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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 23667/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25470/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Tarquinia, largo del Cireneo 16, il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Lazio, sez. 2, n. 4751/02/15, depositata in data 11 sett embre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I ricorrenti premett ono che , con rogito C apozzi del 9 novembre 2007,essi al i enavano vari terreni in agro di Tarquinia i n favore della società D omina [OSCURATO:SOCIETA] vendite venivano fatt e oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate di Viterbo, con la quale venivano attribuiti valori maggiori r ispetto a quelli dichiarati in atti.

In particolare veniva accertato un valore maggiore in relazione a una presunta area e dificabile ed in riferimento alla possibile cubatura in essa teoricamente realizzabile.

I ricorrenti proponevano ricorso alla CTP.

Quest'ultima accoglieva i ricorsi, condannando l'amministrazione a l le spese di giudizio.

L'Ufficio ricorreva alla CTR che respingeva il gravame con sentenza numero 179/21.

2. Nonostante ciò, venivano ugualmente emessi gli avvisi di accertamento e proposto da parte dell' Agenzia ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR numero 179/21 del 2012 (peraltro deciso con sent. Cass. 09/01/2019, n.358, a mezzo della quale il ricorso era dichiarato inammissibile).

Avverso i suddetti avvisi di accertamento ricorrevano nuovamente alla CTP i contribuenti.

Con sentenza 390/01 2014 la CTP accoglieva le tesi dei ricorrenti, annullando (in realtà parzialmente) la pretesa impositiva.

L'Ufficio ricorreva d avanti alla C T R e chiedeva la sospensione del giudizio fino alla decisione definitiva della Corte di Cassazione, relativamenteal ricorso proposto come sopra indicato.

Con sentenza numero 4751 del 2015, la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia.

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso in Cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia non si è costituitanei termini, limitandosi a depositare una memoria in vista dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 67 e 68, d.

P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , anche in riferimento alla novella interpretativa di cui all'art. 5, comma 3, d.

Lgs 14 settembre 2015, n . 147, nonché delle disposizion i d i cui agli articoli 43, 51 e 52 , d.

P .

R . 26 aprile 1986, n. 131 , in relazione all'art. 360, primo comma, num . 3, cod. proc. civ .

I n particolare si denuncia l'utilizzo ai fini dell’accertamento del maggiore valore di quanto emergente ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro in contras to con la disciplina citata.

2. Conil secondo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 43. comma 1, 51 e 52 , d .

P .

R . n . 131 del 1986, e insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio,in relazione all'art. 360, primo comma, num . 5, cod. p roc. civ.

In particolare s i denuncia il fatto che la sentenza della CTR abbia affermato apoditticamente che non era in discussione il fatto che le vendite fossero state effettuate ad un prezzo di circa la metà inferiore al valore di mercato, esistente al momento della vendita.

In effetti tale circostanza era invece, a parere dei ricorrenti, in discussione ed era stata anche confutata sulla base di argomentazioni di fatto e di diritto, ritenute meritevol i di accoglimento e condivisa nelle precedenti sedi giudiziarie.

Tali elementi erano però stati tutti quanti trascurati nella sentenza d'appello,oggetto di impugnazione.

3. Va premesso che, come emerge dal tenore della sentenza impugnata, in primo grado il giudice avesse parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti, confermando cioè la plusvalenza derivante dal valore dichiarato di vendita, ma annullando il provvedimento laddove individuava una maggior plusvalenza, derivante dal valore accertato in materia di imposta di registro, in quanto già oggetto di annullamento da parte della sent. n.179/21/12 della CTR.

L’Agenzia impugnava la sentenza, mentre i contribuenti chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Più precisamente due ricorrenti (di cui uno non presente in questo giudizio), chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e la conferma della decisione di primo grado, mentre gli altri chiedevano la conferma della decisione, e tutti la condanna dell’Amministrazione alle spese.

In data 9 giugno 2022 è pervenuto un atto dell’Avvocatura, per conto dell’Agenzia, con cui veniva riprodotta copia di provvedimento di annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto di giudizio “nella parte in cui è stato richiesto il pagamento dell'imposta, è dovuto sul maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

Restano dovute l e imposte sulla plusvalenza generata in relazione al valore dichiarato”.

Tale atto, riproducente la copia del suddetto annullamento, pur non notificato, non è stato contestato, né la parte costituita ha sollevato questione in ordine alla relativa mancata notificazione.

Ancor prima, come premesso, l’avviso di rettifica, avente ad oggetto l’applicazione del criterio dell’accertamento effettuato in sede di determinazione dell’imposta di registro, risulta annullato con passaggio in giudicato a seguito della già citata Cass.09/01/2019, n.358.

Va a questo punto chiarito che il contribuente tuttora in giudizio che aveva conciliato è [OSCURATO:PERSONA], la quale in quella sede aveva proseguito il giudizio esclusivamente con riferimento al maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro, per cui nei suoi confronti è cessata la materia del contendere.

Per gli altri ricorrenti, venuto meno l’interesse a ricorrere anche per essi con riferimento alla parte del provvedimento oggetto del richiamato giudicato cui ha fatto seguito il richiamato annullamento parziale, rimane in giudizio la plusvalenza relativa al valore dichiarato.

Tuttavia la stessa era già stata oggetto di riconoscimento da parte del giudice di primo grado, e come si ricava da quanto sopra premesso, i contribuenti avevano prestato acquiescenza a tale parte della decisione, avendo infatti essi chiesto la conferma dell’intera pronuncia (inclusa quindi la parte che accertava la debenza degli importi per la plusvalenza discendente dall’importo dichiarato).

Pertanto va rilevato come anche sulla plusvalenza derivante dall’importo dichiarato delle vendite, sia intervenuto il giudicato, questa volta della sentenza di primo grado.

4. Conclusivamente dev’esser dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. Nulla sulle spese non essendosi ritualmente costituita l’Agenzia nel pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25470/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Tarquinia, largo del Cireneo 16, il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Lazio, sez. 2, n. 4751/02/15, depositata in data 11 sett embre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I ricorrenti premett ono che , con rogito C apozzi del 9 novembre 2007,essi al i enavano vari terreni in agro di Tarquinia i n favore della società D omina [OSCURATO:SOCIETA] vendite venivano fatt e oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate di Viterbo, con la quale venivano attribuiti valori maggiori r ispetto a quelli dichiarati in atti. In particolare veniva accertato un valore maggiore in relazione a una presunta area e dificabile ed in riferimento alla possibile cubatura in essa teoricamente realizzabile. I ricorrenti proponevano ricorso alla CTP. Quest'ultima accoglieva i ricorsi, condannando l'amministrazione a l le spese di giudizio. L'Ufficio ricorreva alla CTR che respingeva il gravame con sentenza numero 179/21. 2. Nonostante ciò, venivano ugualmente emessi gli avvisi di accertamento e proposto da parte dell' Agenzia ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR numero 179/21 del 2012 (peraltro deciso con sent. Cass. 09/01/2019, n.358, a mezzo della quale il ricorso era dichiarato inammissibile). Avverso i suddetti avvisi di accertamento ricorrevano nuovamente alla CTP i contribuenti. Con sentenza 390/01 2014 la CTP accoglieva le tesi dei ricorrenti, annullando (in realtà parzialmente) la pretesa impositiva. L'Ufficio ricorreva d avanti alla C T R e chiedeva la sospensione del giudizio fino alla decisione definitiva della Corte di Cassazione, relativamenteal ricorso proposto come sopra indicato. Con sentenza numero 4751 del 2015, la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso in Cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia non si è costituitanei termini, limitandosi a depositare una memoria in vista dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 67 e 68, d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , anche in riferimento alla novella interpretativa di cui all'art. 5, comma 3, d. Lgs 14 settembre 2015, n . 147, nonché delle disposizion i d i cui agli articoli 43, 51 e 52 , d. P . R . 26 aprile 1986, n. 131 , in relazione all'art. 360, primo comma, num . 3, cod. proc. civ . I n particolare si denuncia l'utilizzo ai fini dell’accertamento del maggiore valore di quanto emergente ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro in contras to con la disciplina citata. 2. Conil secondo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 43. comma 1, 51 e 52 , d . P . R . n . 131 del 1986, e insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio,in relazione all'art. 360, primo comma, num . 5, cod. p roc. civ. In particolare s i denuncia il fatto che la sentenza della CTR abbia affermato apoditticamente che non era in discussione il fatto che le vendite fossero state effettuate ad un prezzo di circa la metà inferiore al valore di mercato, esistente al momento della vendita. In effetti tale circostanza era invece, a parere dei ricorrenti, in discussione ed era stata anche confutata sulla base di argomentazioni di fatto e di diritto, ritenute meritevol i di accoglimento e condivisa nelle precedenti sedi giudiziarie. Tali elementi erano però stati tutti quanti trascurati nella sentenza d'appello,oggetto di impugnazione. 3. Va premesso che, come emerge dal tenore della sentenza impugnata, in primo grado il giudice avesse parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti, confermando cioè la plusvalenza derivante dal valore dichiarato di vendita, ma annullando il provvedimento laddove individuava una maggior plusvalenza, derivante dal valore accertato in materia di imposta di registro, in quanto già oggetto di annullamento da parte della sent. n.179/21/12 della CTR. L’Agenzia impugnava la sentenza, mentre i contribuenti chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Più precisamente due ricorrenti (di cui uno non presente in questo giudizio), chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e la conferma della decisione di primo grado, mentre gli altri chiedevano la conferma della decisione, e tutti la condanna dell’Amministrazione alle spese. In data 9 giugno 2022 è pervenuto un atto dell’Avvocatura, per conto dell’Agenzia, con cui veniva riprodotta copia di provvedimento di annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto di giudizio “nella parte in cui è stato richiesto il pagamento dell'imposta, è dovuto sul maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Restano dovute l e imposte sulla plusvalenza generata in relazione al valore dichiarato”. Tale atto, riproducente la copia del suddetto annullamento, pur non notificato, non è stato contestato, né la parte costituita ha sollevato questione in ordine alla relativa mancata notificazione. Ancor prima, come premesso, l’avviso di rettifica, avente ad oggetto l’applicazione del criterio dell’accertamento effettuato in sede di determinazione dell’imposta di registro, risulta annullato con passaggio in giudicato a seguito della già citata Cass.09/01/2019, n.358. Va a questo punto chiarito che il contribuente tuttora in giudizio che aveva conciliato è [OSCURATO:PERSONA], la quale in quella sede aveva proseguito il giudizio esclusivamente con riferimento al maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro, per cui nei suoi confronti è cessata la materia del contendere. Per gli altri ricorrenti, venuto meno l’interesse a ricorrere anche per essi con riferimento alla parte del provvedimento oggetto del richiamato giudicato cui ha fatto seguito il richiamato annullamento parziale, rimane in giudizio la plusvalenza relativa al valore dichiarato. Tuttavia la stessa era già stata oggetto di riconoscimento da parte del giudice di primo grado, e come si ricava da quanto sopra premesso, i contribuenti avevano prestato acquiescenza a tale parte della decisione, avendo infatti essi chiesto la conferma dell’intera pronuncia (inclusa quindi la parte che accertava la debenza degli importi per la plusvalenza discendente dall’importo dichiarato). Pertanto va rilevato come anche sulla plusvalenza derivante dall’importo dichiarato delle vendite, sia intervenuto il giudicato, questa volta della sentenza di primo grado. 4. Conclusivamente dev’esser dichiarata la cessazione della materia del contendere. 5. Nulla sulle spese non essendosi ritualmente costituita l’Agenzia nel pr
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