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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 07494/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere manifestamente infondate, lamentando un'apparenza motivazionale circa l'attuale pericolosità di Bommarito insussistente, e a risolversi in vizi di motivazione laddove la ricorribilità è solo per violazione di legge, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento la Corte, nel confermare il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, appellato dalla difesa, osserva che: - Bommarito ha ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cosca mafiosa di riferimento, quale uomo di fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA] cl. 86, nonché ha tenuto costanti contatti con altri associati per gestire gli affari del sodalizio mafioso di riferimento e svolto essenziali compiti operativi funzionali all'attuazione dell'originaria strategia di finanziamento perseguita da Cosa nostra; - tali elementi sono espressivi di un forte radicamento del proposto nel contesto mafioso di riferimento; - nessun decisivo rilievo può attribuirsi, ai fini del giudizio sulla pericolosità di Bommarito, al non breve lasso di tempo trascorso dalle ultime manifestazioni concrete di tale pericolosità giudizialmente emerse; - la detenzione anche per lunghi periodi viene accettata dagli aderenti all'organizzazione mafiosa Cosa nostra come una prevedibile eventualità; - alcuna concreta circostanza di fatto è stata poi dedotta con l'appello a conferma della sopravvenuta disgregazione del sodalizio criminale, suscettibile di escludere una sua persistente capacità operativa, che al contrario emerge; - Bommarito non ha mai offerto il proprio contributo cognitivo per l'accertamento dei fatti a lui ascritti, né ha malinteso sconfessare apertamente lo specifico codice di disvalori accettato e condiviso, né ha mai manifestato in concreto segnali di reale dissociazione dalla consorteria criminale di appartenenza; - né è sufficiente in tal senso la sola partecipazione alle consuete attività risocializzanti svolte in ambito carcerario; - né sintomo di sopravvenuta insussistenza della pericolosità sociale può ritenersi il fatto che il soggetto abbia ottenuto la concessione del beneficio della liberazione anticipata; - e ciò specie nel caso in cui, come quello in esame, l'intensità dei pregressi sintomi rivelatori di pericolosità, unitamente valutata con la totale assenza di una sopravvenuta rimeditazione critica dell'operata scelta dì vita criminale o di un qualche tangibile segnale di definitiva "dissociazione silente", consentano di attribuire decisiva pregnanza agli elementi di tale pericolosità ontologicamente connessi alla tendenziale indissolubilità del vincolo associativo; - nessuna concreta indicazione di intervenuto mutamento definitivo di stile di vita è ricavabile dal breve periodo di tempo trascorso dalla data di cessazione dello stato di detenzione del prevenuto fino al deposito della decisione di primo grado, da poter ribaltare il negativo apprezzamento espresso dai primi Giudici circa l'intervenuta cessazione della pericolosità mafiosa di Bommarito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere manifestamente infondate, lamentando un'apparenza motivazionale circa l'attuale pericolosità di Bommarito insussistente, e a risolversi in vizi di motivazione laddove la ricorribilità è solo per violazione di legge, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento la Corte, nel confermare il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, appellato dalla difesa, osserva che: - Bommarito ha ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cosca mafiosa di riferimento, quale uomo di fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA] cl. 86, nonché ha tenuto costanti contatti con altri associati per gestire gli affari del sodalizio mafioso di riferimento e svolto essenziali compiti operativi funzionali all'attuazione dell'originaria strategia di finanziamento perseguita da Cosa nostra; - tali elementi sono espressivi di un forte radicamento del proposto nel contesto mafioso di riferimento; - nessun decisivo rilievo può attribuirsi, ai fini del giudizio sulla pericolosità di Bommarito, al non breve lasso di tempo trascorso dalle ultime manifestazioni concrete di tale pericolosità giudizialmente emerse; - la detenzione anche per lunghi periodi viene accettata dagli aderenti all'organizzazione mafiosa Cosa nostra come una prevedibile eventualità; - alcuna concreta circostanza di fatto è stata poi dedotta con l'appello a conferma della sopravvenuta disgregazione del sodalizio criminale, suscettibile di escludere una sua persistente capacità operativa, che al contrario emerge; - Bommarito non ha mai offerto il proprio contributo cognitivo per l'accertamento dei fatti a lui ascritti, né ha malinteso sconfessare apertamente lo specifico codice di disvalori accettato e condiviso, né ha mai manifestato in concreto segnali di reale dissociazione dalla consorteria criminale di appartenenza; - né è sufficiente in tal senso la sola partecipazione alle consuete attività risocializzanti svolte in ambito carcerario; - né sintomo di sopravvenuta insussistenza della pericolosità sociale può ritenersi il fatto che il soggetto abbia ottenuto la concessione del beneficio della liberazione anticipata; - e ciò specie nel caso in cui, come quello in esame, l'intensità dei pregressi sintomi rivelatori di pericolosità, unitamente valutata con la totale assenza di una sopravvenuta rimeditazione critica dell'operata scelta dì vita criminale o di un qualche tangibile segnale di definitiva "dissociazione silente", consentano di attribuire decisiva pregnanza agli elementi di tale pericolosità ontologicamente connessi alla tendenziale indissolubilità del vincolo associativo; - nessuna concreta indicazione di intervenuto mutamento definitivo di stile di vita è ricavabile dal breve periodo di tempo trascorso dalla data di cessazione dello stato di detenzione del prevenuto fino al deposito della decisione di primo grado, da poter ribaltare il negativo apprezzamento espresso dai primi Giudici circa l'intervenuta cessazione della pericolosità mafiosa di Bommarito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 07494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris