CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 06565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20710/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 30/2020 depositata i l 24/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato in data 7/07/2020, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 30/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari nel giudizio R.G. n. 11/2018 in data 10/01/2020, pubblicata in data 24/01/2020. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 20710/2020. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 018, la S.C. –terza sezione civile -ha fissato, per la discussione del ricorso, l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 15/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., munito dei necessari poteri, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 3/10/2023 atto di rinuncia,ex art.390 c.p.c., al ricorso iscritto a ruolo con il n. 20710/2020 , domandando l’estinzione del processo, con compensazione delle spese, deducendo che le parti hanno concluso un accordo transattivo, al quale è stata data esecuzione, con cui hanno definito i giudizi, compreso il presente procedimento , regolando anche le spese. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 390 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cas