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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25829/2026

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respinto l'appello presentato dalla società odierna ricorrente, nella persona delrappresentante legale pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] (succeduto nella carica a [OSCURATO:PERSONA], deceduta), avverso il provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli il 17 marzo 2026, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terrazzo di copertura dell'immobile sito in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 9/C, disposto in data settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per difformità di quanto realizzato rispetto al permesso di costruire n. 635/2019.

2. [OSCURATO:PERSONA], nella dedotta qualità, ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., violazione del combinato disposto degli artt. 150 cod.pen. e 69 cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza impugnata e correlato vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe errato nel considerare applicabile al caso di specie -che concerne una contravvenzione edilizia, estranea al catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti- le norme del d.lvo 231/2001, tanto più che la giurisprudenza di legittimità (cita la difesa il dictum di Sez. 6, n. 19717 ud.12/02/2025-27/05/2025) ha escluso il sequestro preventivo cd. impeditivo dal novero delle misure cautelari adottabili nei confronti degli enti collettivi.

Avrebbe errato, inoltre -premessa e non contestata l'avvenuta archiviazione del procedimento nei confronti della legale rappresentante della società all'epoca del contestato reato, [OSCURATO:PERSONA], deceduta- nell'ancorare la propria decisione alla perdurante pendenza del procedimento nei confronti di altri due soggetti - direttore tecnico dei lavori, e responsabile della esecuzione degli stessi- il cui profilo di responsabilità, non in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è del tutto eterogeno rispetto al titolare della res, e che non vantano alcun rapporto di signoria sul bene oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Risulta che il bene sequestrato è di proprietà della società; che amministratore unico e committente dei lavori era, all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 15 ottobre 2024; che l'odierno ricorrente è a lei succeduto nella carica il 30 ottobre 2024.

1.1. Si legge nell'ordinanza impugnata, che il Tribunale del riesame -cui erano stati dedotti a)la morte del reo prima della condanna a fondamento della conseguente estinzione, ex art. 150 cod.pen., del reato; b)la natura del vincolo reale disposto 2dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 2 ottobre 2024, sequestro preventivo Impeditivo; c)l'assenza del periculum in mora, essendo state tutte le opere già realizzate ed ultimate prima della adozione del provvedimento)- ha ritenuto non decisivo il rilievo del dedotto decesso del legale rappresentante della società proprietaria del bene e committente dei lavori perché «Mrillecito contestato [...] non si identifica con la persona fisica che, di volta in volta ha rivestito la carica di amministratore, ma è riferibile alla società proprietaria e beneficiaria dell'intervento edilizio, la quale ha agito per mezzo dei propri organi rappresentativi.

Ne consegue che la morte della precedente amministratrice non interrompe la continuità soggettiva dell'azione illecita, che resta imputabile alla società»; che «la misura cautelare reale ha natura oggettiva ed è funzionalmente ancorata al bene che costituisce il corpo del reato, le cui conseguenze possono essere aggravate, per cui l'estinzione del reato per morte dell'indagato non determina automaticamente la caducazione del sequestro preventivo, laddove permanga l'esigenza di impedire la protrazione o l'aggravamento dell'offesa al bene tutelato»; che inoltre, il procedimento penale continua a pendere nei confronti di ulteriori soggetti «sicché comunque non può ritenersi cessato il rapporto processuale nel suo complesso».

2. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanie emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.1 Ciò premesso, e rilevato che la ricorrente neppure chiarisce la reale consistenza del denunciato vizio di motivazione, ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui, genericamente, tale doglianza si formula.

33. Si rileva, poi, come la parte della motivazione che allude alla riconducibilità del reato alla società, e, per tale motivo respinge l'appello, non può condividersi.

La normativa prevista dal d.lvo 231/2001 non è oggetto di contestazione; come in parte qua osservato dalla difesa della società ricorrente la contravvenzione edilizia qui contestata (cfr. decreto di citazione a giudizio) ai sensi dell'art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 non è comunque ricompresa nel novero dei reati 'sentinella' in ragione della cui commissione è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti; né, quand'anche il titolo di reato lo consentisse, l'art 53 d.lvo 231/2001 fa cenno, a proposito della possibilità di disporre il sequestro di cui all'art. 19 stesso testo normativo, al sequestro preventivo impeditivo (in tal senso anche la giurisprudenza di questa Corte, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19717 del 12/02/2025 Cc. (dep. 27/05/2025 ) Rv. 288087 - 01: «In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato»).

3.1. Errato, dunque, il provvedimento impugnato nella parte in cui riconduce il reato alla società, si tratta, tuttavia, di errore di diritto che non riverbera sulla correttezza sostanziale della decisione assunta.

3.2. Fermo che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; cfr. altresì Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358), si osserva che, comunque, il provvedimento impugnato fa correttamente riferimento, anche, alla persistente pendenza del procedimento nei confronti degli altri due indagati -in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella sopra dedotta qualità di legale rappresentante della società proprietaria e committente dei lavori al momento del fatto- ossia il professionista direttore dei lavori e il legale rappresentante-amministratore unico della società esecutrice degli stessi, imputati, in concorso, del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett.c) d.P.R. 380/2001, ed ora citati a comparire a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con decreto del 30 settembre 2025.

3.3. Ne consegue la legittimità/doverosità del mantenimento del vincolo reale disposto in relazione al reato sub iudice, del quale, non discusso il fumus, il tribunale si è impegnato a confermare l'attualità del periculum, nella specie della perdurante attitudine di quanto sotto sequestro a protrarre o aggravare le conseguenze dell'illecito (cfr. pag 3 dell'ordinanza impugnata).

44. Il ricorso risulta nel suo complesso infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
respinto l'appello presentato dalla società odierna ricorrente, nella persona delrappresentante legale pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] (succeduto nella carica a [OSCURATO:PERSONA], deceduta), avverso il provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli il 17 marzo 2026, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terrazzo di copertura dell'immobile sito in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 9/C, disposto in data settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per difformità di quanto realizzato rispetto al permesso di costruire n. 635/2019. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella dedotta qualità, ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., violazione del combinato disposto degli artt. 150 cod.pen. e 69 cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza impugnata e correlato vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel considerare applicabile al caso di specie -che concerne una contravvenzione edilizia, estranea al catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti- le norme del d.lvo 231/2001, tanto più che la giurisprudenza di legittimità (cita la difesa il dictum di Sez. 6, n. 19717 ud.12/02/2025-27/05/2025) ha escluso il sequestro preventivo cd. impeditivo dal novero delle misure cautelari adottabili nei confronti degli enti collettivi. Avrebbe errato, inoltre -premessa e non contestata l'avvenuta archiviazione del procedimento nei confronti della legale rappresentante della società all'epoca del contestato reato, [OSCURATO:PERSONA], deceduta- nell'ancorare la propria decisione alla perdurante pendenza del procedimento nei confronti di altri due soggetti - direttore tecnico dei lavori, e responsabile della esecuzione degli stessi- il cui profilo di responsabilità, non in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è del tutto eterogeno rispetto al titolare della res, e che non vantano alcun rapporto di signoria sul bene oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Risulta che il bene sequestrato è di proprietà della società; che amministratore unico e committente dei lavori era, all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 15 ottobre 2024; che l'odierno ricorrente è a lei succeduto nella carica il 30 ottobre 2024. 1.1. Si legge nell'ordinanza impugnata, che il Tribunale del riesame -cui erano stati dedotti a)la morte del reo prima della condanna a fondamento della conseguente estinzione, ex art. 150 cod.pen., del reato; b)la natura del vincolo reale disposto 2dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 2 ottobre 2024, sequestro preventivo Impeditivo; c)l'assenza del periculum in mora, essendo state tutte le opere già realizzate ed ultimate prima della adozione del provvedimento)- ha ritenuto non decisivo il rilievo del dedotto decesso del legale rappresentante della società proprietaria del bene e committente dei lavori perché «Mrillecito contestato [...] non si identifica con la persona fisica che, di volta in volta ha rivestito la carica di amministratore, ma è riferibile alla società proprietaria e beneficiaria dell'intervento edilizio, la quale ha agito per mezzo dei propri organi rappresentativi. Ne consegue che la morte della precedente amministratrice non interrompe la continuità soggettiva dell'azione illecita, che resta imputabile alla società»; che «la misura cautelare reale ha natura oggettiva ed è funzionalmente ancorata al bene che costituisce il corpo del reato, le cui conseguenze possono essere aggravate, per cui l'estinzione del reato per morte dell'indagato non determina automaticamente la caducazione del sequestro preventivo, laddove permanga l'esigenza di impedire la protrazione o l'aggravamento dell'offesa al bene tutelato»; che inoltre, il procedimento penale continua a pendere nei confronti di ulteriori soggetti «sicché comunque non può ritenersi cessato il rapporto processuale nel suo complesso». 2. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanie emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.1 Ciò premesso, e rilevato che la ricorrente neppure chiarisce la reale consistenza del denunciato vizio di motivazione, ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui, genericamente, tale doglianza si formula. 33. Si rileva, poi, come la parte della motivazione che allude alla riconducibilità del reato alla società, e, per tale motivo respinge l'appello, non può condividersi. La normativa prevista dal d.lvo 231/2001 non è oggetto di contestazione; come in parte qua osservato dalla difesa della società ricorrente la contravvenzione edilizia qui contestata (cfr. decreto di citazione a giudizio) ai sensi dell'art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 non è comunque ricompresa nel novero dei reati 'sentinella' in ragione della cui commissione è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti; né, quand'anche il titolo di reato lo consentisse, l'art 53 d.lvo 231/2001 fa cenno, a proposito della possibilità di disporre il sequestro di cui all'art. 19 stesso testo normativo, al sequestro preventivo impeditivo (in tal senso anche la giurisprudenza di questa Corte, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19717 del 12/02/2025 Cc. (dep. 27/05/2025 ) Rv. 288087 - 01: «In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato»). 3.1. Errato, dunque, il provvedimento impugnato nella parte in cui riconduce il reato alla società, si tratta, tuttavia, di errore di diritto che non riverbera sulla correttezza sostanziale della decisione assunta. 3.2. Fermo che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; cfr. altresì Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358), si osserva che, comunque, il provvedimento impugnato fa correttamente riferimento, anche, alla persistente pendenza del procedimento nei confronti degli altri due indagati -in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella sopra dedotta qualità di legale rappresentante della società proprietaria e committente dei lavori al momento del fatto- ossia il professionista direttore dei lavori e il legale rappresentante-amministratore unico della società esecutrice degli stessi, imputati, in concorso, del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett.c) d.P.R. 380/2001, ed ora citati a comparire a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con decreto del 30 settembre 2025. 3.3. Ne consegue la legittimità/doverosità del mantenimento del vincolo reale disposto in relazione al reato sub iudice, del quale, non discusso il fumus, il tribunale si è impegnato a confermare l'attualità del periculum, nella specie della perdurante attitudine di quanto sotto sequestro a protrarre o aggravare le conseguenze dell'illecito (cfr. pag 3 dell'ordinanza impugnata). 44. Il ricorso risulta nel suo complesso infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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