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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 19526/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4668/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] U MBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 62/2020 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella sua qualità di garante, adivano il Tribunale di Alessandria al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell'intervenuta risoluzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’acquisto di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di €21.556,95.

1.1. Deducevano gli attori che: l’acquirente aderiva, altresì, alla polizza collettiva denominata «GAPSENZAPENSIERI»intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], che contemplava la copertura danni indennizzando la parte di finanziamento in conto capitale non ancora ammortizzato nei casi di danno totale derivante da furto, incendio, Kasco o collisione; in data 14.04.2018 l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolta in un grave incidente riportando danni tali da renderne antieconomica la riparazione e il conducente, [OSCURATO:PERSONA], sanzionato ai sensi dell’art. 141 del codice della strada; [OSCURATO:PERSONA] provvedeva, pertanto, ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, revocando l’autorizzazione di addebito in conto corrente dell’importo rateale concordato; gli attori invitavano la compagnia assicuratrice a concordare con l’impresa finanziatrice le modalità di rimborso delle somme ancora di spettanza a favore di quest’ultima; la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.A. escludeva la copertura assicurativa richiamando l’art. 7 lett. a) della condizioni generali di assicurazione, in virtù del quale la prestazione non è dovuta in caso di sinistro causato da dolo o colpa grave dell’assicurato o del conducente dell’autoveicolo.

1.2. Con sentenza n. 62/2020 il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di €4.835,00 per compensi, oltre alle spese generali e accessori di legge.

Osservava il Tribunale che: -come risulta dal modulo di adesione alla polizza di assicurazione collettiva allegata al contratto di finanziamento, l’ assicurat a è [OSCURATO:PERSONA], non già la convenuta, la quale ha svolto un ruolo di intermediario nella conclusione del contratto di assicurazione; -non è in questa sede possibile svolgere nessun accertamento in merito all’operatività della garanzia assicurativa e la liquidazione di quanto dovuto, posto che il presente giudizio si svolge nei confronti della società finanziaria mentre, evidentemente, va svolto in contraddittorio con la compagnia di assicurazione, non citata in giudizio dall’assicurata; - quanto alla risoluzione del contratto di finanziamento in forza del collegamento negoziale tra i due contratti, si è in presenza di un collegamento funzionale di tipo unilaterale, in forza del quale il contratto di assicurazione trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento, ma non viceversa: per cui, se è vero che le vicende del finanziamento si possono riverberare sull’assicurazione, non vale l’ipotesi inversa.

2. Impugnavano detta pronuncia An isoara Mihaila e [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Torino che, con ordinanza pubblicata in data 06.07.2020, non notificata, dichiarava inammissibile il gravame ex art t . 348 - bis e ter cod. proc. civ., condannando parte appellante alle spese del grado liquidate in €1.957,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali e accessori di legge.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione ex art. 348 - ter cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, affidandosi a cinquemotivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] SA (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si chiede a questa Corte se la mancata pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 22/09/2016 integri l'ipotesi di cui all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto si baserebbe sull’assunto in virtù del quale il diritto all'indennizzo da parte delle società di assicurazione sarebbe loro spettato soltanto a seguito dell'estinzione naturale del finanziamento, ossia al completamento da parte dell'acquirente dei pagamenti concordati con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò si aggiunge l’arbitraria interpretazione del contratto di polizza: il Tribunale ha, infatti, erroneamente identificato il titolare del diritto all'indennizzo assicurativo nella persona di [OSCURATO:PERSONA], anziché in [OSCURATO:SOCIETA]., che del resto aveva anticipato a [OSCURATO:PERSONA] S.A. l'integralità del premio concordato.

Ciò giustifica l'iniziativa dei ricorrenti di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, senza chiamare in causa la società di assicurazioni come invece richiesto dal giudice di primo grado, la cui mancata pronuncia sulla richiesta attorea di risoluzione del contratto di finanziamento integra, pertanto, una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si chiede se la dichiarata esclusione di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 22/09/2016 e la polizza assicurativa integri la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La pronuncia viene impugnata nella parte in cui è stata limitata la sussistenza di un collegamento negoziale di tipo unilaterale tra le due fattispecie contrattuali di cui si discute, nel senso che oggetto dell'assicurazione è la tutela del richiedente nell'eventualità in cui questi non fosse più in grado di rimborsare il debito, ma non viceversa; per cui: se è vero che le vicende del finanziamento si possono riverberare sull'assicurazione, non vale, invece, l'ipotesi inversa.

In tesi, secondo i ricorrenti non vi sono dubbi in ordine all’inscindibilità tra i contratti assicurativo e finanziario trattandosi di collegamento occasionale bilaterale, in cui la stipula della polizza assicurativa è stata prospettata dall'acquirente come condizione indispensabile all'ottenimento del finanziamento richiesto, secondo uno schema contrattuale atipico (contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ.) rispetto al quale il Tribunale avrebbe dovuto fornire un’interpretazione rispettosa della volontà delle parti.

3. Con il terzo motivo si chiede se la pronuncia del Tribunale sul preteso mancato assolvimento, a cura degli esponenti, dell'onere di chiamata in giudizio della compagnia [OSCURATO:PERSONA] S.A. integri un vizio di ultrapetizione, stante l’inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ., con conseguente violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Sostengono i ricorrenti che l'onere della chiamata in garanzia della [OSCURATO:PERSONA] S.A. spettava, al più, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale titolare della pretesa, essendo quest'ultima l'effettiva beneficiaria delle rate di finanziamento non ammortizzate.

4. Con il quarto motivo si chiede se le dichiarazioni contraddittorie di cui alla parte motiva e al dispositivo del provvedimento impugnato, implicanti la violazione o l'inesatta applicazione dell'art. 1453 cod. civ., configurino l'ipotesi di cui dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

A dimostrazione dell'erroneità del passo della pronuncia impugnata che rigetta la domanda attrice avente ad oggetto la declaratoria dell'intervenuta risoluzione contrattuale, sta il fatto che lo stesso giudice riconosce che il contratto di finanziamento si era già risolto ipso iure, anche ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

5. Con il quinto motivo si chiede a questa Corte se la condanna degli esponenti alle spese di lite impiegante l'inosservanza dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. configuri l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 3) cod. proc. civ.

I ricorrenti ritengono che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alla mancata partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al procedimento di mediazione.

I ricorrenti chiedono, altresì, l'esonero dal pagamento anche delle spese liquidate dalla Corte d'Appello con ordinanza del 06.07.2020.

6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile ex art. 366 n. 3 ) cod. proc. civ., perché non riporta né i motivi di appello né l’integrale motivazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità.

Costituisce giurisprudenza costante di questa Cortel’affermazione del principio in base al quale: «Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. , al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame. (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 13602 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020, Rv. 659884 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014, Rv. 630702 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12936 del 2014; Cass. n. 12034 del 2014).

6.1. E’ stato anche precisato che nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348 - ter cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 cod. proc. civ. , senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione (Cass. n. 23320/2018).

6.2. E’ stato, inoltre, ulteriormente specificato (Cass. n. 2784/2015 e Cass. n. 21369/2020) che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348- ter, comma 3, cod. proc. civ., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile exart. 348 - bis cod. proc. civ.

6.3. E’ stata , infine, adottata un ’ interpretazione definitiva di sistema sull’argomento (v.

Cass. n. 26936/2016), statuendosi che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., l'onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ.non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno.

6.4. Orbene, alla luce degli acquisiti principi giurisprudenziali appena riportati, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile perché dal suo contenuto non si evince affatto quali siano stati i motivi di appello proposti (v. pp. 4 e 5 del ricorso , laddove si fa solo riferimento alla proposizione del gravame nei confronti della sentenza di prime cure), né si desume (sempre nelle stesse pagine del ricorso) per esteso il contenuto dell’ordinanza di inammissibilità adottata dal giudice di appello (richiamandosi unicamente il dispositivo della pronuncia), così non consentendo di comprendere entro quali limiti e per quali ragioni siano state gravate le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado.

7. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorsoinammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4668/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] U MBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 62/2020 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella sua qualità di garante, adivano il Tribunale di Alessandria al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell'intervenuta risoluzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’acquisto di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di €21.556,95. 1.1. Deducevano gli attori che: l’acquirente aderiva, altresì, alla polizza collettiva denominata «GAPSENZAPENSIERI»intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], che contemplava la copertura danni indennizzando la parte di finanziamento in conto capitale non ancora ammortizzato nei casi di danno totale derivante da furto, incendio, Kasco o collisione; in data 14.04.2018 l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolta in un grave incidente riportando danni tali da renderne antieconomica la riparazione e il conducente, [OSCURATO:PERSONA], sanzionato ai sensi dell’art. 141 del codice della strada; [OSCURATO:PERSONA] provvedeva, pertanto, ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, revocando l’autorizzazione di addebito in conto corrente dell’importo rateale concordato; gli attori invitavano la compagnia assicuratrice a concordare con l’impresa finanziatrice le modalità di rimborso delle somme ancora di spettanza a favore di quest’ultima; la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.A. escludeva la copertura assicurativa richiamando l’art. 7 lett. a) della condizioni generali di assicurazione, in virtù del quale la prestazione non è dovuta in caso di sinistro causato da dolo o colpa grave dell’assicurato o del conducente dell’autoveicolo. 1.2. Con sentenza n. 62/2020 il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di €4.835,00 per compensi, oltre alle spese generali e accessori di legge. Osservava il Tribunale che: -come risulta dal modulo di adesione alla polizza di assicurazione collettiva allegata al contratto di finanziamento, l’ assicurat a è [OSCURATO:PERSONA], non già la convenuta, la quale ha svolto un ruolo di intermediario nella conclusione del contratto di assicurazione; -non è in questa sede possibile svolgere nessun accertamento in merito all’operatività della garanzia assicurativa e la liquidazione di quanto dovuto, posto che il presente giudizio si svolge nei confronti della società finanziaria mentre, evidentemente, va svolto in contraddittorio con la compagnia di assicurazione, non citata in giudizio dall’assicurata; - quanto alla risoluzione del contratto di finanziamento in forza del collegamento negoziale tra i due contratti, si è in presenza di un collegamento funzionale di tipo unilaterale, in forza del quale il contratto di assicurazione trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento, ma non viceversa: per cui, se è vero che le vicende del finanziamento si possono riverberare sull’assicurazione, non vale l’ipotesi inversa. 2. Impugnavano detta pronuncia An isoara Mihaila e [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Torino che, con ordinanza pubblicata in data 06.07.2020, non notificata, dichiarava inammissibile il gravame ex art t . 348 - bis e ter cod. proc. civ., condannando parte appellante alle spese del grado liquidate in €1.957,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali e accessori di legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione ex art. 348 - ter cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, affidandosi a cinquemotivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] SA (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si chiede a questa Corte se la mancata pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 22/09/2016 integri l'ipotesi di cui all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto si baserebbe sull’assunto in virtù del quale il diritto all'indennizzo da parte delle società di assicurazione sarebbe loro spettato soltanto a seguito dell'estinzione naturale del finanziamento, ossia al completamento da parte dell'acquirente dei pagamenti concordati con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò si aggiunge l’arbitraria interpretazione del contratto di polizza: il Tribunale ha, infatti, erroneamente identificato il titolare del diritto all'indennizzo assicurativo nella persona di [OSCURATO:PERSONA], anziché in [OSCURATO:SOCIETA]., che del resto aveva anticipato a [OSCURATO:PERSONA] S.A. l'integralità del premio concordato. Ciò giustifica l'iniziativa dei ricorrenti di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, senza chiamare in causa la società di assicurazioni come invece richiesto dal giudice di primo grado, la cui mancata pronuncia sulla richiesta attorea di risoluzione del contratto di finanziamento integra, pertanto, una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si chiede se la dichiarata esclusione di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 22/09/2016 e la polizza assicurativa integri la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La pronuncia viene impugnata nella parte in cui è stata limitata la sussistenza di un collegamento negoziale di tipo unilaterale tra le due fattispecie contrattuali di cui si discute, nel senso che oggetto dell'assicurazione è la tutela del richiedente nell'eventualità in cui questi non fosse più in grado di rimborsare il debito, ma non viceversa; per cui: se è vero che le vicende del finanziamento si possono riverberare sull'assicurazione, non vale, invece, l'ipotesi inversa. In tesi, secondo i ricorrenti non vi sono dubbi in ordine all’inscindibilità tra i contratti assicurativo e finanziario trattandosi di collegamento occasionale bilaterale, in cui la stipula della polizza assicurativa è stata prospettata dall'acquirente come condizione indispensabile all'ottenimento del finanziamento richiesto, secondo uno schema contrattuale atipico (contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ.) rispetto al quale il Tribunale avrebbe dovuto fornire un’interpretazione rispettosa della volontà delle parti. 3. Con il terzo motivo si chiede se la pronuncia del Tribunale sul preteso mancato assolvimento, a cura degli esponenti, dell'onere di chiamata in giudizio della compagnia [OSCURATO:PERSONA] S.A. integri un vizio di ultrapetizione, stante l’inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ., con conseguente violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che l'onere della chiamata in garanzia della [OSCURATO:PERSONA] S.A. spettava, al più, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale titolare della pretesa, essendo quest'ultima l'effettiva beneficiaria delle rate di finanziamento non ammortizzate. 4. Con il quarto motivo si chiede se le dichiarazioni contraddittorie di cui alla parte motiva e al dispositivo del provvedimento impugnato, implicanti la violazione o l'inesatta applicazione dell'art. 1453 cod. civ., configurino l'ipotesi di cui dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A dimostrazione dell'erroneità del passo della pronuncia impugnata che rigetta la domanda attrice avente ad oggetto la declaratoria dell'intervenuta risoluzione contrattuale, sta il fatto che lo stesso giudice riconosce che il contratto di finanziamento si era già risolto ipso iure, anche ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. Con il quinto motivo si chiede a questa Corte se la condanna degli esponenti alle spese di lite impiegante l'inosservanza dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. configuri l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti ritengono che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alla mancata partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al procedimento di mediazione. I ricorrenti chiedono, altresì, l'esonero dal pagamento anche delle spese liquidate dalla Corte d'Appello con ordinanza del 06.07.2020. 6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile ex art. 366 n. 3 ) cod. proc. civ., perché non riporta né i motivi di appello né l’integrale motivazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità. Costituisce giurisprudenza costante di questa Cortel’affermazione del principio in base al quale: «Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. , al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame. (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 13602 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020, Rv. 659884 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014, Rv. 630702 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12936 del 2014; Cass. n. 12034 del 2014). 6.1. E’ stato anche precisato che nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348 - ter cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 cod. proc. civ. , senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione (Cass. n. 23320/2018). 6.2. E’ stato, inoltre, ulteriormente specificato (Cass. n. 2784/2015 e Cass. n. 21369/2020) che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348- ter, comma 3, cod. proc. civ., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile exart. 348 - bis cod. proc. civ. 6.3. E’ stata , infine, adottata un ’ interpretazione definitiva di sistema sull’argomento (v. Cass. n. 26936/2016), statuendosi che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., l'onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ.non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno. 6.4. Orbene, alla luce degli acquisiti principi giurisprudenziali appena riportati, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile perché dal suo contenuto non si evince affatto quali siano stati i motivi di appello proposti (v. pp. 4 e 5 del ricorso , laddove si fa solo riferimento alla proposizione del gravame nei confronti della sentenza di prime cure), né si desume (sempre nelle stesse pagine del ricorso) per esteso il contenuto dell’ordinanza di inammissibilità adottata dal giudice di appello (richiamandosi unicamente il dispositivo della pronuncia), così non consentendo di comprendere entro quali limiti e per quali ragioni siano state gravate le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado. 7. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorsoinammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 19526/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris