CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 28/3/2022, il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), I. 30 aprile 1962, n. 283 e lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda. 2. Rilevato che l'imputato propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il C011' i re esensore Il