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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 06565/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20710/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn. 30/2020 depositata i l 24/01/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato in data 7/07/2020, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 30/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari nel giudizio R.G. n. 11/2018 in data 10/01/2020, pubblicata in data 24/01/2020.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 20710/2020.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza n. 018, la S.C. –terza sezione civile -ha fissato, per la discussione del ricorso, l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 15/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., munito dei necessari poteri, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 3/10/2023 atto di rinuncia,ex art.390 c.p.c., al ricorso iscritto a ruolo con il n. 20710/2020 , domandando l’estinzione del processo, con compensazione delle spese, deducendo che le parti hanno concluso un accordo transattivo, al quale è stata data esecuzione, con cui hanno definito i giudizi, compreso il presente procedimento , regolando anche le spese.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 390 c.p.c.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20710/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 30/2020 depositata i l 24/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato in data 7/07/2020, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 30/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari nel giudizio R.G. n. 11/2018 in data 10/01/2020, pubblicata in data 24/01/2020. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 20710/2020. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 018, la S.C. –terza sezione civile -ha fissato, per la discussione del ricorso, l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 15/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., munito dei necessari poteri, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 3/10/2023 atto di rinuncia,ex art.390 c.p.c., al ricorso iscritto a ruolo con il n. 20710/2020 , domandando l’estinzione del processo, con compensazione delle spese, deducendo che le parti hanno concluso un accordo transattivo, al quale è stata data esecuzione, con cui hanno definito i giudizi, compreso il presente procedimento , regolando anche le spese. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 390 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cas
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