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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 614/2006

ECLI:EU:T:2006:240
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 6 settembre 2006 – Hensotherm / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (HENSOTHERM) (Causa T‑366/04) «Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM — Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM — Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità — Termini — Restitutio in integrum» Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 32‑33, 57) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 luglio 2004 (procedimento R 614/2003‑1), concernente un procedimento di nullità del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM.

Dati relativi alla causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo HENSOTHERM per prodotti delle classi 2 e 17 ‑ marchio comunitario n. 357863 Titolare del marchio comunitario: Hensotherm AB Proponente la domanda di nullità: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio del proponente la domanda di nullità: Il marchio denominativo nazionale HENSOTHERM (n. 213672) per prodotti della classe 2 Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). 3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 6 settembre 2006 – Hensotherm / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (HENSOTHERM) (Causa T‑366/04) «Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM — Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM — Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità — Termini — Restitutio in integrum» Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 32‑33, 57) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 luglio 2004 (procedimento R 614/2003‑1), concernente un procedimento di nullità del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM. Dati relativi alla causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo HENSOTHERM per prodotti delle classi 2 e 17 ‑ marchio comunitario n. 357863 Titolare del marchio comunitario: Hensotherm AB Proponente la domanda di nullità: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio del proponente la domanda di nullità: Il marchio denominativo nazionale HENSOTHERM (n. 213672) per prodotti della classe 2 Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). 3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.
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