Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28168/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PORTOFERRAIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Portoferraio del 14 luglio 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Preso però atto che, nelle more, è intervenuta remissione di querela e che la stessa è stata accettata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Pone le spese a carico del querelato.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PORTOFERRAIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Portoferraio del 14 luglio 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Preso però atto che, nelle more, è intervenuta remissione di querela e che la stessa è stata accettata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 15 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 28168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris