CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 08029/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13046/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e CAMERA GUGLIELMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 5984/2019depositata il 8/10/2019 . R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 22 /01/2024 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] (in seguito ITT) S.r.l. quale proprietaria di un’imbarcazione, motoscafo yatch « Blade » , di notevole valore economico, che imbarcò acqua nel mare di Corfù, nell’anno 2008, e quindi affondò, convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo, previsto a termini di polizza, che l’assicuratrice aveva rifiutato di corrisponderle; radicatosi il contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 15024 del 2021, dichiaròla nullità della domanda , poiché proposta dalla società proprietaria dell'imbarcazione quando essa si era già trasferita all'estero e fusa per incorporazione nella società di diritto statunitense –Stato del Delaware – [OSCURATO:PERSONA] LLC ; la [OSCURATO:PERSONA] LLC propose impugnazione e la Corte d’appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5984 del 8/10/2019, ha rigettato l'appello , con compensazione delle spese di lite; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidatoa due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] LLC; risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,che è subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA] sai S.p.a.; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, la [OSCURATO:PERSONA] LLC ha depositato memoria; Considerato che il primo motivo di ricorso afferma la violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al principio jura novit curiacon riferimento alla normativa dello Stato del Delaware; R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. Valle il secondo motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla normativa del Delaware contenuta nella «[OSCURATO:PERSONA]», in particolare del Title n. 6 Chaptern. 18 subtitle II par. 209 lett. g), del Title n. 8 Chapter 1 subchapter IX – par. 261, del Title n. 8 Chapter 1 subchapter X – par. 278; i due motivi sono strettamente correlati, in quanto entrambi incentrati sull’individuazione della normativa straniera applicabile e sulla sua interpretazione; segnatamente dall’applicazione alla fattispecie dell’estinzione della società in Italia e del suo trasferimento all’estero deriverebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la conseguenza dell’essere essa, ossia la [OSCURATO:PERSONA] LLC, legittimata alla domanda giudiziale nei confronti della compagnia assicuratrice di diritto italiano; il perno della tesi della [OSCURATO:PERSONA] LLC, che non è il soggetto giuridico che propose l’originaria domanda dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto essa venne proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 201, con atto di citazione del 4/02/2011, come essa stessa afferma, alla pag. 2 del ricorso, quando essa si era trasferita negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, con atto per notaio Papi in data 23/06/2010 e fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] LLC, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si basa sul disposto della legislazione dello Stato del Delaware, sopra richiamata e segnatamente sul cd. survival statute , ossia sulla sopravvivenza, o ultrattività all’estinzione, della società a determinati scopi; ciò posto, il primo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto si limita a una mera contestazione del risultato dell’attività interpretativa svolta dalla Corte d’appello di Roma di detta normativa dello Stato del Delaware , che era stata R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. Valle prodotta in causa dalla controparte, ossia dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]. sin dalla prima fase di giudizio, in forma di allegato a un parere legale prodotto dalla difesa della stessa compagnia assicuratrice; è affermazione costante che il giudice italiano , laddove sia chiamato ad applicare norme di stati stranieri può ricorrere all’ausilio delle parti, al fine di ottenere la normativa vigente e da applicare al caso concreto sottopostogli (Cass. n. 14209 del 05/05/2022 Rv. 664961 -01); la Corte territoriale ha affermato che la legislazione dello Stato del Delaware pertinente al caso sottopostole era stata ritualmente prodotta dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi l’ha interpretata; la censuracontenuta nel primo motivo, oltre che essere priva di adeguata specificità, si limita soltanto a contrapporre una propria interpretazione delle norme del diritto in materia societaria di uno degli Stati che compongono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, senza alcuna adeguato apparato critico all’argomentazione in diritto della Corte d’appello, giusta quanto si va ad esporre in seguito; a ciò consegue che l’individuazione della normativa applicabile è stata correttamente effettuata dal giudice nazionale, ma da tanto non consegue la fondatezza della prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] LLC poiché il Tribunale prima, e la Corte d’appello di Roma poi, hanno correttamente escluso che dall’applicazione della normativa dello Stato del Delaware in materia di società, e segnatamente di estinzione delle stesse, con sopravvivenza a limitati effetti quali quelli del portare a termine azioni giudiziarie già in corso, derivasse che la domanda di indennizzo, e comunque risarcitoria, fosse stata correttamente incardinata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. asserita dante causa della [OSCURATO:PERSONA] LLC, in quanto il tessuto motivazionale delle sentenze è incentrato sull’incontestato rilievo che al momento dell’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]. , risalente all’anno R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. Valle 2010 la domanda giudiziale non era stata ancora in alcun modo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la domanda giudiziale venne proposta soltanto nell’anno 2011; l’estinzione della società italiana, ossia della [OSCURATO:SOCIETA]., ha comportato, come correttamente affermato dalla Corte d’appello di Roma, anche l’estinzione della procura alle liti conferita dal legale rappresentante di essa ai fini dell’instaurazione del giudizio da partedella detta società; a tanto consegue, come logico corollario, che al momento dell’intervento in causa della [OSCURATO:PERSONA] LLC questa non fosse titolare di alcuna legittimazione ad agire, in quanto la domanda era stata posta originariamente da un soggetto, quale la [OSCURATO:SOCIETA]., che era a sua volta sprovvista della legittimazione, in quanto estintasi quale entità autonoma prima della proposizione dell’azione giudiziale; la ulteriore censura , riguard ante il fatto che non è stata ritenuta, dalla Corte d’appello di Roma, la legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]. pur dopo il suo trasferimento negli [OSCURATO:PERSONA] e la successiva incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] LLC, è pure inammissibile poiché l’impugnazione di merito , ossia l’appello, è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] LLC, ossia dalla società incorporante, che non poteva in alcun modo ratificare l’operato di un soggetto diverso, ossia della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva agito in nome proprio, e non potendosi, quindi, predicare una ratifica poiché questa è esperibile nel caso in cui un soggetto agisca in nome e per conto di altri in carenza di poteri, non potendosene giovare colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio (Cass. n. 6376 del 30/10/1986 Rv. 448573 – 01 ; Cass. n. 8829 del 13/04/2007 Rv. 599172 – 01 ; Cass. n. 4000 del 05/04/1995 Rv. 491644 -01); il ricorso è dichiarato inammissibile; R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. Valle le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] LLC e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia , che parte ricorrente non dichiara espressamente ma che viene fissato, nelle pagine iniziali del ricorso, in cifra vicina ai novecentomila euro e comunque in un importo non esattamente determinato ma elevato, sono liquidate come da dispositivo; stante l’inammissibilità delricorso deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl