CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione sotto il profilo della sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato; la Corte di appello, con apparato argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato (pag. 5 della sentenza impugnata) che il reato presupposto era da individuarsi in quello di contraffazione del marchio (art. 473 cod. pen.) da altri commesso atteso che l'imputata nulla aveva addotto in ordine alla sua personale partecipazione e neppure disponeva degli strumenti necessari in tal senso; quanto al dolo del delitto di ricettazione, ha posto in luce come l'odierna ricorrente non avesse esibito documenti che attestassero la provenienza e l'originalità dei prodotti detenuti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MFunznio , uflg) 4,1 Sonii4