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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 14156/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato ex art. 423 cod. pen. 2.

Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza e/o erronea valutazione degli artt. 20-bis e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato ex art. 423 cod. pen. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza e/o erronea valutazione degli artt. 20-bis e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 14156/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris