CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1981
Cassazione n. 37627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1981 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P Tribunale di Cremona, ha rideterminato la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ha confermato nel resto la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli art. 216, 223 R.D. 267/1942. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, a fronte di una motivazione sul punto in fatto immune da vizi logici (p.6 della impugnata sentenza). Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.8: pluralità di condanne non lontane nel tempo molte delle quali per reati contro il patrimonio) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore Il