CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11768/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione espressa (v. pag. da 3 a 5 ove si valorizza l'intensità del dolo e la gravità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA] oggi. ___ 3 1,1_ 12