stante l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al fatto di cui al capo n. 35, posto che il contenuto delle conversazioni valorizzate dai giudici del riesame era privo di chiarezza e decifrabilità così che la ricostruzione operata dal tribunale lasciava seri margini di dubbio; - violazione ex art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen., stante l'insussistenza dei gravi indizi in relazione al fatto di cui al capo n. 49 affermato sulla base di una errata valutazione degli elementi investigativi ed in particolare dei risultati delle riprese video .e delle intercettazioni; . - nullità dell'ordinanza per violazione di legge ed apparenza della motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 - 01) Ed ancora si è affermato che in tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Rv. 263356 - 01).

E data la particolarità del caso costituito dall'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti sulla sola base di conversazioni intercettate, tali principi devono essere applicati anche alla fase cautelare necessitando sempre per la valutazione della gravità indiziaria una elevata probabilità di colpevolezza.

Orbene, nel caso in esame, il giudice del tribunale della libertà, non si è attenuto a tali particolari principi posto che, a fronte dell'assenza di qualsiasi sequestro di partite di sostanza stupefacente a carico del Sirena, o del coinvolgimento dello stesso in altri episodi sfociati in condanne, vengono evidenziate alcune conversazioni coinvolgenti anche il ricorrente relative ad un pagamento di una rilevante somma di denaro da parte del coindagato Chionna senza però che sia in alcun modo ricavabile dalle stesse i tempi di consumazione dei fatti ovvero la qualità e quantità del materiale illecito acquisito con conseguente totale indeterminatezza dell'accusa, quanto meno allo stato delle emergenze investigative.

La stessa ordinanza impugnata riporta considerazioni in punto di "logica probabilità" effettuando quindi valutazioni prive del requisito della certa gravità indiziaria) che si impongono soprattutto in relazione alla necessità di individuare la possibile qualità e quantità della sostanza compravenduta.

Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al capo n. 35 con rinvio per un nuovo esame del materiale probatorio da quale potere ricavare, ove sussistente, la gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento proprio del Sirena nell'acquisto di sostanza stupefacente. 2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all'ipotesi di concorso in tentata estorsione di cui al capo n. 49).

Il giudice del riesame ha esposto il materiale indiziario dal quale ricavare l'avvenuta consumazione di un tentativo d( estorsione ai danni del Chionna nel quale risulterebbe coinvolto anche il Sirena, come si ritiene dimostrato dalla presenza dello stesso in occasione dell'incontro in cui le illecite richieste nei riguardi del primo vennero effettuate unitamente a numerosi altri soggetti.

Tuttavia, tale valutazione appare anche essa viziata posto che, a fronte della mancanza di qualsiasi indicazione diretta del coinvolgimento del Sirena nella formulazione di richieste estorsive all'indirizzo del Chionna, si valorizza esclusivamente la presenza dello stesso sul luogo di consumazione del fatto isenza tenere conto che il ruolo di soggetto di fiducia del Russo attribuito a Sirena appare confliggere con la stessa descrizione del Sirena quale soggetto che agisce in concorso con Chionna sicchè l'attribuzione allo stesso di una posizione contrapposta al predetto deve essere frutto ed emergere da precisi e particolari elementi individualizzanti e non da generiche supposizioni.

La mera presenza sul luogo di perpetrazione della richiesta estorsiva, infatti, non accompagnata da altre manifestazioni significative di concorso non pare allo stato accuratamente descritta dall'impugnata ordinanza imponendosi così annullamento con rinvio anche su tale capo.

L'accoglimento dei suddetti motivi sui gravi indizi assorbe le doglianze in punto di esigenze cautela ri.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen..

Roma, 18 ottobre 2022 L CONSIGLIERE E T. Pardo [OSCURATO:PERSONA] 4 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Massari che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 8 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di acquisto in concorso di sostanza stupefacente e concorso in tentata estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen., stante l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al fatto di cui al capo n. 35, posto che il contenuto delle conversazioni valorizzate dai giudici del riesame era privo di chiarezza e decifrabilità così che la ricostruzione operata dal tribunale lasciava seri margini di dubbio; - violazione ex art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen., stante l'insussistenza dei gravi indizi in relazione al fatto di cui al capo n. 49 affermato sulla base di una errata valutazione degli elementi investigativi ed in particolare dei risultati delle riprese video .e delle intercettazioni; . - nullità dell'ordinanza per violazione di legge ed apparenza della motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 - 01) Ed ancora si è affermato che in tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Rv. 263356 - 01). E data la particolarità del caso costituito dall'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti sulla sola base di conversazioni intercettate, tali principi devono essere applicati anche alla fase cautelare necessitando sempre per la valutazione della gravità indiziaria una elevata probabilità di colpevolezza. Orbene, nel caso in esame, il giudice del tribunale della libertà, non si è attenuto a tali particolari principi posto che, a fronte dell'assenza di qualsiasi sequestro di partite di sostanza stupefacente a carico del Sirena, o del coinvolgimento dello stesso in altri episodi sfociati in condanne, vengono evidenziate alcune conversazioni coinvolgenti anche il ricorrente relative ad un pagamento di una rilevante somma di denaro da parte del coindagato Chionna senza però che sia in alcun modo ricavabile dalle stesse i tempi di consumazione dei fatti ovvero la qualità e quantità del materiale illecito acquisito con conseguente totale indeterminatezza dell'accusa, quanto meno allo stato delle emergenze investigative. La stessa ordinanza impugnata riporta considerazioni in punto di "logica probabilità" effettuando quindi valutazioni prive del requisito della certa gravità indiziaria) che si impongono soprattutto in relazione alla necessità di individuare la possibile qualità e quantità della sostanza compravenduta. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al capo n. 35 con rinvio per un nuovo esame del materiale probatorio da quale potere ricavare, ove sussistente, la gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento proprio del Sirena nell'acquisto di sostanza stupefacente. 2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all'ipotesi di concorso in tentata estorsione di cui al capo n. 49). Il giudice del riesame ha esposto il materiale indiziario dal quale ricavare l'avvenuta consumazione di un tentativo d( estorsione ai danni del Chionna nel quale risulterebbe coinvolto anche il Sirena, come si ritiene dimostrato dalla presenza dello stesso in occasione dell'incontro in cui le illecite richieste nei riguardi del primo vennero effettuate unitamente a numerosi altri soggetti. Tuttavia, tale valutazione appare anche essa viziata posto che, a fronte della mancanza di qualsiasi indicazione diretta del coinvolgimento del Sirena nella formulazione di richieste estorsive all'indirizzo del Chionna, si valorizza esclusivamente la presenza dello stesso sul luogo di consumazione del fatto isenza tenere conto che il ruolo di soggetto di fiducia del Russo attribuito a Sirena appare confliggere con la stessa descrizione del Sirena quale soggetto che agisce in concorso con Chionna sicchè l'attribuzione allo stesso di una posizione contrapposta al predetto deve essere frutto ed emergere da precisi e particolari elementi individualizzanti e non da generiche supposizioni. La mera presenza sul luogo di perpetrazione della richiesta estorsiva, infatti, non accompagnata da altre manifestazioni significative di concorso non pare allo stato accuratamente descritta dall'impugnata ordinanza imponendosi così annullamento con rinvio anche su tale capo. L'accoglimento dei suddetti motivi sui gravi indizi assorbe le doglianze in punto di esigenze cautela ri. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.. Roma, 18 ottobre 2022 L CONSIGLIERE E T. Pardo [OSCURATO:PERSONA] 4 D
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