CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 07/01,1981 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art 73, comma 5, DPR 309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata su un illegittimo ed inutilizzabile riconoscimento fotografico e in assenza di una perizia sulla sostanza stupefacente e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima doglianza, la Corte ha affermato che l'individuazione personale o fotografica di un soggetto costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva che appartiene al concetto di dichiarazione testimoniale, per la quale non sussiste una precisa procedimentalizzazione dell'assunzione dell'atto, e ha richiamato quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, esaminato il fascicolo fotografico contenente le immagini di plurimi soggetti con precedenti di polizia, ha individuato il ricorrente quale cessionario della sostanza stupefacente. In ordine alla omessa perizia circa la quantità di principio attivo estraibile dalla sostanza stupefacente oggetto di sequestro la Corte ha richiamato l'orientamento secondo il quale la natura, la quantità e la qualità della sostanza stupefacente ritenuta drogante può essere desunta anche da una pluralità di elementi e, segnatamente„ nel caso in disamina, dal rinvenimento nell'abitazione del ricorrente di un'ingente somma di denaro in banconote da 20 euro, dall'ammissione del teste Criscio, di essere assuntore di sostanza stupefacente, dalle dichiarazioni degli avventori acquirenti della sostanza stupefacente. In ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza dell'incensuratezza del prevenuto, insufficiente allo scopo, esprimendo il contrario un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P