CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2018
Cassazione n. 39049/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10925-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope - controricorrenti - avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 26/9/2018, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre altri litisconsorti, contro la sentenza resa dal Tribunale di Padova, impugnata nella parte in cui aveva negato il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero, riconosciuto solo a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellanti aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici, erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli Ric. 2019 n. 10925 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- esclusi dall'immissione in ruolo. In merito alla posizione riguardante gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla "domanda subordinata" con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui, in dispositivo, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno solo a [OSCURATO:PERSONA], laddove nella motivazione il diritto era stato accertato solo in favore del [OSCURATO:PERSONA], in quanto assunto con più di tre contratti ai sensi dell'art. 4 1. n. 124/1999 (e non anche per lo [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato assunto solo due volte), la corte territoriale ha escluso la sussistenza del danno per entrambi i due lavoratori, per effetto della sopravvenuta stabilizzazione. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso il Ministero, nonché gli uffici scolastici regionale e provinciale. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce "Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela"; 2. il secondo motivo è incentrato "Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE Ric. 2019 n. 10925 sez. ML - ud. 12-10-2021 -3- dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie"; 3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la "Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo"; 4. i motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.; 5. il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; in ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, composte dall'intervento di questa Corte e della Corte di giustizia solo successivamente all'introduzione del ricorso, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio; sussistono invece presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. Ric. 2019 n. 10925 sez. ML - ud. 12-10-2021 -4- PQM Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1(15t'l w [OSCURATO:PERSONA]