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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01987/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17646/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in C.so Umberto I n. 179, Caltanissetta, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Giuliana n. 721, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 604/2020 pubblicata in data 23/12/2020, n.r.g. 438/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa, adìva il Tribunale di Caltanissetta per sentire dichiarare il proprio diritto: a) al trattamento retributivo di cui al sistema incentivante – quota variabile, previsto dall’art. 50 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’art. 8 contratto OGGETTO: rattamento retributivo incentivante e premio di produttività - ipotesi di accordo - riserva di approvazione successiva del CdA -conseguenze integrativo del 28/08/2008, per gli anni dal 2012 al 2015, in misura non inferiore a quella corrisposta per l’anno 2011 di euro 2.200,00, ovvero in misura maggiore che sarebbe risultata dovuta all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, oltre alle quote relative agli anni successivi; b) al premio di produttività V.A.P. (“valore aggiunto di produttività”) previsto dall’art. 42 ccnl cit. e dall’art. 18 del contratto integrativo cit. per gli anni dal 2013 al 2015, nella misura non inferiore a quella già percepita per l’anno 2012 di euro 2.903,00, ovvero in misura maggiore che sarebbe risultata dovuta all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, oltre ai premi relativi agli anni successivi; nonché la condanna della società al pagamento delle predette somme. 2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] spa eccepiva che il premio incentivante per l’anno 2012 era stato già pagato con la retribuzione di ottobre 2016 nell’importo di euro 1.760,00.

Contestava le domande e ne chiedeva il rigetto. 3.-Il Tribunale rigettava le domande. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla dipendente e la condannava al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 3.780,00.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la scrittura privata del 07/10/2015 riguarda esclusivamente i premi di produzione V.A.P. di cui all’art. 42 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA], non anche gli incentivi di cui all’art. 50 ccnl cit.; b) sugli incentivi va condiviso il convincimento del Tribunale, secondo cui l’art. 50 non prevede alcun obbligo della datrice di lavoro di istituire questo sistema incentivante, rinviato alla successiva ed eventuale contrattazione aziendale e comunque il lavoratore non ha offerto alcuna prova circa gli obiettivi – diversi da quelli previsti dall’art. 42 ccnl cit. per il V.A.P. – al cui raggiungimento sarebbe finalizzato l’incentivo in parola; c) peraltro la lavoratrice non ha specificamente censurato la seconda affermazione del Tribunale circa la mancata offerta di prova sia dei diversi obiettivi del sistema incentivante sia del loro conseguimento;d) quanto alla natura della scrittura privata del 07/10/2015, occorre stabilire se possa qualificarsi come atto negoziale idoneo a vincolare e in quale misura le parti stipulanti, oppure se si tratti di mera ipotesi di accordo, priva di effetti giuridici, come ritenuto dal Tribunale; e) la dicitura “ipotesi di accordo” ivi contenuta non è dirimente, come ritiene la Corte di Cassazione (Cass. n. 7115/2005), che impone di accertare l’effettiva volontà delle parti; f) che la volontà delle parti fosse di non riconoscere immediato carattere vincolante all’atto si ricava chiaramente dalla clausola conclusiva, in cui si precisa che “la validità del presente verbale di accordo è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società”; g) trova quindi applicazione quella giurisprudenza, secondo cui il contratto stipulato dal presidente di una società di capitali senza la ratifica del CdA è da intendersi stipulato da un rappresentante senza poteri e come tale è inefficace per la società (Cass. n. 6468/2005); h) in mancanza della predetta approvazione, si tratta di una mera ipotesi di accordo e non di un contratto perfezionato e produttivo di effetti giuridici obbligatori; i) in quanto necessaria per il perfezionamento dell’accordo e della correlata efficacia, l’approvazione del CdA è elemento costitutivo del diritto rivendicato dall’appellante e quindi incombeva su di lui la prova che fosse intervenuta; j) dal verbale del CdA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che il consiglio rinviò ad altra occasione la decisione sull’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ciò dimostra che a quella data l’approvazione non era stata deliberata; k) la circostanza – addotta dall’appellante – secondo cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presidente del CdA e firmatario del verbale del 07/10/2015, divenne poi amministratore unico della società in data 31/03/2016 non è rilevante; l) infatti, se con tale deduzione l’appellante intende sostenere la sopravvenuta superfluità dell’approvazione del CdA la tesi è infondata, atteso che doveva pur sempre intervenire approvazione da parte dell’organo munito di potere deliberativo della società, dapprima il CdA e poi l’amministratore unico, approvazione che invece è continuata a mancare anche quando la persona fisica del presidente del CdA ha poi assunto la carica di amministratore unico; m)dunque la volontà espressa da quello che al 07/10/2015 era solo il presidente del CdA non può essere riferita a quello che poi, dal 31/03/2016, divenne amministratore unico solo in considerazione della mera casualità della coincidenza della persona fisica; n) i mezzi istruttori chiesti dall’appellante circa le dichiarazioni rese dallo stesso amministratore unico in data 20/06/2017 sul servizio di rete sociale “Facebook” sono di dubbia ammissibilità e comunque: - nulla indica che, con quel mezzo, il dichiarante parlasse quale organo amministrativo e decisionale della società con l’intento di imputare alla società le sue dichiarazioni e non piuttosto a titolo meramente personale, come invece inducono a pensare lo strumento di esternazione utilizzato ed il contenuto delle dichiarazioni; - il mezzo di comunicazione, in quanto implicante un contatto con la generalità degli utenti della rete e non necessariamente con le controparti contrattuali, non può essere ritenuto valido mezzo di manifestazione del consenso, che invece dovrebbe essere indirizzato specificamente all’altro contraente ai sensi dell’art. 1326, co. 2, c.c.; - il fatto che si parli al futuro e che si invochi la collaborazione altrui (quella sindacale) dimostra che si tratta di mera dichiarazione di intenti di natura lato sensu “politica” e non un atto negoziale di assunzione di uno specifico e determinato obbligo giuridico; - in ogni caso è significativo che in quella dichiarazione non vi sia alcuna specifica approvazione del verbale di accordo del 07/10/2015, neppure menzionato; o) è infondato anche il motivo con cui l’appellante invoca l’art. 2384 c.c., norma che presuppone l’identificazione ed il cumulo, nell’organo amministrativo, del potere rappresentativo e di quello deliberativo; è vero che l’organo amministrativo può essere anche collegiale, ma proprio per questo in tal caso l’art. 2384 c.c. va riferito all’intero organo e non ad uno solo dei suoi componenti, quand’anche – come presidente del CdA –legittimato a rappresentare la società; p) proprio per questa ragione si parla di dissociazione fra potere rappresentativo e potere deliberativo e la Corte di Cassazione (Cass.n. 8147/2018) è costante nell’affermare l’inefficacia, per la società, del contratto concluso dal solo presidente e non ratificato dal consiglio di amministrazione; q) tutto questo discorso avrebbe senso laddove il presidente del CdA avesse puramente e semplicemente stipulato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza riferimento alcuno ad eventuali e future approvazioni di altri organi societari, il che non è avvenuto nel caso in esame, in cui – come detto – la clausola conclusiva dell’ipotesi di accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rinviava ad un’eventuale e successiva approvazione del CdA e quindi con tale clausola il presidente del CdA manifestava la dissociazione fra potere rappresentativo e potere deliberativo, sicché l’approvazione del CdA non era più un limite posto dallo statuto e inopponibile al terzo ex art. 2384, co. 2, c.c., bensì requisito di validità o almeno di efficacia dell’ipotesi di accordo; r) irrilevante è poi quanto ritenuto in sede di commissione bilancio dell’ARS nella seduta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulle problematiche del personale di [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale non fa altro che dare conto del disagio e della delusione del personale; s) inammissibile è il richiamo al T.U. di cui al d.lgs. n. 175/2016, che l’appellante si limita a riportare, senza chiarire in quale modo, anche sotto il profilo temporale, tale complesso normativo possa rilevare nel presente giudizio, atteso che le rivendicazioni oggetto di causa attengono al periodo fino al 2015; t) inammissibile per l’assoluta genericità è poi il richiamo all’art. 36 Cost . 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 7.-LA ricorrente ha depositato memoria e per lei si sono costituiti nuovi difensori in sostituzione dell’originario (deceduto).

8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta nullità della sentenza “o” del procedimento per violazione degli artt. 132, co. 2 e 4, 99, 100, 112, 228, 244, 416, 115, 116, 421, 276 c.p.c., 19 e 28 del d.lgs. n. 175/2016, 24 e 111 Cost., 6 CEDU e dei relativi principi giurisprudenziali, per avere la Corte d’Appello ritenuto irrilevanti le prove da lei richieste nel primo grado di giudizio e riproposte in appello, pur avendo ammesso che le questioni decisive della controversia erano quelle concernenti il valore degli accordi – se ipotesi di accordo oppure veri e propri accordi –e l’applicabilità degli artt. 2384 c.c. e 28 dello Statuto della società di riscossione.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

È inammissibile laddove vi è una confusa invocazione di norme di diritto processuale e di diritto sostanziale, queste ultime estranee alla logica del motivo previsto dall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

In secondo luogo, è inammissibile laddove la ricorrente invoca l’interpretazione dei verbali del 17/04/2015, del 13/07/2015 e del 07/10/2015, attività riservata al giudice del merito, censurabile dinanzi a questa Corte esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.).

La censura con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronunzia sulla domanda relativa alle somme rivendicate a titolo di sistema incentivante è infondata: contrariamente all’assunto dellaricorrente, la Corte territoriale si è specificamente pronunziata (v. supra, sub b) e c).

La censura con cui l’Amico denunzia la mancata applicazione del principio della “ragione più liquida” è inammissibile, perché la ricorrente non indica quale sarebbe stata questa “ragione”, limitandosi a riportare il principio di diritto espresso in molteplici pronunzie di questa Corte.

Inammissibile per manifesta contraddittorietà è la censura con cui la ricorrente prima denunzia l’errato richiamo all’art. 42 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA], inapplicabile – a suo dire – in virtù dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stato stabilito che la materia del premio collettivo di produttività (VAP) sarebbe stato disciplinato non dal contratto collettivo nazionale, bensì da accordi annuali; poi ammette che tali accordi annuali non sono mai stati stipulati (v. ricorso per cassazione, p. 18).

Inoltre la ricorrente non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione articolata al riguardo dalla Corte territoriale.

Inammissibile è altresì la censura, con cui la ricorrente denunzia la mancata applicazione del d.lgs. n. 175/2016, senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. supra sub s).

Le censure sulla valutazione di irrilevanza dei mezzi istruttori (fra cui quelli relativi alla dichiarazione rese dal presidente della società controricorrente su “Facebook” in data 20/06/2017) sono inammissibili, perché tendono a sollecitare a questa Corte un nuovo apprezzamento di quelle istanze, inammissibile in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice del merito. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375 e 1337 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che quella del 07/10/2015 fosse solo un’ipotesi di accordo e non un accordo sindacale perfetto, valido ed efficace.

In particolare la ricorrente si duole della mancata rilevazione della nullità della clausola finale, contenente la riserva di approvazione del CdA.

Il motivo è inammissibile in primo luogo per difetto di autosufficienza, poiché nella prima parte incentrato sull’asserita nullità della predetta clausola, senza spiegarne in alcun modo le ragioni giuridiche.

Inoltre la ricorrente si è limitato a riproporre le sue ragioni circa l’interpretazione da dare alle dichiarazioni del presidente del CdA consacrate in quel verbale, senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. suprasub q)). 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2384 c.c. per avere la Corte d’Appello esclusa l’applicazione di tale norma.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. suprasub o), p), q)).

Va in ogni caso confermato che l’art. 2384 c.c. – che prevede l’inopponibilità ai terzi dei limiti al potere rappresentativo posti dallo statuto di una società – è inapplicabile al caso concreto, in cui nella “ipotesi di accordo” il presidente del CdA aveva espressamente dichiarato di attendere l’approvazione del CdA quale organo collegiale.

Quindi è conforme a diritto la decisione della Corte territoriale, che ha escluso che tale approvazione fosse un limite posto dallo statuto e inopponibile al terzo ex art. 2384, co. 2, c.c., e lo ha ritenuto requisito di validità o almeno di efficacia di quell’ipotesi di accordo. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 c.p.c., 13 L. n. 247/2012, 4 dei DD.MM. n. 55/2014 e 37/2018 per avere la Corte territoriale omesso di porre le spese a carico della società appellata e per aver comunque violato i parametri medi, tenuto conto che il valore della controversia, come dichiarato nel ricorso introduttivo, è di euro 10.000,00.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

L’art. 91 c.p.c. pone la regola della soccombenza, secondo cui le spese cedono a carico della “parte che perde”, la quale deve rimborsare le spese alla parte che è stata costretta ad agire (o ad impugnare) oppure a difendersi in giudizio.

Questa regola è stata correttamente applicata dalla Corte territoriale, posto che soccombente è stata l’appellante e non la società appellata.

Con riguardo alla relativa liquidazione, la censura è inammissibile per due ragioni: in primo luogo pecca di autosufficienza, poiché la ricorrente non indica né spiega quale sarebbe stata la misura conforme ai parametri medi previsti per lo scaglione fra euro 5.200,01 e 26.000,00; in secondo luogo questa Corte ha più volte affermato l’insindacabilità della liquidazione operata dal giudice di merito fra il minimo ed il massimo previsti dal D.M. n. 55/2014 (Cass. ord. ord. n. 14198/2022; Cass. ord. n. 89/2021).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17646/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in C.so Umberto I n. 179, Caltanissetta, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Giuliana n. 721, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 604/2020 pubblicata in data 23/12/2020, n.r.g. 438/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa, adìva il Tribunale di Caltanissetta per sentire dichiarare il proprio diritto: a) al trattamento retributivo di cui al sistema incentivante – quota variabile, previsto dall’art. 50 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’art. 8 contratto OGGETTO: rattamento retributivo incentivante e premio di produttività - ipotesi di accordo - riserva di approvazione successiva del CdA -conseguenze integrativo del 28/08/2008, per gli anni dal 2012 al 2015, in misura non inferiore a quella corrisposta per l’anno 2011 di euro 2.200,00, ovvero in misura maggiore che sarebbe risultata dovuta all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, oltre alle quote relative agli anni successivi; b) al premio di produttività V.A.P. (“valore aggiunto di produttività”) previsto dall’art. 42 ccnl cit. e dall’art. 18 del contratto integrativo cit. per gli anni dal 2013 al 2015, nella misura non inferiore a quella già percepita per l’anno 2012 di euro 2.903,00, ovvero in misura maggiore che sarebbe risultata dovuta all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, oltre ai premi relativi agli anni successivi; nonché la condanna della società al pagamento delle predette somme. 2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] spa eccepiva che il premio incentivante per l’anno 2012 era stato già pagato con la retribuzione di ottobre 2016 nell’importo di euro 1.760,00. Contestava le domande e ne chiedeva il rigetto. 3.-Il Tribunale rigettava le domande. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla dipendente e la condannava al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 3.780,00. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la scrittura privata del 07/10/2015 riguarda esclusivamente i premi di produzione V.A.P. di cui all’art. 42 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA], non anche gli incentivi di cui all’art. 50 ccnl cit.; b) sugli incentivi va condiviso il convincimento del Tribunale, secondo cui l’art. 50 non prevede alcun obbligo della datrice di lavoro di istituire questo sistema incentivante, rinviato alla successiva ed eventuale contrattazione aziendale e comunque il lavoratore non ha offerto alcuna prova circa gli obiettivi – diversi da quelli previsti dall’art. 42 ccnl cit. per il V.A.P. – al cui raggiungimento sarebbe finalizzato l’incentivo in parola; c) peraltro la lavoratrice non ha specificamente censurato la seconda affermazione del Tribunale circa la mancata offerta di prova sia dei diversi obiettivi del sistema incentivante sia del loro conseguimento;d) quanto alla natura della scrittura privata del 07/10/2015, occorre stabilire se possa qualificarsi come atto negoziale idoneo a vincolare e in quale misura le parti stipulanti, oppure se si tratti di mera ipotesi di accordo, priva di effetti giuridici, come ritenuto dal Tribunale; e) la dicitura “ipotesi di accordo” ivi contenuta non è dirimente, come ritiene la Corte di Cassazione (Cass. n. 7115/2005), che impone di accertare l’effettiva volontà delle parti; f) che la volontà delle parti fosse di non riconoscere immediato carattere vincolante all’atto si ricava chiaramente dalla clausola conclusiva, in cui si precisa che “la validità del presente verbale di accordo è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società”; g) trova quindi applicazione quella giurisprudenza, secondo cui il contratto stipulato dal presidente di una società di capitali senza la ratifica del CdA è da intendersi stipulato da un rappresentante senza poteri e come tale è inefficace per la società (Cass. n. 6468/2005); h) in mancanza della predetta approvazione, si tratta di una mera ipotesi di accordo e non di un contratto perfezionato e produttivo di effetti giuridici obbligatori; i) in quanto necessaria per il perfezionamento dell’accordo e della correlata efficacia, l’approvazione del CdA è elemento costitutivo del diritto rivendicato dall’appellante e quindi incombeva su di lui la prova che fosse intervenuta; j) dal verbale del CdA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che il consiglio rinviò ad altra occasione la decisione sull’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ciò dimostra che a quella data l’approvazione non era stata deliberata; k) la circostanza – addotta dall’appellante – secondo cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presidente del CdA e firmatario del verbale del 07/10/2015, divenne poi amministratore unico della società in data 31/03/2016 non è rilevante; l) infatti, se con tale deduzione l’appellante intende sostenere la sopravvenuta superfluità dell’approvazione del CdA la tesi è infondata, atteso che doveva pur sempre intervenire approvazione da parte dell’organo munito di potere deliberativo della società, dapprima il CdA e poi l’amministratore unico, approvazione che invece è continuata a mancare anche quando la persona fisica del presidente del CdA ha poi assunto la carica di amministratore unico; m)dunque la volontà espressa da quello che al 07/10/2015 era solo il presidente del CdA non può essere riferita a quello che poi, dal 31/03/2016, divenne amministratore unico solo in considerazione della mera casualità della coincidenza della persona fisica; n) i mezzi istruttori chiesti dall’appellante circa le dichiarazioni rese dallo stesso amministratore unico in data 20/06/2017 sul servizio di rete sociale “Facebook” sono di dubbia ammissibilità e comunque: - nulla indica che, con quel mezzo, il dichiarante parlasse quale organo amministrativo e decisionale della società con l’intento di imputare alla società le sue dichiarazioni e non piuttosto a titolo meramente personale, come invece inducono a pensare lo strumento di esternazione utilizzato ed il contenuto delle dichiarazioni; - il mezzo di comunicazione, in quanto implicante un contatto con la generalità degli utenti della rete e non necessariamente con le controparti contrattuali, non può essere ritenuto valido mezzo di manifestazione del consenso, che invece dovrebbe essere indirizzato specificamente all’altro contraente ai sensi dell’art. 1326, co. 2, c.c.; - il fatto che si parli al futuro e che si invochi la collaborazione altrui (quella sindacale) dimostra che si tratta di mera dichiarazione di intenti di natura lato sensu “politica” e non un atto negoziale di assunzione di uno specifico e determinato obbligo giuridico; - in ogni caso è significativo che in quella dichiarazione non vi sia alcuna specifica approvazione del verbale di accordo del 07/10/2015, neppure menzionato; o) è infondato anche il motivo con cui l’appellante invoca l’art. 2384 c.c., norma che presuppone l’identificazione ed il cumulo, nell’organo amministrativo, del potere rappresentativo e di quello deliberativo; è vero che l’organo amministrativo può essere anche collegiale, ma proprio per questo in tal caso l’art. 2384 c.c. va riferito all’intero organo e non ad uno solo dei suoi componenti, quand’anche – come presidente del CdA –legittimato a rappresentare la società; p) proprio per questa ragione si parla di dissociazione fra potere rappresentativo e potere deliberativo e la Corte di Cassazione (Cass.n. 8147/2018) è costante nell’affermare l’inefficacia, per la società, del contratto concluso dal solo presidente e non ratificato dal consiglio di amministrazione; q) tutto questo discorso avrebbe senso laddove il presidente del CdA avesse puramente e semplicemente stipulato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza riferimento alcuno ad eventuali e future approvazioni di altri organi societari, il che non è avvenuto nel caso in esame, in cui – come detto – la clausola conclusiva dell’ipotesi di accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rinviava ad un’eventuale e successiva approvazione del CdA e quindi con tale clausola il presidente del CdA manifestava la dissociazione fra potere rappresentativo e potere deliberativo, sicché l’approvazione del CdA non era più un limite posto dallo statuto e inopponibile al terzo ex art. 2384, co. 2, c.c., bensì requisito di validità o almeno di efficacia dell’ipotesi di accordo; r) irrilevante è poi quanto ritenuto in sede di commissione bilancio dell’ARS nella seduta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulle problematiche del personale di [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale non fa altro che dare conto del disagio e della delusione del personale; s) inammissibile è il richiamo al T.U. di cui al d.lgs. n. 175/2016, che l’appellante si limita a riportare, senza chiarire in quale modo, anche sotto il profilo temporale, tale complesso normativo possa rilevare nel presente giudizio, atteso che le rivendicazioni oggetto di causa attengono al periodo fino al 2015; t) inammissibile per l’assoluta genericità è poi il richiamo all’art. 36 Cost . 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 7.-LA ricorrente ha depositato memoria e per lei si sono costituiti nuovi difensori in sostituzione dell’originario (deceduto). 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta nullità della sentenza “o” del procedimento per violazione degli artt. 132, co. 2 e 4, 99, 100, 112, 228, 244, 416, 115, 116, 421, 276 c.p.c., 19 e 28 del d.lgs. n. 175/2016, 24 e 111 Cost., 6 CEDU e dei relativi principi giurisprudenziali, per avere la Corte d’Appello ritenuto irrilevanti le prove da lei richieste nel primo grado di giudizio e riproposte in appello, pur avendo ammesso che le questioni decisive della controversia erano quelle concernenti il valore degli accordi – se ipotesi di accordo oppure veri e propri accordi –e l’applicabilità degli artt. 2384 c.c. e 28 dello Statuto della società di riscossione. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile laddove vi è una confusa invocazione di norme di diritto processuale e di diritto sostanziale, queste ultime estranee alla logica del motivo previsto dall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. In secondo luogo, è inammissibile laddove la ricorrente invoca l’interpretazione dei verbali del 17/04/2015, del 13/07/2015 e del 07/10/2015, attività riservata al giudice del merito, censurabile dinanzi a questa Corte esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.). La censura con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronunzia sulla domanda relativa alle somme rivendicate a titolo di sistema incentivante è infondata: contrariamente all’assunto dellaricorrente, la Corte territoriale si è specificamente pronunziata (v. supra, sub b) e c). La censura con cui l’Amico denunzia la mancata applicazione del principio della “ragione più liquida” è inammissibile, perché la ricorrente non indica quale sarebbe stata questa “ragione”, limitandosi a riportare il principio di diritto espresso in molteplici pronunzie di questa Corte. Inammissibile per manifesta contraddittorietà è la censura con cui la ricorrente prima denunzia l’errato richiamo all’art. 42 ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA], inapplicabile – a suo dire – in virtù dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stato stabilito che la materia del premio collettivo di produttività (VAP) sarebbe stato disciplinato non dal contratto collettivo nazionale, bensì da accordi annuali; poi ammette che tali accordi annuali non sono mai stati stipulati (v. ricorso per cassazione, p. 18). Inoltre la ricorrente non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione articolata al riguardo dalla Corte territoriale. Inammissibile è altresì la censura, con cui la ricorrente denunzia la mancata applicazione del d.lgs. n. 175/2016, senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. supra sub s). Le censure sulla valutazione di irrilevanza dei mezzi istruttori (fra cui quelli relativi alla dichiarazione rese dal presidente della società controricorrente su “Facebook” in data 20/06/2017) sono inammissibili, perché tendono a sollecitare a questa Corte un nuovo apprezzamento di quelle istanze, inammissibile in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice del merito. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375 e 1337 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che quella del 07/10/2015 fosse solo un’ipotesi di accordo e non un accordo sindacale perfetto, valido ed efficace. In particolare la ricorrente si duole della mancata rilevazione della nullità della clausola finale, contenente la riserva di approvazione del CdA. Il motivo è inammissibile in primo luogo per difetto di autosufficienza, poiché nella prima parte incentrato sull’asserita nullità della predetta clausola, senza spiegarne in alcun modo le ragioni giuridiche. Inoltre la ricorrente si è limitato a riproporre le sue ragioni circa l’interpretazione da dare alle dichiarazioni del presidente del CdA consacrate in quel verbale, senza confrontarsi con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. suprasub q)). 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2384 c.c. per avere la Corte d’Appello esclusa l’applicazione di tale norma. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. suprasub o), p), q)). Va in ogni caso confermato che l’art. 2384 c.c. – che prevede l’inopponibilità ai terzi dei limiti al potere rappresentativo posti dallo statuto di una società – è inapplicabile al caso concreto, in cui nella “ipotesi di accordo” il presidente del CdA aveva espressamente dichiarato di attendere l’approvazione del CdA quale organo collegiale. Quindi è conforme a diritto la decisione della Corte territoriale, che ha escluso che tale approvazione fosse un limite posto dallo statuto e inopponibile al terzo ex art. 2384, co. 2, c.c., e lo ha ritenuto requisito di validità o almeno di efficacia di quell’ipotesi di accordo. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 c.p.c., 13 L. n. 247/2012, 4 dei DD.MM. n. 55/2014 e 37/2018 per avere la Corte territoriale omesso di porre le spese a carico della società appellata e per aver comunque violato i parametri medi, tenuto conto che il valore della controversia, come dichiarato nel ricorso introduttivo, è di euro 10.000,00. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L’art. 91 c.p.c. pone la regola della soccombenza, secondo cui le spese cedono a carico della “parte che perde”, la quale deve rimborsare le spese alla parte che è stata costretta ad agire (o ad impugnare) oppure a difendersi in giudizio. Questa regola è stata correttamente applicata dalla Corte territoriale, posto che soccombente è stata l’appellante e non la società appellata. Con riguardo alla relativa liquidazione, la censura è inammissibile per due ragioni: in primo luogo pecca di autosufficienza, poiché la ricorrente non indica né spiega quale sarebbe stata la misura conforme ai parametri medi previsti per lo scaglione fra euro 5.200,01 e 26.000,00; in secondo luogo questa Corte ha più volte affermato l’insindacabilità della liquidazione operata dal giudice di merito fra il minimo ed il massimo previsti dal D.M. n. 55/2014 (Cass. ord. ord. n. 14198/2022; Cass. ord. n. 89/2021). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 01987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris