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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2022

ECLI:EU:C:2022:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0700 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer» Nella causa C‑700/19 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2019,

[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in Tokyo (Giappone),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

., con sede in Suwon-si (Corea del Sud), rappresentate inizialmente da A. Aresu, M. Bay, avvocati, e J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, successivamente da M. Bay, avvocato, e J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] Giappone») e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑8/16 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2019:522 ), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui essa le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

I. Contesto normativo 2 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «2. [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure b) contravvengono a una decisione che disponga misure [cautelari] ai sensi dell’articolo 8; oppure c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo

9. Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». 3 L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita: «1.

Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate.

Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e

14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione». 4 L’articolo 31 di detto regolamento è così formulato: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora.

Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 5 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, i punti 6 e 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), enunciano quanto segue: «6. (...) [L]a combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.

Il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell’ordine di grandezza dell’ammenda, ma non va inteso come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico. (...)

13. Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). (...)».

II. Fatti e decisione controversa 6 I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 37 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini della presente causa. 7 La [OSCURATO:PERSONA] Giappone e la [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, sono produttori e fornitori di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»).

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] Giappone è una società comune detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Giappone, e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, società con sede in Corea del Sud.

Durante il periodo dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] Giappone è stata la società controllante della [OSCURATO:PERSONA]. 8 La [OSCURATO:PERSONA] Giappone e la [OSCURATO:PERSONA] hanno iniziato le attività il 1 o aprile 2004 come due diverse unità operative.

Nel dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] Giappone ha lasciato il mercato, conservando attività di vendite di transizione ridotte fino all’inizio del 2008.

La [OSCURATO:PERSONA] ha gradualmente ripreso le attività di vendita della [OSCURATO:PERSONA] Giappone ed è stata direttamente impegnata nello sviluppo, nella commercializzazione, nella vendita e nell’assistenza post vendita delle UDO. 9 L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate in personal computer (computer da scrivania e portatili) prodotti dalla Dell Inc. e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «HP»). 10 La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer.

Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. 11 Le procedure di gara d’appalto consistono in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline).

Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuiscono volumi ai fornitori di UDO partecipanti secondo il prezzo che essi offrono. 12 Il 14 gennaio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2006, C 298, pag. 17 ) presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] NV.

Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata integrata al fine di includere, oltre a tale società, le società Lite-On IT [OSCURATO:PERSONA] e la loro impresa comune [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA]. 13 Il 30 giugno 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un’immunità condizionata alla [OSCURATO:PERSONA], alla Lite-On IT e alla [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 4 e 6 agosto 2009, la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. e la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 18 luglio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra cui le ricorrenti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale ha indicato che essi avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente nel coordinare il proprio comportamento nelle gare d’appalto organizzate da due produttori di computer, vale a dire la Dell e la HP. 16 Il 29 ottobre 2012 le ricorrenti hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti.

Il 29 e il 30 novembre 2012 si è tenuta un’audizione alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti. 17 Il 18 febbraio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato due comunicazioni degli addebiti supplementari al fine, a suo avviso, di integrare, modificare e chiarire le censure rivolte a taluni destinatari della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione.

Il 1 o giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso una ulteriore comunicazione degli addebiti supplementare.

Tale nuova comunicazione degli addebiti aveva lo scopo di completare le comunicazioni degli addebiti precedenti dirigendo le censure sollevate in tali comunicazioni a entità giuridiche ulteriori appartenenti ai gruppi d’imprese (società madri o entità assorbite) che erano già state destinatarie della prima comunicazione degli addebiti.

I destinatari delle comunicazioni degli addebiti del 18 febbraio 2014 e del 1 o giugno 2015 hanno fatto conoscere per iscritto il loro punto di vista alla [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, chiedere che si tenesse un’audizione. 18 Il 21 ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 19 In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato il loro comportamento concorrenziale, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008.

Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli.

Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella decisione controversa, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standardizzate, che si svolgevano almeno ogni trimestre.

Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi. 21 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, di prevedere la propria strategia concorrenziale. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente, la capacità di fornitura, lo stato delle scorte, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti.

Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che, pur consapevoli di dover mantenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori di UDO utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto.

Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione al fine di organizzare riunioni multilaterali regolari tra tali fornitori era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al posto di tali riunioni vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, per mezzo di messaggi di posta elettronica, anche su indirizzi mail privati e servizi di messaggistica istantanei, oppure durante riunioni, principalmente a livello dei gestori di conti mondiali. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa.

Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie. 25 La responsabilità delle ricorrenti è stata ravvisata a causa, da un lato, della partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, in particolare per il coordinamento con altri concorrenti nei confronti della Dell e della HP e, dall’altro, dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] Giappone sulla sua società figlia durante tutto il periodo dell’infrazione, come asserita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 26 Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 27 Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori di UDO all’intesa e al fine di rispecchiare al meglio l’incidenza reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a una media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione. 28 [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai personal computer fatturati alle entità HP e Dell situate nel SEE. 29 [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi, e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe stato calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero stati applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata. 30 [OSCURATO:PERSONA] ha poi deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione controversa.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un ulteriore 16% a scopo dissuasivo. 31 Infine, poiché l’importo di base adeguato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti raggiungeva il massimale del 10% del loro fatturato, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto procedere ad un ulteriore adeguamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 32 Il dispositivo della decisione controversa, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, recita quanto segue: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a disco ottico, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi: (...) e) [le ricorrenti] dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, per il loro coordinamento nei confronti della Dell e della HP. (...) Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende: (...)

e) [le ricorrenti], responsabili in solido: EUR 41304000; (...)».

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 33 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2016, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. 34 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducevano nove motivi.

Il primo verteva su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, il secondo, su una carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, il terzo, su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione, il quarto, su errori di fatto e di diritto nella constatazione di un’infrazione unica e continuata, il quinto, su errori di fatto e di diritto relativamente alla loro asserita conoscenza dell’intera infrazione, il sesto, su errori di fatto e di diritto in merito alla data di inizio della loro partecipazione all’intesa, il settimo, su una mancata prova della loro partecipazione a pratiche concordate o ad accordi anticoncorrenziali, l’ottavo, su una violazione del diritto a una buona amministrazione in ragione della durata eccessiva dell’indagine e, il nono, presentato in via subordinata, sugli errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell’importo dell’ammenda. 35 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

IV. Conclusioni delle parti 36 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui la riguarda; – annullare o ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta mediante tale decisione; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese del procedimento di primo grado e a quelle della presente impugnazione, e – adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – condannare le ricorrenti a sopportare tutte le spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.

V. Sull’impugnazione 38 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi, vertenti, in sostanza, sulla valutazione, da parte del Tribunale, in primo luogo, della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica e continuata loro addebitata era costituita da più infrazioni distinte, in secondo luogo, dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata, in terzo luogo, dei diritti della difesa e, in quarto luogo, della competenza della [OSCURATO:PERSONA].

A. Sul primo motivo

1. Argomenti delle parti 39 Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esame delle prime tre parti del primo motivo di annullamento, consistente in una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, in quanto esso avrebbe confermato che l’infrazione unica e continuata in questione era composta da più infrazioni distinte, mentre tale qualificazione «duale» non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti. 40 Tale motivo si articola in due parti. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via preliminare, che il Tribunale ha confermato la conclusione della decisione controversa secondo cui le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata.

Essa ritiene, di conseguenza, che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in merito alla conclusione, che sarebbe formulata in via incidentale e secondo cui tale infrazione si compone di più infrazioni distinte, siano inoperanti. a) Prima parte del primo motivo 42 Con la prima parte del loro primo motivo, costituita da tre censure, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nell’analisi della prima parte del primo motivo da esse dedotto in primo grado, relativo ad una violazione dei diritti della difesa. 43 In linea generale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in primo luogo, che è errato sostenere che essa ha introdotto considerazioni relative a infrazioni distinte solo nella fase della decisione controversa.

Il Tribunale avrebbe correttamente rilevato, al punto 60 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, ai punti 308, 353 e 354 della comunicazione degli addebiti, a un gruppo di infrazioni, accordi o pratiche concordate.

Analogamente, ai punti da 61 a 63 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe a giusto titolo dedotto, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti che queste ultime avevano compreso ciò che era loro contestato e che esse avevano potuto difendersi per quanto riguarda l’insieme dei contatti bilaterali presi in considerazione a loro carico.

Inoltre, il Tribunale avrebbe giustamente dichiarato, ai punti 56 e 57 di detta sentenza, da un lato, che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone una serie di comportamenti adottati dalle parti per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale e, dall’altro, che deriva dalla nozione stessa di «infrazione unica e continuata» che un’infrazione di questo tipo presuppone una serie di comportamenti o di infrazioni.

Pertanto, le ricorrenti sarebbero state sentite sia per quanto riguarda il gruppo di infrazioni di cui trattasi sia per quanto riguarda i criteri supplementari da soddisfare per poter constatare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 44 In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente sostenuto, dinanzi al Tribunale, di aver sentito i destinatari della decisione controversa sulle infrazioni distinte in questione.

In terzo luogo, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), e dalla sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ), non sarebbe pertinente in quanto le ricorrenti sarebbero state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che era loro addebitato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione unica e continuata.

In quarto luogo, dalla sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), risulterebbe più specificamente che i destinatari di una decisione devono essere sentiti sull’infrazione unica e continuata e sui comportamenti che la compongono.

Orbene, ciò si sarebbe verificato nel caso di specie.

Del resto, da quest’ultima sentenza risulterebbe altresì che, anche se la comunicazione degli addebiti non aveva chiaramente qualificato i comportamenti contestati come infrazioni più limitate in violazione dei loro diritti della difesa, ciò non sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte, la quale non richiederebbe una siffatta qualificazione purché le parti siano state sentite in merito ai comportamenti in questione. 1) Prima censura della prima parte del primo motivo 45 Secondo le ricorrenti, dopo aver correttamente esposto, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla nozione di «infrazione unica e continuata», ricordando, da un lato, che una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato, e, dall’altro, che uno o più elementi di questa serie di atti o di tale comportamento potrebbero altresì costituire di per sé una violazione di detto articolo101 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, che detta nozione non presuppone necessariamente l’esistenza di infrazioni di minore portata. 46 Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non riconoscendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto analizzare chiaramente e qualificare ciascuna infrazione distinta di minore portata.

Infatti, qualsiasi qualificazione giuridica ulteriore di un atto o di una serie di atti nella decisione controversa dovrebbe essere chiaramente esposta nel corso del procedimento amministrativo affinché le parti possano essere sentite e possano esercitare correttamente i loro diritti della difesa.

Il solo fatto che la decisione controversa contenga una constatazione ulteriore non contenuta nella comunicazione degli addebiti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, cosa che non ha fatto, in tal modo disattendendo la sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), e la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ). 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le ricorrenti snaturano la sentenza impugnata quando lasciano intendere che essa si basa sull’ipotesi secondo cui la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone necessariamente l’esistenza di infrazioni distinte più limitate.

Orbene, il Tribunale menzionerebbe, ai punti da 55 a 57 di tale sentenza, non già una necessità, bensì una possibilità.

Analogamente, le ricorrenti dedurrebbero erroneamente dalla sentenza del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ), che il Tribunale non avrebbe pronunciato l’annullamento della decisione controversa nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza se un addebito di infrazione unica e continuata presupponesse anche quello di infrazioni distinte di minore portata.

In ogni caso, la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica e continuata sarebbe stata confermata e queste ultime sarebbero state sentite in merito ai comportamenti che compongono tale infrazione.

Il Tribunale avrebbe quindi correttamente concluso, al punto 58 della sentenza impugnata, che non sussisteva alcuna incoerenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa e che i diritti della difesa erano stati rispettati. 2) Seconda censura della prima parte del primo motivo 48 Le ricorrenti sostengono che, sebbene una decisione possa integrare e modificare l’analisi contenuta nella comunicazione degli addebiti per tener conto delle risposte delle parti, essa non può introdurre constatazioni ulteriori di infrazioni distinte. 49 Orbene, avendo considerato il contrario, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 59 della sentenza impugnata.

Invece di applicare correttamente la giurisprudenza esposta al punto 51 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a considerare che le conclusioni finali di una decisione non devono necessariamente corrispondere in ogni punto alla qualificazione intermedia di cui alla comunicazione degli addebiti, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto 53 di detta sentenza.

Tuttavia, il Tribunale avrebbe omesso che la libertà della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata unicamente per tener conto delle osservazioni delle parti e non per introdurre constatazioni ulteriori. 50 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltato.

Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non sarebbe stato tenuto ad applicare, al punto 59 della sentenza impugnata, la giurisprudenza citata al punto 51 di tale sentenza.

In primo luogo, il loro argomento sarebbe inoperante, in quanto tale punto 59 conterrebbe un motivo non necessario a sostegno della conclusione enunciata ai punti da 64 a 66 di detta sentenza.

In secondo luogo, il ragionamento delle ricorrenti si basa su un’asserita differenza sostanziale tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa, che non sussisterebbe.

In terzo luogo, i punti 51 e 53 della sentenza impugnata non farebbero riferimento a giurisprudenze differenti.

In quarto luogo, dato che, in risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti avrebbero negato di aver partecipato al benché minimo contatto illecito e avrebbero affermato che i criteri necessari per l’accertamento dell’infrazione unica e continuata non erano soddisfatti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata legittimata a tener conto di tali argomenti e ad inserire il punto 352 nella decisione controversa. 3) Terza censura della prima parte del primo motivo 51 Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto, nella comunicazione degli addebiti, alla constatazione di infrazioni diverse da un’infrazione unica e continuata.

Nessun altro atto, serie di atti né alcun tipo di comportamento sarebbero oggetto, in tale comunicazione, di una qualificazione giuridica ulteriore e distinta rispetto a quella di infrazione unica e continuata. 52 Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, ai punti da 60 a 63 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti aveva dato alle ricorrenti la possibilità di formulare osservazioni su infrazioni diverse dall’infrazione unica e continuata in questione.

I soli due riferimenti ad infrazioni distinte figuranti nella comunicazione degli addebiti non soddisferebbero il grado di chiarezza richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 52 della suddetta sentenza e tale comunicazione non conterrebbe nessuna qualificazione né nessuna descrizione chiara di infrazioni distinte dall’infrazione unica e continuata.

Semplici descrizioni di fatto non possono essere sufficienti a tale riguardo. 53 Inoltre, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale, la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti non comproverebbe l’affermazione secondo cui le ricorrenti hanno avuto la possibilità di rispondere efficacemente su talune infrazioni distinte.

Tale risposta riguarderebbe solo le prove relative all’infrazione unica e continuata e non riguarderebbe una qualsiasi infrazione distinta. 54 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la comunicazione degli addebiti enunciava l’accusa di infrazioni distinte, circostanza che il Tribunale avrebbe giustamente riconosciuto.

In primo luogo, l’argomento secondo cui la comunicazione degli addebiti non conterrebbe una qualificazione giuridica diversa da quella di infrazione unica e continuata sarebbe inoperante, in quanto la sentenza impugnata si fonderebbe sull’ipotesi secondo cui la sola qualificazione giuridica dell’infrazione di cui trattasi è quella di infrazione unica e continuata, che presuppone essa stessa un insieme di comportamenti o di infrazioni.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe correttamente concluso che dalla comunicazione degli addebiti risultava che tale infrazione era composta da più infrazioni distinte.

Tale comunicazione avrebbe definito la portata e la natura del comportamento delle ricorrenti, vale a dire una serie di accordi bilaterali di coordinamento dei prezzi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato costituire una violazione dell’articolo 101 TFUE.

Il Tribunale avrebbe quindi giustamente affermato, ai punti da 61 a 63 della sentenza impugnata, che le ricorrenti erano in grado di comprendere gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA].

In terzo luogo, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il riferimento, al punto 61 di tale sentenza, ad una «qualificazione giuridica» non può significare una qualificazione giuridica che vada al di là dell’ambito dell’accertamento dell’infrazione unica e continuata.

In quarto luogo, le ricorrenti distinguerebbero artificiosamente l’infrazione unica e continuata dalle infrazioni distinte che la compongono.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] a qualificare determinati fatti soltanto nella fase della sua decisione, dal momento che le parti hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista sui fatti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella misura in cui i principi di diritto e gli elementi di fatto pertinenti sono stati indicati nella comunicazione degli addebiti. b) Seconda parte del primo motivo 55 Con la seconda parte del loro primo motivo, costituita da tre censure, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, quando ha respinto la seconda e terza parte del primo motivo da esse sollevato in primo grado, ha commesso un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. 56 Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano sostenuto che la motivazione della decisione controversa relativa alla qualificazione giuridica delle infrazioni distinte addebitate era insufficiente o contraddittoria, dato che tale qualificazione non era né esposta né giustificata.

Pertanto, tale motivazione non avrebbe consentito alle ricorrenti di comprendere la natura e la portata dell’infrazione accertata nei loro confronti, non avrebbe esposto le considerazioni pertinenti e presenterebbe contraddizioni interne. 1) Prima censura della seconda parte del primo motivo 57 Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che, avendo presunto, ai punti da 76 a 78 nonché 81 e 82 della sentenza impugnata, che un’infrazione unica e continuata sia costituita da singole infrazioni, il Tribunale è incorso in errori di diritto. 58 In secondo luogo, avendo considerato, ai punti 78, 80 e 82 di tale sentenza, che i diversi contatti individuali costituivano infrazioni distinte, il Tribunale avrebbe esso stesso proceduto ad una qualificazione dei fatti, il che interferirebbe con i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 101 TFUE.

Orbene, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto un’unica volta riferimento, al punto 352 della decisione controversa, ad infrazioni diverse da un’infrazione unica e continuata, senza tuttavia menzionare contatti individuali e bilaterali. 59 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente concluso che i punti e il dispositivo della decisione controversa erano coerenti.

Le affermazioni delle ricorrenti sarebbero basate su una lettura erronea della sentenza impugnata.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe concluso, al punto 78 di tale sentenza, che ogni contatto bilaterale costituiva un’infrazione distinta.

Esso si sarebbe limitato a ricordare, al punto 80 di detta sentenza, che l’allegato I della decisione controversa conteneva un elenco dei contatti che potevano costituire infrazioni.

Tuttavia, il Tribunale non avrebbe preso posizione, ai punti da 70 a 87 della medesima sentenza, né sulle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] né sulla questione se i contatti bilaterali costituissero effettivamente infrazioni distinte.

In secondo luogo, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nessuna delle conclusioni enunciate ai punti da 80 a 84 della sentenza impugnata si fonda sulla premessa che i diversi contatti individuali accertati costituissero infrazioni distinte.

Gli argomenti delle ricorrenti sarebbero quindi inoperanti. 2) Seconda censura della seconda parte del primo motivo 60 Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha altresì commesso vari errori di diritto ai punti da 76 a 79 della sentenza impugnata.

In primo luogo, esso non avrebbe risposto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il punto 352 della decisione controversa non sarebbe sufficiente a corroborare il suo articolo

1. Il punto 76 di tale sentenza si limiterebbe a considerare che non sussiste alcuna incoerenza tra detto punto e tale articolo

1. In secondo luogo, il punto 77 di detta sentenza presupporrebbe che un’infrazione unica e continuata comporti necessariamente infrazioni distinte.

In terzo luogo, il punto 78 della sentenza sarebbe viziato dalla medesima presunzione.

Sarebbe, infatti, errato affermare che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 303 e 346 della decisione controversa, ha constatato che anche i contatti individuali violavano l’articolo 101 TFUE.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe considerato la propria giurisprudenza relativa ad argomenti molto simili. 61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che a giusto titolo il Tribunale ha concluso che la decisione controversa non conteneva alcuna contraddizione.

Esso avrebbe risposto alle allegazioni sottese alle censure delle ricorrenti e non sarebbe quindi stato tenuto a rispondere ad accuse di incoerenza dopo aver constatato l’assenza di qualsiasi incoerenza. 3) Terza censura della seconda parte del primo motivo 62 Al fine di respingere l’argomento dedotto in primo grado vertente su una motivazione insufficiente della decisione controversa, il Tribunale avrebbe commesso, ai punti da 80 a 82 e 85 della sentenza impugnata, diversi errori di diritto. 63 Al punto 80 di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe risposto alle censure delle ricorrenti.

Infatti, la decisione controversa o il suo allegato I non conterrebbero conclusioni relative alle infrazioni distinte considerate all’articolo 1 di tale decisione.

La circostanza che il Tribunale affermi che «la [OSCURATO:PERSONA] descrive chiaramente e in modo non ambiguo il funzionamento dell’intesa, l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ai comportamenti addebitati, nonché i responsabili dell’intesa» non sarebbe pertinente, in quanto tale affermazione verterebbe non su tali infrazioni distinte, bensì sull’infrazione unica e continuata.

Pertanto, il Tribunale non risponderebbe all’argomento secondo cui, pur se letti congiuntamente, il punto 352 e l’articolo 1 della suddetta decisione mancano di chiarezza relativamente alla portata di dette infrazioni distinte. 64 Peraltro, l’affermazione contenuta al punto 81 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che queste stesse infrazioni distinte non implicano una qualificazione giuridica ulteriore idonea ad essere dettagliata non costituisce un difetto di motivazione di detta decisione contrastante con la giurisprudenza, si baserebbe sulla premessa errata secondo cui la qualificazione come infrazione unica e continuata presuppone essa stessa un insieme di comportamenti o di infrazioni. 65 Al punto 82 di tale sentenza, il Tribunale commetterebbe un altro errore là dove afferma che, nella decisione controversa, le infrazioni distinte corrispondono ai diversi contatti bilaterali dedotti, quando invece tale decisione non qualificherebbe tali contatti. 66 Al punto 85 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe frainteso l’atto di ricorso, che avrebbe interpretato nel senso che esso esponeva argomenti dettagliati sui diversi contatti, così dimostrando che la decisione controversa conteneva una motivazione sufficiente e che le ricorrenti erano state messe in condizione di difendersi efficacemente. 67 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente concluso che essa aveva rispettato l’obbligo di motivazione.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente fuori tema, privi di senso o chiaramente secondari.

Ai punti da 80 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente concluso che la decisione controversa specificava a sufficienza gli elementi pertinenti e indicava chiaramente la natura e la portata del comportamento addebitato alle ricorrenti, il modo in cui l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applicava a quest’ultimo e gli elementi di prova sottesi.

In secondo luogo, sussisterebbe solo una differenza di grado tra la constatazione di infrazioni semplici e quella di un’infrazione unica e continuata.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata tenuta a fornire una motivazione più dettagliata, dal momento che la constatazione di infrazioni distinte sarebbe solo una conclusione incidentale che riveste un’importanza secondaria rispetto alla constatazione principale di un’infrazione unica e continuata.

In terzo luogo, le ricorrenti opererebbero una distinzione artificiosa tra l’infrazione unica e continuata e le infrazioni distinte che la compongono.

Dato che tali infrazioni riguarderebbero esattamente gli stessi fatti e gli stessi elementi di prova, l’argomentazione delle ricorrenti relativa ai diversi contatti individuali servirebbe a censurare tanto la constatazione di un’infrazione unica e continuata quanto quella di infrazioni distinte.

2. Giudizio della Corte 68 Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale diversi errori di diritto in quanto esso ha confermato che l’infrazione unica e continuata era composta da più infrazioni distinte e che tale qualifica duale, accolta nella decisione controversa, è stata concretamente presentata nella comunicazione degli addebiti ed è stata debitamente motivata in tale decisione. 69 A tale riguardo, occorre rilevare che, all’articolo 1, lettera e), della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza constatato, da un lato, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, l’esistenza di «più infrazioni distinte» che compongono tale infrazione. 70 In tale contesto, si deve altresì rilevare che il primo motivo è diretto a contestare unicamente la valutazione, da parte del Tribunale, di quest’ultima constatazione, relativa all’esistenza di più infrazioni distinte.

Per contro, tale motivo non verte sulla sua valutazione della conclusione, contenuta in tale disposizione, secondo la quale le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata. 71 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché nel caso di specie quest’ultima ha fondato la decisione controversa su due constatazioni di infrazione distinte, detto motivo non può, a priori, essere respinto in quanto inoperante. a) Osservazioni preliminari 72 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione.

Quindi, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 73 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 74 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata non richiede la sua partecipazione diretta all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono detta infrazione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 75 È alla luce di tali elementi che occorre esaminare il primo motivo. b) Sulla prima parte del primo motivo 76 Con la prima parte del loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto che lo hanno indotto a dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i loro diritti della difesa.

In primo luogo, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente giudicato che la nozione di infrazione unica e continuata presuppone l’esistenza di infrazioni distinte di minore importanza.

In secondo luogo, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che le conclusioni finali di una decisione non devono necessariamente corrispondere in ogni punto alla qualificazione intermedia della comunicazione degli addebiti, omettendo di precisare che tale libertà di qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata unicamente per tener conto delle osservazioni delle parti e non per introdurre constatazioni ulteriori.

In terzo luogo, ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente osservato che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato la constatazione di infrazioni diverse dall’infrazione unica e continuata. 77 A tale proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone un insieme di comportamenti che potrebbero altresì costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Sebbene un insieme di comportamenti possa essere qualificato, alle condizioni enunciate ai punti 72 e 73 della presente sentenza, come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta a tale disposizione.

Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora individuare e qualificare come tale ciascuno di detti comportamenti e fornire poi la prova del coinvolgimento dell’impresa interessata cui sono imputati. 78 In tal senso, la Corte ha già dichiarato che una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestata ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 46 ). 79 In secondo luogo, per quanto riguarda i diritti della difesa, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto di tali diritti in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 80 Il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento.

Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione.

Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 81 Vero è che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà di precisare, nella sua decisione finale, una qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, in via provvisoria, nella comunicazione degli addebiti, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013,SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti da 42 a 44 ).

Tuttavia, ciò implica che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad enunciare qualsiasi qualificazione giuridica dei fatti che intende prendere in considerazione nella sua decisione finale. 82 Ne deriva che i diritti della difesa dell’impresa interessata risultano violati a causa dell’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale unicamente a condizione che un addebito figurante nella stessa non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di tale comunicazione di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a loro carico. 83 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in tale comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte. 84 Ai punti da 50 a 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Esso ha poi ricordato, ai punti 55 e 56 di tale sentenza, taluni aspetti della nozione di «infrazione unica e continuata» e, in particolare, che tale nozione presuppone un insieme di condotte adottate da varie imprese per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale. 85 Tuttavia, alla luce di quanto esposto al punto 83 della presente sentenza, il Tribunale non poteva dedurre, al punto 57 della sentenza impugnata, che la nozione stessa di «infrazione unica e continuata» presuppone una «serie di condotte o di infrazioni» e che le ricorrenti non potevano sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse incluso una qualificazione giuridica ulteriore all’articolo 1 della decisione controversa, ritenendo, oltre all’infrazione unica e continuata, che quest’ultima fosse composta da varie «infrazioni distinte».

Infatti, una siffatta conclusione si basa sull’erronea premessa che ciascuna delle condotte rientranti in un’infrazione unica e continuata costituisca un’infrazione distinta, il che non è necessariamente vero in tutti i casi. 86 Analogamente, sebbene il Tribunale abbia correttamente ricordato, al punto 53 della sentenza impugnata, i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come ha fatto anche, in sostanza, al punto 59 di tale sentenza, esso non poteva dedurne che la mera evocazione, nella comunicazione degli addebiti, della possibilità di qualificare le condotte considerate come «infrazioni distinte» fosse sufficiente alla luce dei requisiti richiamati ai punti da 77 a 83 della presente sentenza. 87 In particolare, la mera evocazione, nella comunicazione degli addebiti, della possibilità di una siffatta qualificazione come «infrazioni distinte», nell’ambito di un’analisi relativa ad un’infrazione unica e continuata, non può essere sufficiente per consentire all’impresa interessata di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico in merito a tali infrazioni distinte. 88 Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Infatti, le ricorrenti non potevano comprendere, in mancanza di qualsiasi indicazione chiara nella comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva perseguirle non solo a titolo dell’infrazione unica e continuata addotta in tale comunicazione, ma anche di varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali menzionati in quest’ultima. 89 Ne consegue che il Tribunale non poteva, senza con ciò incorrere in un errore di diritto, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa delle ricorrenti, dal momento che la comunicazione degli addebiti non conteneva gli elementi essenziali della contestazione mossa nei loro confronti, per quanto riguarda tali infrazioni distinte, in particolare la qualificazione prevista per le condotte loro contestate. 90 Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere accolta. c) Sulla seconda parte del primo motivo 91 Con la seconda parte del loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto che l’hanno indotto a dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sviluppato una motivazione contraddittoria e insufficiente nella decisione controversa.

Ai punti da 76 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe, in primo luogo, partito dal presupposto che un’infrazione unica e continuata sia necessariamente costituita da singole infrazioni.

In secondo luogo, esso avrebbe, altresì, sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] considerando che i diversi contatti individuali di cui è causa costituivano infrazioni distinte.

In terzo luogo, esso non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione di respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui il punto 352 e l’articolo 1 della decisione controversa difettavano di chiarezza sotto il profilo della portata di tali infrazioni distinte. 92 A tale proposito, occorre prima di tutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi posti dall’articolo 296 TFUE deve essere effettuato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Icap e a., C‑39/18 P , EU:C:2019:584 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 93 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑626/13 P , EU:C:2017:54 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 94 In terzo luogo, come è stato ricordato nell’ambito dell’esame della prima parte del primo motivo, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] qualifica un insieme di comportamenti come infrazione unica e continuata non si può dedurre che ciascuno di tali comportamenti, di per sé e considerato isolatamente, debba necessariamente essere qualificato come infrazione distinta.

Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] decide di qualificare come tali i comportamenti di cui trattasi e di imputarli alle ricorrenti, essa deve ancora esaminarli individualmente e dimostrare il loro carattere illecito nonché il coinvolgimento delle ricorrenti in ciascuno di detti comportamenti. 95 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare alle ricorrenti di aver partecipato non solo ad un’«infrazione unica e continuata», ma anche a più infrazioni distinte corrispondenti a comportamenti che compongono tale infrazione, essa deve precisare e motivare la qualificazione giuridica di infrazione distinta che essa attribuisce a ciascuno di tali comportamenti. 96 Nel caso di specie, il Tribunale ha implicitamente dichiarato, ai punti da 76 a 78, 81 e 82 della sentenza impugnata, che un’infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da singole infrazioni.

Infatti, esso ha affermato, al punto 76 di tale sentenza, che la nozione stessa di «infrazione unica e continuata presuppone una serie di condotte o di infrazioni» e ne ha dedotto, senza ulteriori precisazioni, che le infrazioni distinte considerate all’articolo 1 della decisione controversa non costituivano pertanto una qualificazione giuridica ulteriore.

Tale confusione tra i termini «infrazione» e «condotta» si riscontra anche ai punti 78, 81 e 82 di detta sentenza. 97 Siffatta confusione ha indotto il Tribunale a considerare, ai punti da 82 a 84 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente motivato la sua decisione, sebbene dalla decisione controversa non risulti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia qualificato ciascuno dei contatti bilaterali in questione come infrazioni distinte. 98 Orbene, così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la motivazione della constatazione di varie infrazioni distinte che le ricorrenti avrebbero commesso, quale figura al punto 352 di tale decisione, non è sufficiente.

Così, da tale punto risulta che, sulla base dei fatti descritti nella sezione 4 e nell’allegato I di tale decisione, qualsiasi aspetto del comportamento nei confronti di qualsiasi insieme (o di più insiemi) di contatti bilaterali ha avuto per oggetto la restrizione della concorrenza e costituisce pertanto una violazione dell’articolo 101 TFUE, senza, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse le ragioni per le quali, a suo avviso, occorreva imputare alle ricorrenti ciascuno dei comportamenti ad esse addebitati non solo a titolo di un’«infrazione unica e continuata», ma anche a quello di varie infrazioni distinte dell’articolo 101 TFUE. 99 Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione controversa mediante la considerazione che le ricorrenti avevano, oltre alla loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, partecipato anche a varie infrazioni distinte. 100 Pertanto, la seconda parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il motivo di ricorso nella sua interezza devono essere accolti.

B. Sul secondo motivo 101 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nel determinare il criterio giuridico applicabile per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Tale motivo si articola in due parti.

1. Sulla prima parte del secondo motivo a) Argomenti delle parti 102 Con la prima parte del loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che i punti 123, 205 e 206 della sentenza impugnata sono inficiati da un errore di diritto riguardante il criterio giuridico applicabile per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 103 Ivi, il Tribunale affermerebbe erroneamente che non è necessario verificare se i comportamenti addebitati presentino un nesso di complementarità per poterli qualificare come infrazione unica e continuata.

Orbene, una siffatta affermazione sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale un nesso di complementarità costituisce una condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di una siffatta infrazione, ogniqualvolta non esista alcuna prova diretta di un piano formale che colleghi le diverse componenti dell’infrazione.

La sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:866 ), sulla quale si basa il Tribunale, riguarderebbe fatti diversi da quelli della presente causa, dal momento che i partecipanti al cartello esaminato nella causa che ha dato luogo a tale sentenza avevano sottoscritto in anticipo e per iscritto un piano formale.

Parimenti, le sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑642/13 P , EU:C:2017:58 ), e del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑644/13 P , EU:C:2017:59 ) si inserirebbero in un contesto di fatto diverso da quello della presente causa. 104 Secondo la giurisprudenza menzionata dalle ricorrenti, semplici somiglianze tra diversi insiemi di comportamenti non sarebbero sufficienti a dimostrare un’infrazione unica e continuata.

Occorrerebbe ancora dimostrare la loro complementarità e le loro interazioni. 105 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del secondo motivo è infondata. b) Giudizio della Corte 106 Con la prima parte del loro secondo motivo, sostanzialmente le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato che semplici somiglianze tra diversi insiemi di comportamenti erano sufficienti a dimostrare l’infrazione unica e continuata, senza che fosse necessario dimostrare una complementarità e interazioni fra gli stessi. 107 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un «unico obiettivo».

Invece, la condizione relativa alla nozione di obiettivo unico implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P , EU:C:2017:59 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 108 Da tale giurisprudenza della Corte non si può dedurre che essa si applichi solo a situazioni in cui esista una prova diretta di un piano formale che colleghi le diverse componenti di un’infrazione e che, in mancanza di tali prove, un siffatto rapporto di complementarità sia una condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di una siffatta infrazione.

Infatti, nelle sentenze menzionate al punto 103 della presente sentenza, la Corte ha, al contrario, fornito precisazioni aventi portata generale e che si applicano a tutte le infrazioni uniche e continuate, a prescindere dalle modalità di fatto di attuazione di queste ultime. 109 L’argomento delle ricorrenti si basa, quindi, su una lettura erronea della giurisprudenza della Corte. 110 Ai punti 205 e 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il criterio determinante l’esistenza di un’infrazione unica e continuata è quello secondo cui le diverse condotte che fanno parte dell’infrazione rientrano in un «piano d’insieme» che persegue un unico obiettivo.

A tale proposito, esso ha precisato che non è necessario verificare se detti comportamenti presentino un nesso di complementarità per qualificarli come infrazione unica e continuata.

Pertanto, non si può contestare al Tribunale di non essersi conformato alla giurisprudenza della Corte. 111 La prima parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

2. Sulla seconda parte del secondo motivo a) Argomenti delle parti 112 Con la seconda parte del loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale errori di diritto riguardanti l’esistenza di un piano d’insieme o di un’infrazione unica e continuata.

Quest’ultimo, nella sentenza impugnata, avrebbe applicato erroneamente il criterio giuridico pertinente elaborato dalle sentenze del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:866 ), del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑642/13 P , EU:C:2017:58 ) e del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑644/13 P , EU:C:2017:59 ). 113 Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti da 209 a 213 della sentenza impugnata, che le somiglianze tra i comportamenti addebitati costituivano criteri pertinenti e sufficienti per caratterizzare un’infrazione unica e continuata e che l’esistenza di un nesso di complementarità non costituiva una condizione necessaria al riguardo.

Orbene, le ricorrenti ritengono che, sebbene la somiglianza tra i comportamenti sia un criterio pertinente, essa non sarebbe sufficiente e soltanto l’esistenza di un nesso del genere potrebbe dimostrare, in assenza di prova diretta di un’interazione o di un piano formale stabilito in anticipo, l’esistenza di una siffatta infrazione. 114 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la seconda parte del secondo motivo debba essere respinta in quanto infondata. b) Giudizio della Corte 115 Con la seconda parte del loro secondo motivo le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 209 a 213 della sentenza impugnata, che le somiglianze fra i comportamenti costituiscono criteri pertinenti e sufficienti per caratterizzare un’infrazione unica e continuata e che l’esistenza di un nesso di complementarità fra tali comportamenti non sarebbe una condizione necessaria a tal riguardo. 116 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di dimostrare l’esistenza di un obiettivo comune a diversi comportamenti qualificabili, congiuntamente, come infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare diversi elementi oggettivi, quali la somiglianza dell’attuazione degli accordi collusivi in questione nonché le sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑642/13 P , EU:C:2017:58 , punto 62 ). 117 Orbene, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, al punto 209 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato che i diversi contatti collusivi riguardavano lo stesso prodotto, avevano un contenuto simile, implicavano in larga misura le stesse parti, avevano la stessa portata geografica e perseguivano lo stesso obiettivo e che essa ne aveva concluso che tali diversi elementi oggettivi costituivano indizi pertinenti per dimostrare l’esistenza di un piano complessivo. 118 Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 212 della sentenza impugnata, che le somiglianze tra i comportamenti contestati sono criteri pertinenti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Esso ha precisato che sono altresì pertinenti altri criteri, quali l’identità delle persone fisiche coinvolte o ancora quella dell’ambito di applicazione geografico delle pratiche di cui trattasi. 119 Pertanto, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non ha dichiarato che talune somiglianze tra i comportamenti in questione erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, bensì che tali somiglianze costituivano soltanto alcuni dei vari criteri per dimostrare l’esistenza di un piano d’insieme, il quale rappresenta una delle condizioni per caratterizzare una siffatta infrazione. 120 Pertanto, al punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che le somiglianze invocate dalle ricorrenti costituivano criteri pertinenti al fine di determinare se i diversi comportamenti facenti parte dell’infrazione unica e continuata partecipavano ad un piano d’insieme diretto ad un unico obiettivo, senza che fosse necessario stabilire una sorta di «sinergia tra i comportamenti addebitati». 121 Occorre, quindi, respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza in quanto anch’esso infondato.

C. Sul terzo motivo

1. Argomenti delle parti 122 Con il loro terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i loro diritti della difesa introducendo, nella decisione controversa, un nuovo criterio essenziale, vale a dire quello del nesso di complementarietà tra i comportamenti contestati, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, quando invece tale criterio non era stato esposto nella comunicazione degli addebiti ed esse non avevano avuto l’opportunità di formulare osservazioni in merito allo stesso prima dell’adozione di tale decisione. 123 Orbene, il Tribunale avrebbe considerato, in primo luogo, ai punti da 120 a 125 di tale sentenza, che un siffatto nesso non costituiva un criterio essenziale per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, in secondo luogo, ai punti da 126 a 130 della medesima sentenza, che l’introduzione di tale elemento nuovo nella decisione controversa non violava i diritti della difesa delle ricorrenti, poiché la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non doveva necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti. 124 Riguardo a quest’ultima considerazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio giuridico pertinente per valutare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa.

Infatti, a loro avviso, le divergenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] possono riguardare soltanto argomenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo dai destinatari di tale comunicazione.

Ingiustamente, dunque, il Tribunale avrebbe dichiarato che un’analisi determinante e una profonda modifica dell’approccio seguito nella comunicazione degli addebiti potevano essere legittimamente introdotte nella decisione controversa al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 125 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo deve essere respinto in quanto o inoperante o infondato.

2. Giudizio della Corte 126 Con il loro terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, un errore di diritto nel respingere la loro censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i loro diritti della difesa quando aveva utilizzato per la prima volta il criterio del nesso di complementarietà tra i comportamenti addebitati nella fase della decisione controversa. 127 A tale proposito, occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti.

Secondo una giurisprudenza costante, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento.

Questa indicazione, tuttavia, può farsi in modo sommario e la decisione in seguito adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] non deve necessariamente riprodurre l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑165/19 P , EU:C:2021:239 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 128 Da ciò discende che, poiché la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata per il solo motivo che le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

Pertanto, si deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare detta qualificazione nella sua decisione finale, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto sia in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che tale istituzione si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa (sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑165/19 P , EU:C:2021:239 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 129 Orbene, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i loro diritti della difesa avendo dimostrato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata sulla base di un nuovo criterio essenziale, ossia quello del nesso di complementarità tra i comportamenti asseriti, senza aver menzionato tale criterio nella comunicazione degli addebiti. 130 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte, ricordata al punto 107 della presente sentenza, secondo la quale non è necessario verificare se i comportamenti di cui trattasi presentino un nesso di complementarità per poterli qualificare, congiuntamente, come infrazione unica e continuata.

Esso ne ha dedotto, ai punti 124 e 125 della sentenza impugnata, che un siffatto nesso di complementarità non costituiva un elemento essenziale, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 127 della presente sentenza, e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad analizzare tale nesso nella comunicazione degli addebiti. 131 Ne consegue che, in tal modo, il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza della Corte e non può essergli contestato di aver commesso l’errore di diritto dedotto. 132 Pertanto il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

D. Sul quarto motivo 133 Con il loro quarto motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale una violazione di forme essenziali, un difetto di motivazione per quanto riguarda il rigetto del secondo motivo da esse dedotto in primo grado, vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché errori di valutazione delle condizioni di ricevibilità degli elementi di prova. 134 Con il suddetto secondo motivo, le ricorrenti facevano valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la propria «competenza interna», in quanto, nella decisione controversa, essa non aveva dimostrato che il loro comportamento aveva pregiudicato il commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, cosicché essa non era competente ad infliggere loro un’ammenda ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 169, 173 e 177 della stessa, il Tribunale avrebbe respinto tale motivo, considerando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato la sua «competenza esterna» in base al criterio dell’«attuazione», in quanto le UDO erano state vendute nel SEE. 135 Il quarto motivo si suddivide in tre parti.

1. Sulla prima parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 136 La prima parte del quarto motivo verte su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata riguardo al secondo motivo dedotto in primo grado dalle ricorrenti, vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

Per quanto riguarda la prima parte di tale secondo motivo, relativa alla deduzione della mancanza della prova relativa all’incidenza dell’intesa sul commercio tra gli Stati membri, il Tribunale non avrebbe risposto agli argomenti delle ricorrenti e si sarebbe focalizzato, per respingerli, sul criterio erroneo di competenza, vale a dire quello dell’attuazione. 137 Orbene, il criterio della competenza esterna e il criterio della competenza interna non si escluderebbero a vicenda.

Il criterio della competenza esterna sarebbe un prerequisito per applicare l’articolo 101 TFUE, qualora il comportamento censurabile si verifichi al di fuori dell’Unione o del SEE.

Tuttavia, quand’anche tale criterio fosse soddisfatto, spetterebbe ancora alla [OSCURATO:PERSONA] determinare se il comportamento di cui trattasi sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. 138 Le ricorrenti hanno sostenuto in primo grado che, in assenza di prove sufficienti del commercio di UDO tra gli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il commercio tra gli Stati membri fosse stato pregiudicato ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere a tali argomenti e si sarebbe limitato a motivazioni illogiche o non fondate, in quanto avrebbe ignorato la mancanza di prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe confuso, al punto 174 della sentenza impugnata, l’esistenza di vendite alla Dell e alla HP nel SEE con possibili vendite di UDO all’interno del SEE. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del quarto motivo sia infondata. b) Giudizio della Corte 140 Con la prima parte del loro quarto motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale un difetto di motivazione in risposta al loro motivo dedotto in primo grado vertente su una mancanza di competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo non avrebbe risposto ai loro argomenti e si sarebbe focalizzato, per respingerli, sul criterio erroneo di competenza. 141 Come ricordato al punto 92 della presente sentenza, da un lato, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. 142 Dall’altro lato, secondo una costante giurisprudenza, perché sia ritenuta soddisfatta la condizione secondo la quale un accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere tale da pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia sufficientemente probabile che tale accordo sia atto ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sui flussi di scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che esso possa nuocere al conseguimento di un mercato unico fra gli Stati membri.

Tale influenza non deve, inoltre, essere insignificante (sentenza del 16 luglio 2015, ING Pensii, C‑172/14 , EU:C:2015:484 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 143 A tale proposito, occorre rilevare che, ai punti da 170 a 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i destinatari della decisione controversa avevano fornito UDO ai loro clienti Dell e HP, che erano stabiliti in diversi Stati membri.

Orbene, anche se tali elementi sono stati dedotti nell’ambito della valutazione del criterio detto dell’«attuazione», le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere che questi ultimi erano sufficienti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che il commercio tra Stati membri poteva subire un pregiudizio, tanto più che il Tribunale ha poi analizzato, ai punti da 179 a 191 di tale sentenza, la censura delle ricorrenti relativa a una mancata valutazione del carattere sensibile dell’incidenza dell’intesa di cui trattasi sul commercio tra Stati membri.

Nel respingere tale censura, il Tribunale ha espressamente dichiarato, al punto 187 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva soddisfatto il criterio dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, previsto al paragrafo 53 delle linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, C 101, pag. 81 ). 144 Ne consegue che la motivazione del Tribunale, benché implicita, ha consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto la prima parte del secondo motivo del loro ricorso in primo grado. 145 La prima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

2. Sulla seconda parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 146 Con la seconda parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha considerato che gli elementi di prova relativi alla condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in primo grado, nel suo controricorso, erano ricevibili, in quanto, in particolare, tali elementi erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. 147 Al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe osservato che gli elementi di prova dedotti per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nel suo controricorso a sostegno delle sue conclusioni relative alla suddetta condizione erano ricevibili.

Secondo il Tribunale, tali elementi sarebbero stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. 148 In primo luogo, quest’ultima non conterrebbe alcuna conclusione sulla questione del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri.

In secondo luogo, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale, alcuni dei documenti invocati in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero citati nella comunicazione degli addebiti a sostegno della sua conclusione relativa alla sua competenza.

Alcuni di essi non sarebbero menzionati.

Altri sarebbero menzionati solo nella comunicazione degli addebiti, ma non nella decisione controversa, il che significherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non li considerava più rilevanti.

Altri ancora sarebbero menzionati nella comunicazione degli addebiti e nella decisione controversa, ma in sviluppi privi di nesso con la valutazione della condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. 149 Orbene, la Corte avrebbe dichiarato che anche i documenti di cui un’impresa incriminata è già al corrente non possono essere validamente citati in una decisione se non sono stati precedentemente menzionati ed esaminati nella comunicazione degli addebiti. 150 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda parte del quarto motivo è infondata e, in ogni caso, inoperante. b) Giudizio della Corte 151 Con la seconda parte del loro quarto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 176 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova dedotti in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso a sostegno delle sue conclusioni relative alla condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri erano ricevibili, quando invece tali elementi di prova erano dedotti per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 152 A tale proposito, occorre osservare che dal punto 170 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, sulla base dei punti 53, 270 e da 464 a 468 della decisione controversa, ha confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente detta condizione.

Orbene, dato che gli elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e considerati dalle ricorrenti sono quelli menzionati dal Tribunale ai punti 171 e 172 di tale sentenza, è necessario constatare che essi presentano un carattere sovrabbondante rispetto alla motivazione esposta nel suddetto punto 170, e che, pertanto, la seconda parte del quarto motivo deve essere considerata inoperante.

3. Sulla terza parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 153 Con la terza parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che gli «elementi di prova» dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sono irricevibili, privi di pertinenza e insufficienti.

Tale terza parte verte sugli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe rilevante solo nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata. 154 In primo luogo, gli elementi di prova relativi alla Dell sarebbero privi di pertinenza per i motivi dedotti al punto 46 della replica dinanzi al Tribunale.

In secondo luogo, la circostanza che la HP avesse uffici di vendita nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe priva di pertinenza per i motivi dedotti al punto 47 di detta memoria.

In terzo luogo, gli elementi di prova citati nelle note a piè di pagina 74 e 75 del controricorso, confermerebbero semplicemente una circostanza che non viene contestata, ovvero che le imprese interessate rifornivano la Dell e la HP nel SEE con UDO provenienti dall’esterno del SEE.

In quarto luogo, alla nota 25 a piè di pagina della controreplica dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] citerebbe un passaggio diverso del medesimo documento ID 1412/4 citato alla nota 74 a piè di pagina del controricorso.

Tale documento sarebbe invocato nella controreplica per dimostrare una conclusione che non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti o nella decisione controversa.

Pertanto, tale nuova conclusione a sostegno della legittimità della decisione controversa sarebbe irricevibile nell’ambito del ricorso e occorrerebbe considerare il documento in questione come irricevibile.

In quinto luogo, gli elementi di prova citati nella nota 76 a piè di pagina del controricorso sarebbero del tutto privi di pertinenza.

Essi riguarderebbero vendite su un segmento diverso del mercato riguardante clienti diversi dalla Dell e dalla HP che esulerebbero dall’ambito del comportamento di cui è causa. 155 Per quanto riguarda le prove citate per la prima volta nella nota a piè di pagina 26 della controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] estrarrebbe dal fascicolo un documento che, a suo avviso, indicherebbe che taluni fornitori di UDO che rifornivano la HP erano stabiliti nel SEE, il che dimostrerebbe l’esistenza di un commercio all’interno del SEE.

Tale documento non sarebbe ricevibile, in particolare perché non sarebbe menzionato né esaminato nella comunicazione degli addebiti o nella decisione controversa ai fini della dimostrazione di un effetto sul commercio all’interno del SEE. 156 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la terza parte del secondo motivo è infondata. b) Giudizio della Corte 157 Con la terza parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che gli «elementi di prova» dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sono irricevibili, privi di pertinenza e insufficienti.

Tale terza parte verte sugli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe rilevante solo nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata. 158 Orbene, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, un motivo sollevato per la prima volta nell’ambito del procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi dinanzi ad esso discussi.

Orbene, consentire a una parte di sollevare in tale ambito un motivo da essa non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a permetterle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 159 La terza parte del quarto motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile.

Pertanto, tale motivo deve essere integralmente respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante, e in parte infondato.

VI. Sull’annullamento della sentenza impugnata 160 Dai punti da 76 a 100 della presente sentenza risulta che il Tribunale, avendo dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa delle ricorrenti e aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione controversa quando aveva considerato che le ricorrenti, oltre alla loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, avevano altresì partecipato a più infrazioni distinte, ha commesso un errore di diritto. 161 Ciò considerato, occorre annullare la sentenza impugnata.

VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 162 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 163 Nella specie, occorre statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente. 164 Come risulta dal punto 34 della presente sentenza, le ricorrenti hanno sollevato, dinanzi al Tribunale, nove motivi. 165 Con il primo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che, avendo affermato per la prima volta nella decisione controversa che esse avevano partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata loro imputata, senza averlo dedotto nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i loro diritti della difesa.

Tale decisione sarebbe altresì viziata da un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non vi ha indicato le ragioni per le quali essa ha ritenuto che le ricorrenti avessero partecipato a tali infrazioni distinte. 166 In merito alla censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, si deve considerare che, per i motivi esposti ai punti da 91 a 99 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato la sua decisione per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti a dette infrazioni distinte. 167 Pertanto, il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso deve essere accolto nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente motivato la decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti alle medesime infrazioni distinte. 168 Tenuto conto di quanto precede, alla luce di quanto precisato ai punti da 68 a 71 della presente sentenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti nell’ambito di tale primo motivo, l’articolo 1, lettera e), di tale decisione deve essere annullato nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte. 169 Con il secondo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non è competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

Esse sostengono, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra nella decisione controversa che il comportamento loro addebitato abbia pregiudicato il commercio tra gli Stati membri e che, di conseguenza, essa non è competente ad infliggere loro un’ammenda ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 165 a 177 e da 181 a 190 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, questo secondo motivo deve essere respinto. 170 Con il terzo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti contestano che l’infrazione addebitata si sia estesa all’intero SEE, contrariamente a quanto indicato all’articolo 1 della decisione controversa.

Esse fanno valere che la vendita di UDO da parte dei partecipanti all’intesa si limitava alla Dell e alla HP, che hanno sede rispettivamente nei [OSCURATO:PERSONA] e in Germania.

Esse sostengono che il luogo in cui i clienti acquistano i prodotti di cui trattasi è determinante per verificare se sia stata commessa un’infrazione.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 194 a 199 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale terzo motivo deve essere respinto. 171 Con il quarto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti contestano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE.

Nell’ambito di una prima parte, esse fanno valere che la dimostrazione di un nesso di complementarità tra i diversi comportamenti anticoncorrenziali individuali è il criterio essenziale per dimostrare l’esistenza di una tale infrazione e che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a provare in modo giuridicamente sufficiente un simile nesso.

Nell’ambito di una seconda parte, le ricorrenti contestano la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il comportamento legato alla Dell e alla HP ha dato luogo ad un’infrazione unica.

In primo luogo, esse sostengono che i comportamenti relativi alla Dell e alla HP non perseguivano un unico scopo anticoncorrenziale, dato che queste ultime erano due clienti distinti.

In secondo luogo, esse rilevano che il comportamento legato alla Dell non era complementare a quello relativo alla HP, poiché non vi è stata interazione tra le due.

In terzo luogo, esse ritengono che le somiglianze elencate nella decisione controversa relative ai prodotti, al modus operandi, al contenuto e all’ambito di applicazione geografica non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un tale nesso.

In quarto luogo, esse fanno valere che i comportamenti relativi alla Dell e alla HP riguardanti la durata, i partecipanti, i clienti, le persone fisiche coinvolte e le zone geografiche erano sostanzialmente diversi, contrariamente a quanto sarebbe stato indicato nella suddetta decisione.

In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che gli elementi di prova dedotti nella decisione controversa sono insufficienti e non sono pertinenti per dimostrare una complementarietà dei comportamenti di cui è causa. 172 Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo, la Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 204 a 216 della sentenza impugnata, letto alla luce dei punti da 107 a 110 nonché da 116 a 120 della presente sentenza.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, la prima parte di tale motivo deve essere respinta.

Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, la Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 220 a 240 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in questi ultimi punti, la seconda parte del medesimo motivo deve essere respinta.

Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto nella sua interezza. 173 Con il quinto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere l’insieme dell’infrazione unica e continuata constatata nella decisione controversa nonché il coinvolgimento di tutti gli altri partecipanti.

Di conseguenza, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non può imputare loro una partecipazione a siffatta infrazione, tale decisione deve essere annullata nella sua totalità per quanto le riguarda.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 246 a 277, da 280 a 345, nonché da 349 a 358 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, detto quinto motivo deve essere respinto. 174 Con il sesto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la loro conoscenza dell’insieme degli elementi costitutivi dell’asserita intesa né quella del comportamento degli altri partecipanti all’intesa di cui trattasi a partire dal 23 giugno 2004.

Esse osservano, a tale proposito, che esse potevano essere al corrente dell’obiettivo unico dell’intesa solo a partire dal 20 giugno 2006, data a partire dalla quale è stata loro imputata la responsabilità dei contatti relativi alla HP, e che, di conseguenza, la decisione controversa deve essere annullata nella sua interezza.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 362 a 373 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale sesto motivo deve essere respinto. 175 Con il settimo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i contatti bilaterali che le hanno asseritamente coinvolte nell’infrazione unica e continuata accertata costituissero accordi illeciti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Esse sostengono, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di una qualsivoglia comune volontà anticoncorrenziale per quanto riguarda ciascuno degli otto contatti bilaterali dedotti.

Esse contestano, peraltro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su dichiarazioni delle imprese richiedenti clemenza, mettendo in discussione il valore probatorio di tali dichiarazioni nonché gli elementi di prova contemporanei ai fatti, in particolare i registri delle conversazioni telefoniche.

Esse ritengono, infine, che tali contatti bilaterali contengano semplici scambi di informazioni e che, di conseguenza, l’ammenda loro inflitta debba essere ridotta.

Tale riqualificazione del loro comportamento potrebbe, a loro avviso, comportare un’azione di risarcimento dei danni successiva.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 377 a 463 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale settimo motivo deve essere respinto. 176 Con l’ottavo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la durata dell’indagine è stata eccessiva tenuto conto del volume del fascicolo, del numero di parti coinvolte, del solo coinvolgimento di due clienti, della durata relativamente breve dell’infrazione unica e continuata asserita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di qualsiasi circostanza eccezionale tale da giustificare una lunga indagine.

Esse ritengono che la constatazione di tale durata eccessiva debba comportare una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, di almeno il 5%.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 467 a 472 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in detti punti, tale ottavo motivo deve essere respinto. 177 Con il nono motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato in modo errato l’importo dell’ammenda loro inflitta.

Tale motivo si suddivide in tre parti, relative, in primo luogo, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che le ricorrenti siano imprese monoprodotto, in secondo luogo, al fatto che essa non avrebbe tenuto conto di altre circostanze che limiterebbero la gravità del comportamento individuale della [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, al fatto che essa non avrebbe correttamente valutato le circostanze particolari dell’infrazione di cui è causa ai fini della determinazione del coefficiente di gravità generale.

La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 477 a 485, da 489 a 497, e da 501 a 507 della sentenza impugnata.

Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale nono motivo deve essere respinto. 178 Per quanto riguarda l’importo dell’ammenda di cui all’articolo 2, lettera e), della decisione controversa, la Corte considera che nessuno degli elementi di cui le ricorrenti si sono avvalse nell’ambito della presente causa, né alcun motivo di ordine pubblico, giustifichi che essa si avvalga, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, della sua competenza estesa al merito per ridurre tale importo. 179 In tali circostanze, occorre annullare l’articolo 1, lettera e), della decisione controversa, nella parte in cui constata che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte, e respingere il ricorso quanto al resto.

Sulle spese 180 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 181 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 182 Nel caso di specie, le ricorrenti hanno chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese relative ai procedimenti di primo grado e di impugnazione e quest’ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi nell’ambito della presente impugnazione nonché, in parte, in primo grado.

Le ricorrenti sono rimaste parzialmente soccombenti nei loro motivi in primo grado.

Ciò premesso, la Corte ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado.

Le ricorrenti sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑8/16 , EU:T:2019:522 ), è annullata. 2) L’articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., avendo partecipato, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, a più infrazioni distinte, hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0700 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer» Nella causa C‑700/19 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in Tokyo (Giappone), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in Suwon-si (Corea del Sud), rappresentate inizialmente da A. Aresu, M. Bay, avvocati, e J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, successivamente da M. Bay, avvocato, e J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] Giappone») e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑8/16 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2019:522 ), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui essa le riguarda, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. I. Contesto normativo 2 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ): «2.   [OSCURATO:PERSONA] [europea] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure b) contravvengono a una decisione che disponga misure [cautelari] ai sensi dell’articolo 8; oppure c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo 9. Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione. 3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». 3 L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita: «1.   Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento. 2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione». 4 L’articolo 31 di detto regolamento è così formulato: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 5 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, i punti 6 e 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), enunciano quanto segue: «6.   (...) [L]a combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. Il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell’ordine di grandezza dell’ammenda, ma non va inteso come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico. (...) 13.   Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). (...)». II. Fatti e decisione controversa 6 I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 37 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini della presente causa. 7 La [OSCURATO:PERSONA] Giappone e la [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, sono produttori e fornitori di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] Giappone è una società comune detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Giappone, e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, società con sede in Corea del Sud. Durante il periodo dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] Giappone è stata la società controllante della [OSCURATO:PERSONA]. 8 La [OSCURATO:PERSONA] Giappone e la [OSCURATO:PERSONA] hanno iniziato le attività il 1 o aprile 2004 come due diverse unità operative. Nel dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] Giappone ha lasciato il mercato, conservando attività di vendite di transizione ridotte fino all’inizio del 2008. La [OSCURATO:PERSONA] ha gradualmente ripreso le attività di vendita della [OSCURATO:PERSONA] Giappone ed è stata direttamente impegnata nello sviluppo, nella commercializzazione, nella vendita e nell’assistenza post vendita delle UDO. 9 L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate in personal computer (computer da scrivania e portatili) prodotti dalla Dell Inc. e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «HP»). 10 La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer. Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. 11 Le procedure di gara d’appalto consistono in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuiscono volumi ai fornitori di UDO partecipanti secondo il prezzo che essi offrono. 12 Il 14 gennaio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2006, C 298, pag. 17 ) presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] NV. Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata integrata al fine di includere, oltre a tale società, le società Lite-On IT [OSCURATO:PERSONA] e la loro impresa comune [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA]. 13 Il 30 giugno 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un’immunità condizionata alla [OSCURATO:PERSONA], alla Lite-On IT e alla [OSCURATO:PERSONA] & Lite-[OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 4 e 6 agosto 2009, la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. e la Hitachi-LG [OSCURATO:PERSONA]. hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione menzionata al punto 12 della presente sentenza. 15 Il 18 luglio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra cui le ricorrenti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale ha indicato che essi avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’«accordo SEE»), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente nel coordinare il proprio comportamento nelle gare d’appalto organizzate da due produttori di computer, vale a dire la Dell e la HP. 16 Il 29 ottobre 2012 le ricorrenti hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti. Il 29 e il 30 novembre 2012 si è tenuta un’audizione alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti. 17 Il 18 febbraio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato due comunicazioni degli addebiti supplementari al fine, a suo avviso, di integrare, modificare e chiarire le censure rivolte a taluni destinatari della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione. Il 1 o giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso una ulteriore comunicazione degli addebiti supplementare. Tale nuova comunicazione degli addebiti aveva lo scopo di completare le comunicazioni degli addebiti precedenti dirigendo le censure sollevate in tali comunicazioni a entità giuridiche ulteriori appartenenti ai gruppi d’imprese (società madri o entità assorbite) che erano già state destinatarie della prima comunicazione degli addebiti. I destinatari delle comunicazioni degli addebiti del 18 febbraio 2014 e del 1 o giugno 2015 hanno fatto conoscere per iscritto il loro punto di vista alla [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, chiedere che si tenesse un’audizione. 18 Il 21 ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 19 In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato il loro comportamento concorrenziale, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella decisione controversa, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standardizzate, che si svolgevano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi. 21 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, di prevedere la propria strategia concorrenziale. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente, la capacità di fornitura, lo stato delle scorte, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che, pur consapevoli di dover mantenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori di UDO utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione al fine di organizzare riunioni multilaterali regolari tra tali fornitori era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al posto di tali riunioni vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, per mezzo di messaggi di posta elettronica, anche su indirizzi mail privati e servizi di messaggistica istantanei, oppure durante riunioni, principalmente a livello dei gestori di conti mondiali. 24 [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie. 25 La responsabilità delle ricorrenti è stata ravvisata a causa, da un lato, della partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, in particolare per il coordinamento con altri concorrenti nei confronti della Dell e della HP e, dall’altro, dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] Giappone sulla sua società figlia durante tutto il periodo dell’infrazione, come asserita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 26 Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 27 Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori di UDO all’intesa e al fine di rispecchiare al meglio l’incidenza reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a una media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione. 28 [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai personal computer fatturati alle entità HP e Dell situate nel SEE. 29 [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi, e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe stato calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero stati applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata. 30 [OSCURATO:PERSONA] ha poi deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione controversa. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un ulteriore 16% a scopo dissuasivo. 31 Infine, poiché l’importo di base adeguato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti raggiungeva il massimale del 10% del loro fatturato, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto procedere ad un ulteriore adeguamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 32 Il dispositivo della decisione controversa, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, recita quanto segue: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a disco ottico, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi: (...) e) [le ricorrenti] dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, per il loro coordinamento nei confronti della Dell e della HP. (...) Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende: (...) e) [le ricorrenti], responsabili in solido: EUR 41304000; (...)». III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 33 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2016, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento totale o parziale della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. 34 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducevano nove motivi. Il primo verteva su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, il secondo, su una carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, il terzo, su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione, il quarto, su errori di fatto e di diritto nella constatazione di un’infrazione unica e continuata, il quinto, su errori di fatto e di diritto relativamente alla loro asserita conoscenza dell’intera infrazione, il sesto, su errori di fatto e di diritto in merito alla data di inizio della loro partecipazione all’intesa, il settimo, su una mancata prova della loro partecipazione a pratiche concordate o ad accordi anticoncorrenziali, l’ottavo, su una violazione del diritto a una buona amministrazione in ragione della durata eccessiva dell’indagine e, il nono, presentato in via subordinata, sugli errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell’importo dell’ammenda. 35 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. IV. Conclusioni delle parti 36 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui la riguarda; – annullare o ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta mediante tale decisione; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese del procedimento di primo grado e a quelle della presente impugnazione, e – adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – condannare le ricorrenti a sopportare tutte le spese sostenute nell’ambito del presente procedimento. V. Sull’impugnazione 38 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi, vertenti, in sostanza, sulla valutazione, da parte del Tribunale, in primo luogo, della constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica e continuata loro addebitata era costituita da più infrazioni distinte, in secondo luogo, dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata, in terzo luogo, dei diritti della difesa e, in quarto luogo, della competenza della [OSCURATO:PERSONA]. A. Sul primo motivo 1. Argomenti delle parti 39 Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esame delle prime tre parti del primo motivo di annullamento, consistente in una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, in quanto esso avrebbe confermato che l’infrazione unica e continuata in questione era composta da più infrazioni distinte, mentre tale qualificazione «duale» non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti. 40 Tale motivo si articola in due parti. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via preliminare, che il Tribunale ha confermato la conclusione della decisione controversa secondo cui le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata. Essa ritiene, di conseguenza, che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in merito alla conclusione, che sarebbe formulata in via incidentale e secondo cui tale infrazione si compone di più infrazioni distinte, siano inoperanti. a) Prima parte del primo motivo 42 Con la prima parte del loro primo motivo, costituita da tre censure, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nell’analisi della prima parte del primo motivo da esse dedotto in primo grado, relativo ad una violazione dei diritti della difesa. 43 In linea generale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in primo luogo, che è errato sostenere che essa ha introdotto considerazioni relative a infrazioni distinte solo nella fase della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe correttamente rilevato, al punto 60 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, ai punti 308, 353 e 354 della comunicazione degli addebiti, a un gruppo di infrazioni, accordi o pratiche concordate. Analogamente, ai punti da 61 a 63 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe a giusto titolo dedotto, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti che queste ultime avevano compreso ciò che era loro contestato e che esse avevano potuto difendersi per quanto riguarda l’insieme dei contatti bilaterali presi in considerazione a loro carico. Inoltre, il Tribunale avrebbe giustamente dichiarato, ai punti 56 e 57 di detta sentenza, da un lato, che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone una serie di comportamenti adottati dalle parti per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale e, dall’altro, che deriva dalla nozione stessa di «infrazione unica e continuata» che un’infrazione di questo tipo presuppone una serie di comportamenti o di infrazioni. Pertanto, le ricorrenti sarebbero state sentite sia per quanto riguarda il gruppo di infrazioni di cui trattasi sia per quanto riguarda i criteri supplementari da soddisfare per poter constatare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 44 In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente sostenuto, dinanzi al Tribunale, di aver sentito i destinatari della decisione controversa sulle infrazioni distinte in questione. In terzo luogo, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), e dalla sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ), non sarebbe pertinente in quanto le ricorrenti sarebbero state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che era loro addebitato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione unica e continuata. In quarto luogo, dalla sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), risulterebbe più specificamente che i destinatari di una decisione devono essere sentiti sull’infrazione unica e continuata e sui comportamenti che la compongono. Orbene, ciò si sarebbe verificato nel caso di specie. Del resto, da quest’ultima sentenza risulterebbe altresì che, anche se la comunicazione degli addebiti non aveva chiaramente qualificato i comportamenti contestati come infrazioni più limitate in violazione dei loro diritti della difesa, ciò non sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte, la quale non richiederebbe una siffatta qualificazione purché le parti siano state sentite in merito ai comportamenti in questione. 1) Prima censura della prima parte del primo motivo 45 Secondo le ricorrenti, dopo aver correttamente esposto, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla nozione di «infrazione unica e continuata», ricordando, da un lato, che una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato, e, dall’altro, che uno o più elementi di questa serie di atti o di tale comportamento potrebbero altresì costituire di per sé una violazione di detto articolo101 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, che detta nozione non presuppone necessariamente l’esistenza di infrazioni di minore portata. 46 Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non riconoscendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto analizzare chiaramente e qualificare ciascuna infrazione distinta di minore portata. Infatti, qualsiasi qualificazione giuridica ulteriore di un atto o di una serie di atti nella decisione controversa dovrebbe essere chiaramente esposta nel corso del procedimento amministrativo affinché le parti possano essere sentite e possano esercitare correttamente i loro diritti della difesa. Il solo fatto che la decisione controversa contenga una constatazione ulteriore non contenuta nella comunicazione degli addebiti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, cosa che non ha fatto, in tal modo disattendendo la sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/11 P , EU:C:2012:778 ), e la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ). 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le ricorrenti snaturano la sentenza impugnata quando lasciano intendere che essa si basa sull’ipotesi secondo cui la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone necessariamente l’esistenza di infrazioni distinte più limitate. Orbene, il Tribunale menzionerebbe, ai punti da 55 a 57 di tale sentenza, non già una necessità, bensì una possibilità. Analogamente, le ricorrenti dedurrebbero erroneamente dalla sentenza del 10 ottobre 2014, Soliver/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑68/09 , EU:T:2014:867 ), che il Tribunale non avrebbe pronunciato l’annullamento della decisione controversa nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza se un addebito di infrazione unica e continuata presupponesse anche quello di infrazioni distinte di minore portata. In ogni caso, la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica e continuata sarebbe stata confermata e queste ultime sarebbero state sentite in merito ai comportamenti che compongono tale infrazione. Il Tribunale avrebbe quindi correttamente concluso, al punto 58 della sentenza impugnata, che non sussisteva alcuna incoerenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa e che i diritti della difesa erano stati rispettati. 2) Seconda censura della prima parte del primo motivo 48 Le ricorrenti sostengono che, sebbene una decisione possa integrare e modificare l’analisi contenuta nella comunicazione degli addebiti per tener conto delle risposte delle parti, essa non può introdurre constatazioni ulteriori di infrazioni distinte. 49 Orbene, avendo considerato il contrario, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 59 della sentenza impugnata. Invece di applicare correttamente la giurisprudenza esposta al punto 51 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a considerare che le conclusioni finali di una decisione non devono necessariamente corrispondere in ogni punto alla qualificazione intermedia di cui alla comunicazione degli addebiti, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto 53 di detta sentenza. Tuttavia, il Tribunale avrebbe omesso che la libertà della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata unicamente per tener conto delle osservazioni delle parti e non per introdurre constatazioni ulteriori. 50 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltato. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non sarebbe stato tenuto ad applicare, al punto 59 della sentenza impugnata, la giurisprudenza citata al punto 51 di tale sentenza. In primo luogo, il loro argomento sarebbe inoperante, in quanto tale punto 59 conterrebbe un motivo non necessario a sostegno della conclusione enunciata ai punti da 64 a 66 di detta sentenza. In secondo luogo, il ragionamento delle ricorrenti si basa su un’asserita differenza sostanziale tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa, che non sussisterebbe. In terzo luogo, i punti 51 e 53 della sentenza impugnata non farebbero riferimento a giurisprudenze differenti. In quarto luogo, dato che, in risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti avrebbero negato di aver partecipato al benché minimo contatto illecito e avrebbero affermato che i criteri necessari per l’accertamento dell’infrazione unica e continuata non erano soddisfatti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata legittimata a tener conto di tali argomenti e ad inserire il punto 352 nella decisione controversa. 3) Terza censura della prima parte del primo motivo 51 Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto, nella comunicazione degli addebiti, alla constatazione di infrazioni diverse da un’infrazione unica e continuata. Nessun altro atto, serie di atti né alcun tipo di comportamento sarebbero oggetto, in tale comunicazione, di una qualificazione giuridica ulteriore e distinta rispetto a quella di infrazione unica e continuata. 52 Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, ai punti da 60 a 63 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti aveva dato alle ricorrenti la possibilità di formulare osservazioni su infrazioni diverse dall’infrazione unica e continuata in questione. I soli due riferimenti ad infrazioni distinte figuranti nella comunicazione degli addebiti non soddisferebbero il grado di chiarezza richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 52 della suddetta sentenza e tale comunicazione non conterrebbe nessuna qualificazione né nessuna descrizione chiara di infrazioni distinte dall’infrazione unica e continuata. Semplici descrizioni di fatto non possono essere sufficienti a tale riguardo. 53 Inoltre, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale, la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti non comproverebbe l’affermazione secondo cui le ricorrenti hanno avuto la possibilità di rispondere efficacemente su talune infrazioni distinte. Tale risposta riguarderebbe solo le prove relative all’infrazione unica e continuata e non riguarderebbe una qualsiasi infrazione distinta. 54 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la comunicazione degli addebiti enunciava l’accusa di infrazioni distinte, circostanza che il Tribunale avrebbe giustamente riconosciuto. In primo luogo, l’argomento secondo cui la comunicazione degli addebiti non conterrebbe una qualificazione giuridica diversa da quella di infrazione unica e continuata sarebbe inoperante, in quanto la sentenza impugnata si fonderebbe sull’ipotesi secondo cui la sola qualificazione giuridica dell’infrazione di cui trattasi è quella di infrazione unica e continuata, che presuppone essa stessa un insieme di comportamenti o di infrazioni. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe correttamente concluso che dalla comunicazione degli addebiti risultava che tale infrazione era composta da più infrazioni distinte. Tale comunicazione avrebbe definito la portata e la natura del comportamento delle ricorrenti, vale a dire una serie di accordi bilaterali di coordinamento dei prezzi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato costituire una violazione dell’articolo 101 TFUE. Il Tribunale avrebbe quindi giustamente affermato, ai punti da 61 a 63 della sentenza impugnata, che le ricorrenti erano in grado di comprendere gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il riferimento, al punto 61 di tale sentenza, ad una «qualificazione giuridica» non può significare una qualificazione giuridica che vada al di là dell’ambito dell’accertamento dell’infrazione unica e continuata. In quarto luogo, le ricorrenti distinguerebbero artificiosamente l’infrazione unica e continuata dalle infrazioni distinte che la compongono. Inoltre, la giurisprudenza della Corte autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] a qualificare determinati fatti soltanto nella fase della sua decisione, dal momento che le parti hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista sui fatti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella misura in cui i principi di diritto e gli elementi di fatto pertinenti sono stati indicati nella comunicazione degli addebiti. b) Seconda parte del primo motivo 55 Con la seconda parte del loro primo motivo, costituita da tre censure, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, quando ha respinto la seconda e terza parte del primo motivo da esse sollevato in primo grado, ha commesso un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. 56 Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano sostenuto che la motivazione della decisione controversa relativa alla qualificazione giuridica delle infrazioni distinte addebitate era insufficiente o contraddittoria, dato che tale qualificazione non era né esposta né giustificata. Pertanto, tale motivazione non avrebbe consentito alle ricorrenti di comprendere la natura e la portata dell’infrazione accertata nei loro confronti, non avrebbe esposto le considerazioni pertinenti e presenterebbe contraddizioni interne. 1) Prima censura della seconda parte del primo motivo 57 Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che, avendo presunto, ai punti da 76 a 78 nonché 81 e 82 della sentenza impugnata, che un’infrazione unica e continuata sia costituita da singole infrazioni, il Tribunale è incorso in errori di diritto. 58 In secondo luogo, avendo considerato, ai punti 78, 80 e 82 di tale sentenza, che i diversi contatti individuali costituivano infrazioni distinte, il Tribunale avrebbe esso stesso proceduto ad una qualificazione dei fatti, il che interferirebbe con i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 101 TFUE. Orbene, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto un’unica volta riferimento, al punto 352 della decisione controversa, ad infrazioni diverse da un’infrazione unica e continuata, senza tuttavia menzionare contatti individuali e bilaterali. 59 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente concluso che i punti e il dispositivo della decisione controversa erano coerenti. Le affermazioni delle ricorrenti sarebbero basate su una lettura erronea della sentenza impugnata. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe concluso, al punto 78 di tale sentenza, che ogni contatto bilaterale costituiva un’infrazione distinta. Esso si sarebbe limitato a ricordare, al punto 80 di detta sentenza, che l’allegato I della decisione controversa conteneva un elenco dei contatti che potevano costituire infrazioni. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe preso posizione, ai punti da 70 a 87 della medesima sentenza, né sulle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] né sulla questione se i contatti bilaterali costituissero effettivamente infrazioni distinte. In secondo luogo, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nessuna delle conclusioni enunciate ai punti da 80 a 84 della sentenza impugnata si fonda sulla premessa che i diversi contatti individuali accertati costituissero infrazioni distinte. Gli argomenti delle ricorrenti sarebbero quindi inoperanti. 2) Seconda censura della seconda parte del primo motivo 60 Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha altresì commesso vari errori di diritto ai punti da 76 a 79 della sentenza impugnata. In primo luogo, esso non avrebbe risposto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il punto 352 della decisione controversa non sarebbe sufficiente a corroborare il suo articolo 1. Il punto 76 di tale sentenza si limiterebbe a considerare che non sussiste alcuna incoerenza tra detto punto e tale articolo 1. In secondo luogo, il punto 77 di detta sentenza presupporrebbe che un’infrazione unica e continuata comporti necessariamente infrazioni distinte. In terzo luogo, il punto 78 della sentenza sarebbe viziato dalla medesima presunzione. Sarebbe, infatti, errato affermare che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 303 e 346 della decisione controversa, ha constatato che anche i contatti individuali violavano l’articolo 101 TFUE. In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe considerato la propria giurisprudenza relativa ad argomenti molto simili. 61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che a giusto titolo il Tribunale ha concluso che la decisione controversa non conteneva alcuna contraddizione. Esso avrebbe risposto alle allegazioni sottese alle censure delle ricorrenti e non sarebbe quindi stato tenuto a rispondere ad accuse di incoerenza dopo aver constatato l’assenza di qualsiasi incoerenza. 3) Terza censura della seconda parte del primo motivo 62 Al fine di respingere l’argomento dedotto in primo grado vertente su una motivazione insufficiente della decisione controversa, il Tribunale avrebbe commesso, ai punti da 80 a 82 e 85 della sentenza impugnata, diversi errori di diritto. 63 Al punto 80 di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe risposto alle censure delle ricorrenti. Infatti, la decisione controversa o il suo allegato I non conterrebbero conclusioni relative alle infrazioni distinte considerate all’articolo 1 di tale decisione. La circostanza che il Tribunale affermi che «la [OSCURATO:PERSONA] descrive chiaramente e in modo non ambiguo il funzionamento dell’intesa, l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ai comportamenti addebitati, nonché i responsabili dell’intesa» non sarebbe pertinente, in quanto tale affermazione verterebbe non su tali infrazioni distinte, bensì sull’infrazione unica e continuata. Pertanto, il Tribunale non risponderebbe all’argomento secondo cui, pur se letti congiuntamente, il punto 352 e l’articolo 1 della suddetta decisione mancano di chiarezza relativamente alla portata di dette infrazioni distinte. 64 Peraltro, l’affermazione contenuta al punto 81 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che queste stesse infrazioni distinte non implicano una qualificazione giuridica ulteriore idonea ad essere dettagliata non costituisce un difetto di motivazione di detta decisione contrastante con la giurisprudenza, si baserebbe sulla premessa errata secondo cui la qualificazione come infrazione unica e continuata presuppone essa stessa un insieme di comportamenti o di infrazioni. 65 Al punto 82 di tale sentenza, il Tribunale commetterebbe un altro errore là dove afferma che, nella decisione controversa, le infrazioni distinte corrispondono ai diversi contatti bilaterali dedotti, quando invece tale decisione non qualificherebbe tali contatti. 66 Al punto 85 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe frainteso l’atto di ricorso, che avrebbe interpretato nel senso che esso esponeva argomenti dettagliati sui diversi contatti, così dimostrando che la decisione controversa conteneva una motivazione sufficiente e che le ricorrenti erano state messe in condizione di difendersi efficacemente. 67 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente concluso che essa aveva rispettato l’obbligo di motivazione. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente fuori tema, privi di senso o chiaramente secondari. Ai punti da 80 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente concluso che la decisione controversa specificava a sufficienza gli elementi pertinenti e indicava chiaramente la natura e la portata del comportamento addebitato alle ricorrenti, il modo in cui l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applicava a quest’ultimo e gli elementi di prova sottesi. In secondo luogo, sussisterebbe solo una differenza di grado tra la constatazione di infrazioni semplici e quella di un’infrazione unica e continuata. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata tenuta a fornire una motivazione più dettagliata, dal momento che la constatazione di infrazioni distinte sarebbe solo una conclusione incidentale che riveste un’importanza secondaria rispetto alla constatazione principale di un’infrazione unica e continuata. In terzo luogo, le ricorrenti opererebbero una distinzione artificiosa tra l’infrazione unica e continuata e le infrazioni distinte che la compongono. Dato che tali infrazioni riguarderebbero esattamente gli stessi fatti e gli stessi elementi di prova, l’argomentazione delle ricorrenti relativa ai diversi contatti individuali servirebbe a censurare tanto la constatazione di un’infrazione unica e continuata quanto quella di infrazioni distinte. 2. Giudizio della Corte 68 Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale diversi errori di diritto in quanto esso ha confermato che l’infrazione unica e continuata era composta da più infrazioni distinte e che tale qualifica duale, accolta nella decisione controversa, è stata concretamente presentata nella comunicazione degli addebiti ed è stata debitamente motivata in tale decisione. 69 A tale riguardo, occorre rilevare che, all’articolo 1, lettera e), della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza constatato, da un lato, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, l’esistenza di «più infrazioni distinte» che compongono tale infrazione. 70 In tale contesto, si deve altresì rilevare che il primo motivo è diretto a contestare unicamente la valutazione, da parte del Tribunale, di quest’ultima constatazione, relativa all’esistenza di più infrazioni distinte. Per contro, tale motivo non verte sulla sua valutazione della conclusione, contenuta in tale disposizione, secondo la quale le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata. 71 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché nel caso di specie quest’ultima ha fondato la decisione controversa su due constatazioni di infrazione distinte, detto motivo non può, a priori, essere respinto in quanto inoperante. a) Osservazioni preliminari 72 Da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 73 Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 74 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata non richiede la sua partecipazione diretta all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono detta infrazione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 75 È alla luce di tali elementi che occorre esaminare il primo motivo. b) Sulla prima parte del primo motivo 76 Con la prima parte del loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto che lo hanno indotto a dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i loro diritti della difesa. In primo luogo, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente giudicato che la nozione di infrazione unica e continuata presuppone l’esistenza di infrazioni distinte di minore importanza. In secondo luogo, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che le conclusioni finali di una decisione non devono necessariamente corrispondere in ogni punto alla qualificazione intermedia della comunicazione degli addebiti, omettendo di precisare che tale libertà di qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] è giustificata unicamente per tener conto delle osservazioni delle parti e non per introdurre constatazioni ulteriori. In terzo luogo, ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente osservato che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato la constatazione di infrazioni diverse dall’infrazione unica e continuata. 77 A tale proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che la nozione di «infrazione unica e continuata» presuppone un insieme di comportamenti che potrebbero altresì costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Sebbene un insieme di comportamenti possa essere qualificato, alle condizioni enunciate ai punti 72 e 73 della presente sentenza, come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta a tale disposizione. Infatti, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora individuare e qualificare come tale ciascuno di detti comportamenti e fornire poi la prova del coinvolgimento dell’impresa interessata cui sono imputati. 78 In tal senso, la Corte ha già dichiarato che una siffatta separazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestata ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P , EU:C:2012:778 , punto 46 ). 79 In secondo luogo, per quanto riguarda i diritti della difesa, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto di tali diritti in qualsiasi procedimento idoneo a concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che deve essere pienamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 80 Il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che concretizza il principio fondamentale del diritto dell’Unione, che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione. Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 81 Vero è che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà di precisare, nella sua decisione finale, una qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, in via provvisoria, nella comunicazione degli addebiti, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013,SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti da 42 a 44 ). Tuttavia, ciò implica che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad enunciare qualsiasi qualificazione giuridica dei fatti che intende prendere in considerazione nella sua decisione finale. 82 Ne deriva che i diritti della difesa dell’impresa interessata risultano violati a causa dell’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale unicamente a condizione che un addebito figurante nella stessa non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di tale comunicazione di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a loro carico. 83 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in tale comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte. 84 Ai punti da 50 a 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Esso ha poi ricordato, ai punti 55 e 56 di tale sentenza, taluni aspetti della nozione di «infrazione unica e continuata» e, in particolare, che tale nozione presuppone un insieme di condotte adottate da varie imprese per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale. 85 Tuttavia, alla luce di quanto esposto al punto 83 della presente sentenza, il Tribunale non poteva dedurre, al punto 57 della sentenza impugnata, che la nozione stessa di «infrazione unica e continuata» presuppone una «serie di condotte o di infrazioni» e che le ricorrenti non potevano sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse incluso una qualificazione giuridica ulteriore all’articolo 1 della decisione controversa, ritenendo, oltre all’infrazione unica e continuata, che quest’ultima fosse composta da varie «infrazioni distinte». Infatti, una siffatta conclusione si basa sull’erronea premessa che ciascuna delle condotte rientranti in un’infrazione unica e continuata costituisca un’infrazione distinta, il che non è necessariamente vero in tutti i casi. 86 Analogamente, sebbene il Tribunale abbia correttamente ricordato, al punto 53 della sentenza impugnata, i principi relativi al rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento diretto a constatare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come ha fatto anche, in sostanza, al punto 59 di tale sentenza, esso non poteva dedurne che la mera evocazione, nella comunicazione degli addebiti, della possibilità di qualificare le condotte considerate come «infrazioni distinte» fosse sufficiente alla luce dei requisiti richiamati ai punti da 77 a 83 della presente sentenza. 87 In particolare, la mera evocazione, nella comunicazione degli addebiti, della possibilità di una siffatta qualificazione come «infrazioni distinte», nell’ambito di un’analisi relativa ad un’infrazione unica e continuata, non può essere sufficiente per consentire all’impresa interessata di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico in merito a tali infrazioni distinte. 88 Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Infatti, le ricorrenti non potevano comprendere, in mancanza di qualsiasi indicazione chiara nella comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva perseguirle non solo a titolo dell’infrazione unica e continuata addotta in tale comunicazione, ma anche di varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali menzionati in quest’ultima. 89 Ne consegue che il Tribunale non poteva, senza con ciò incorrere in un errore di diritto, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa delle ricorrenti, dal momento che la comunicazione degli addebiti non conteneva gli elementi essenziali della contestazione mossa nei loro confronti, per quanto riguarda tali infrazioni distinte, in particolare la qualificazione prevista per le condotte loro contestate. 90 Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere accolta. c) Sulla seconda parte del primo motivo 91 Con la seconda parte del loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto che l’hanno indotto a dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sviluppato una motivazione contraddittoria e insufficiente nella decisione controversa. Ai punti da 76 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe, in primo luogo, partito dal presupposto che un’infrazione unica e continuata sia necessariamente costituita da singole infrazioni. In secondo luogo, esso avrebbe, altresì, sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] considerando che i diversi contatti individuali di cui è causa costituivano infrazioni distinte. In terzo luogo, esso non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione di respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui il punto 352 e l’articolo 1 della decisione controversa difettavano di chiarezza sotto il profilo della portata di tali infrazioni distinte. 92 A tale proposito, occorre prima di tutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi posti dall’articolo 296 TFUE deve essere effettuato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Icap e a., C‑39/18 P , EU:C:2019:584 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 93 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑626/13 P , EU:C:2017:54 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 94 In terzo luogo, come è stato ricordato nell’ambito dell’esame della prima parte del primo motivo, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] qualifica un insieme di comportamenti come infrazione unica e continuata non si può dedurre che ciascuno di tali comportamenti, di per sé e considerato isolatamente, debba necessariamente essere qualificato come infrazione distinta. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] decide di qualificare come tali i comportamenti di cui trattasi e di imputarli alle ricorrenti, essa deve ancora esaminarli individualmente e dimostrare il loro carattere illecito nonché il coinvolgimento delle ricorrenti in ciascuno di detti comportamenti. 95 Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende contestare alle ricorrenti di aver partecipato non solo ad un’«infrazione unica e continuata», ma anche a più infrazioni distinte corrispondenti a comportamenti che compongono tale infrazione, essa deve precisare e motivare la qualificazione giuridica di infrazione distinta che essa attribuisce a ciascuno di tali comportamenti. 96 Nel caso di specie, il Tribunale ha implicitamente dichiarato, ai punti da 76 a 78, 81 e 82 della sentenza impugnata, che un’infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da singole infrazioni. Infatti, esso ha affermato, al punto 76 di tale sentenza, che la nozione stessa di «infrazione unica e continuata presuppone una serie di condotte o di infrazioni» e ne ha dedotto, senza ulteriori precisazioni, che le infrazioni distinte considerate all’articolo 1 della decisione controversa non costituivano pertanto una qualificazione giuridica ulteriore. Tale confusione tra i termini «infrazione» e «condotta» si riscontra anche ai punti 78, 81 e 82 di detta sentenza. 97 Siffatta confusione ha indotto il Tribunale a considerare, ai punti da 82 a 84 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente motivato la sua decisione, sebbene dalla decisione controversa non risulti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia qualificato ciascuno dei contatti bilaterali in questione come infrazioni distinte. 98 Orbene, così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la motivazione della constatazione di varie infrazioni distinte che le ricorrenti avrebbero commesso, quale figura al punto 352 di tale decisione, non è sufficiente. Così, da tale punto risulta che, sulla base dei fatti descritti nella sezione 4 e nell’allegato I di tale decisione, qualsiasi aspetto del comportamento nei confronti di qualsiasi insieme (o di più insiemi) di contatti bilaterali ha avuto per oggetto la restrizione della concorrenza e costituisce pertanto una violazione dell’articolo 101 TFUE, senza, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse le ragioni per le quali, a suo avviso, occorreva imputare alle ricorrenti ciascuno dei comportamenti ad esse addebitati non solo a titolo di un’«infrazione unica e continuata», ma anche a quello di varie infrazioni distinte dell’articolo 101 TFUE. 99 Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione controversa mediante la considerazione che le ricorrenti avevano, oltre alla loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, partecipato anche a varie infrazioni distinte. 100 Pertanto, la seconda parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il motivo di ricorso nella sua interezza devono essere accolti. B. Sul secondo motivo 101 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nel determinare il criterio giuridico applicabile per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Tale motivo si articola in due parti. 1. Sulla prima parte del secondo motivo a) Argomenti delle parti 102 Con la prima parte del loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che i punti 123, 205 e 206 della sentenza impugnata sono inficiati da un errore di diritto riguardante il criterio giuridico applicabile per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 103 Ivi, il Tribunale affermerebbe erroneamente che non è necessario verificare se i comportamenti addebitati presentino un nesso di complementarità per poterli qualificare come infrazione unica e continuata. Orbene, una siffatta affermazione sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale un nesso di complementarità costituisce una condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di una siffatta infrazione, ogniqualvolta non esista alcuna prova diretta di un piano formale che colleghi le diverse componenti dell’infrazione. La sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:866 ), sulla quale si basa il Tribunale, riguarderebbe fatti diversi da quelli della presente causa, dal momento che i partecipanti al cartello esaminato nella causa che ha dato luogo a tale sentenza avevano sottoscritto in anticipo e per iscritto un piano formale. Parimenti, le sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑642/13 P , EU:C:2017:58 ), e del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑644/13 P , EU:C:2017:59 ) si inserirebbero in un contesto di fatto diverso da quello della presente causa. 104 Secondo la giurisprudenza menzionata dalle ricorrenti, semplici somiglianze tra diversi insiemi di comportamenti non sarebbero sufficienti a dimostrare un’infrazione unica e continuata. Occorrerebbe ancora dimostrare la loro complementarità e le loro interazioni. 105 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del secondo motivo è infondata. b) Giudizio della Corte 106 Con la prima parte del loro secondo motivo, sostanzialmente le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato che semplici somiglianze tra diversi insiemi di comportamenti erano sufficienti a dimostrare l’infrazione unica e continuata, senza che fosse necessario dimostrare una complementarità e interazioni fra gli stessi. 107 A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un «unico obiettivo». Invece, la condizione relativa alla nozione di obiettivo unico implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑644/13 P , EU:C:2017:59 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 108 Da tale giurisprudenza della Corte non si può dedurre che essa si applichi solo a situazioni in cui esista una prova diretta di un piano formale che colleghi le diverse componenti di un’infrazione e che, in mancanza di tali prove, un siffatto rapporto di complementarità sia una condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di una siffatta infrazione. Infatti, nelle sentenze menzionate al punto 103 della presente sentenza, la Corte ha, al contrario, fornito precisazioni aventi portata generale e che si applicano a tutte le infrazioni uniche e continuate, a prescindere dalle modalità di fatto di attuazione di queste ultime. 109 L’argomento delle ricorrenti si basa, quindi, su una lettura erronea della giurisprudenza della Corte. 110 Ai punti 205 e 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il criterio determinante l’esistenza di un’infrazione unica e continuata è quello secondo cui le diverse condotte che fanno parte dell’infrazione rientrano in un «piano d’insieme» che persegue un unico obiettivo. A tale proposito, esso ha precisato che non è necessario verificare se detti comportamenti presentino un nesso di complementarità per qualificarli come infrazione unica e continuata. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di non essersi conformato alla giurisprudenza della Corte. 111 La prima parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata. 2. Sulla seconda parte del secondo motivo a) Argomenti delle parti 112 Con la seconda parte del loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale errori di diritto riguardanti l’esistenza di un piano d’insieme o di un’infrazione unica e continuata. Quest’ultimo, nella sentenza impugnata, avrebbe applicato erroneamente il criterio giuridico pertinente elaborato dalle sentenze del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:866 ), del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑642/13 P , EU:C:2017:58 ) e del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑644/13 P , EU:C:2017:59 ). 113 Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti da 209 a 213 della sentenza impugnata, che le somiglianze tra i comportamenti addebitati costituivano criteri pertinenti e sufficienti per caratterizzare un’infrazione unica e continuata e che l’esistenza di un nesso di complementarità non costituiva una condizione necessaria al riguardo. Orbene, le ricorrenti ritengono che, sebbene la somiglianza tra i comportamenti sia un criterio pertinente, essa non sarebbe sufficiente e soltanto l’esistenza di un nesso del genere potrebbe dimostrare, in assenza di prova diretta di un’interazione o di un piano formale stabilito in anticipo, l’esistenza di una siffatta infrazione. 114 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la seconda parte del secondo motivo debba essere respinta in quanto infondata. b) Giudizio della Corte 115 Con la seconda parte del loro secondo motivo le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 209 a 213 della sentenza impugnata, che le somiglianze fra i comportamenti costituiscono criteri pertinenti e sufficienti per caratterizzare un’infrazione unica e continuata e che l’esistenza di un nesso di complementarità fra tali comportamenti non sarebbe una condizione necessaria a tal riguardo. 116 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di dimostrare l’esistenza di un obiettivo comune a diversi comportamenti qualificabili, congiuntamente, come infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare diversi elementi oggettivi, quali la somiglianza dell’attuazione degli accordi collusivi in questione nonché le sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑642/13 P , EU:C:2017:58 , punto 62 ). 117 Orbene, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, al punto 209 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato che i diversi contatti collusivi riguardavano lo stesso prodotto, avevano un contenuto simile, implicavano in larga misura le stesse parti, avevano la stessa portata geografica e perseguivano lo stesso obiettivo e che essa ne aveva concluso che tali diversi elementi oggettivi costituivano indizi pertinenti per dimostrare l’esistenza di un piano complessivo. 118 Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 212 della sentenza impugnata, che le somiglianze tra i comportamenti contestati sono criteri pertinenti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Esso ha precisato che sono altresì pertinenti altri criteri, quali l’identità delle persone fisiche coinvolte o ancora quella dell’ambito di applicazione geografico delle pratiche di cui trattasi. 119 Pertanto, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non ha dichiarato che talune somiglianze tra i comportamenti in questione erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, bensì che tali somiglianze costituivano soltanto alcuni dei vari criteri per dimostrare l’esistenza di un piano d’insieme, il quale rappresenta una delle condizioni per caratterizzare una siffatta infrazione. 120 Pertanto, al punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che le somiglianze invocate dalle ricorrenti costituivano criteri pertinenti al fine di determinare se i diversi comportamenti facenti parte dell’infrazione unica e continuata partecipavano ad un piano d’insieme diretto ad un unico obiettivo, senza che fosse necessario stabilire una sorta di «sinergia tra i comportamenti addebitati». 121 Occorre, quindi, respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza in quanto anch’esso infondato. C. Sul terzo motivo 1. Argomenti delle parti 122 Con il loro terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i loro diritti della difesa introducendo, nella decisione controversa, un nuovo criterio essenziale, vale a dire quello del nesso di complementarietà tra i comportamenti contestati, al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, quando invece tale criterio non era stato esposto nella comunicazione degli addebiti ed esse non avevano avuto l’opportunità di formulare osservazioni in merito allo stesso prima dell’adozione di tale decisione. 123 Orbene, il Tribunale avrebbe considerato, in primo luogo, ai punti da 120 a 125 di tale sentenza, che un siffatto nesso non costituiva un criterio essenziale per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, in secondo luogo, ai punti da 126 a 130 della medesima sentenza, che l’introduzione di tale elemento nuovo nella decisione controversa non violava i diritti della difesa delle ricorrenti, poiché la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non doveva necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti. 124 Riguardo a quest’ultima considerazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio giuridico pertinente per valutare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa. Infatti, a loro avviso, le divergenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] possono riguardare soltanto argomenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo dai destinatari di tale comunicazione. Ingiustamente, dunque, il Tribunale avrebbe dichiarato che un’analisi determinante e una profonda modifica dell’approccio seguito nella comunicazione degli addebiti potevano essere legittimamente introdotte nella decisione controversa al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. 125 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo deve essere respinto in quanto o inoperante o infondato. 2. Giudizio della Corte 126 Con il loro terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, un errore di diritto nel respingere la loro censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i loro diritti della difesa quando aveva utilizzato per la prima volta il criterio del nesso di complementarietà tra i comportamenti addebitati nella fase della decisione controversa. 127 A tale proposito, occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti. Secondo una giurisprudenza costante, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Questa indicazione, tuttavia, può farsi in modo sommario e la decisione in seguito adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] non deve necessariamente riprodurre l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑165/19 P , EU:C:2021:239 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 128 Da ciò discende che, poiché la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata per il solo motivo che le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa. Pertanto, si deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare detta qualificazione nella sua decisione finale, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto sia in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che tale istituzione si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa (sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑165/19 P , EU:C:2021:239 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 129 Orbene, ai punti da 120 a 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i loro diritti della difesa avendo dimostrato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata sulla base di un nuovo criterio essenziale, ossia quello del nesso di complementarità tra i comportamenti asseriti, senza aver menzionato tale criterio nella comunicazione degli addebiti. 130 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte, ricordata al punto 107 della presente sentenza, secondo la quale non è necessario verificare se i comportamenti di cui trattasi presentino un nesso di complementarità per poterli qualificare, congiuntamente, come infrazione unica e continuata. Esso ne ha dedotto, ai punti 124 e 125 della sentenza impugnata, che un siffatto nesso di complementarità non costituiva un elemento essenziale, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 127 della presente sentenza, e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad analizzare tale nesso nella comunicazione degli addebiti. 131 Ne consegue che, in tal modo, il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza della Corte e non può essergli contestato di aver commesso l’errore di diritto dedotto. 132 Pertanto il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato. D. Sul quarto motivo 133 Con il loro quarto motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale una violazione di forme essenziali, un difetto di motivazione per quanto riguarda il rigetto del secondo motivo da esse dedotto in primo grado, vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché errori di valutazione delle condizioni di ricevibilità degli elementi di prova. 134 Con il suddetto secondo motivo, le ricorrenti facevano valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la propria «competenza interna», in quanto, nella decisione controversa, essa non aveva dimostrato che il loro comportamento aveva pregiudicato il commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, cosicché essa non era competente ad infliggere loro un’ammenda ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 169, 173 e 177 della stessa, il Tribunale avrebbe respinto tale motivo, considerando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato la sua «competenza esterna» in base al criterio dell’«attuazione», in quanto le UDO erano state vendute nel SEE. 135 Il quarto motivo si suddivide in tre parti. 1. Sulla prima parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 136 La prima parte del quarto motivo verte su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata riguardo al secondo motivo dedotto in primo grado dalle ricorrenti, vertente su un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Per quanto riguarda la prima parte di tale secondo motivo, relativa alla deduzione della mancanza della prova relativa all’incidenza dell’intesa sul commercio tra gli Stati membri, il Tribunale non avrebbe risposto agli argomenti delle ricorrenti e si sarebbe focalizzato, per respingerli, sul criterio erroneo di competenza, vale a dire quello dell’attuazione. 137 Orbene, il criterio della competenza esterna e il criterio della competenza interna non si escluderebbero a vicenda. Il criterio della competenza esterna sarebbe un prerequisito per applicare l’articolo 101 TFUE, qualora il comportamento censurabile si verifichi al di fuori dell’Unione o del SEE. Tuttavia, quand’anche tale criterio fosse soddisfatto, spetterebbe ancora alla [OSCURATO:PERSONA] determinare se il comportamento di cui trattasi sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. 138 Le ricorrenti hanno sostenuto in primo grado che, in assenza di prove sufficienti del commercio di UDO tra gli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che il commercio tra gli Stati membri fosse stato pregiudicato ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere a tali argomenti e si sarebbe limitato a motivazioni illogiche o non fondate, in quanto avrebbe ignorato la mancanza di prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe confuso, al punto 174 della sentenza impugnata, l’esistenza di vendite alla Dell e alla HP nel SEE con possibili vendite di UDO all’interno del SEE. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del quarto motivo sia infondata. b) Giudizio della Corte 140 Con la prima parte del loro quarto motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale un difetto di motivazione in risposta al loro motivo dedotto in primo grado vertente su una mancanza di competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo non avrebbe risposto ai loro argomenti e si sarebbe focalizzato, per respingerli, sul criterio erroneo di competenza. 141 Come ricordato al punto 92 della presente sentenza, da un lato, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. 142 Dall’altro lato, secondo una costante giurisprudenza, perché sia ritenuta soddisfatta la condizione secondo la quale un accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere tale da pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia sufficientemente probabile che tale accordo sia atto ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sui flussi di scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che esso possa nuocere al conseguimento di un mercato unico fra gli Stati membri. Tale influenza non deve, inoltre, essere insignificante (sentenza del 16 luglio 2015, ING Pensii, C‑172/14 , EU:C:2015:484 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 143 A tale proposito, occorre rilevare che, ai punti da 170 a 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i destinatari della decisione controversa avevano fornito UDO ai loro clienti Dell e HP, che erano stabiliti in diversi Stati membri. Orbene, anche se tali elementi sono stati dedotti nell’ambito della valutazione del criterio detto dell’«attuazione», le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere che questi ultimi erano sufficienti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che il commercio tra Stati membri poteva subire un pregiudizio, tanto più che il Tribunale ha poi analizzato, ai punti da 179 a 191 di tale sentenza, la censura delle ricorrenti relativa a una mancata valutazione del carattere sensibile dell’incidenza dell’intesa di cui trattasi sul commercio tra Stati membri. Nel respingere tale censura, il Tribunale ha espressamente dichiarato, al punto 187 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva soddisfatto il criterio dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, previsto al paragrafo 53 delle linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, C 101, pag. 81 ). 144 Ne consegue che la motivazione del Tribunale, benché implicita, ha consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto la prima parte del secondo motivo del loro ricorso in primo grado. 145 La prima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata. 2. Sulla seconda parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 146 Con la seconda parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha considerato che gli elementi di prova relativi alla condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in primo grado, nel suo controricorso, erano ricevibili, in quanto, in particolare, tali elementi erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. 147 Al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe osservato che gli elementi di prova dedotti per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nel suo controricorso a sostegno delle sue conclusioni relative alla suddetta condizione erano ricevibili. Secondo il Tribunale, tali elementi sarebbero stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. 148 In primo luogo, quest’ultima non conterrebbe alcuna conclusione sulla questione del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale, alcuni dei documenti invocati in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero citati nella comunicazione degli addebiti a sostegno della sua conclusione relativa alla sua competenza. Alcuni di essi non sarebbero menzionati. Altri sarebbero menzionati solo nella comunicazione degli addebiti, ma non nella decisione controversa, il che significherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non li considerava più rilevanti. Altri ancora sarebbero menzionati nella comunicazione degli addebiti e nella decisione controversa, ma in sviluppi privi di nesso con la valutazione della condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. 149 Orbene, la Corte avrebbe dichiarato che anche i documenti di cui un’impresa incriminata è già al corrente non possono essere validamente citati in una decisione se non sono stati precedentemente menzionati ed esaminati nella comunicazione degli addebiti. 150 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda parte del quarto motivo è infondata e, in ogni caso, inoperante. b) Giudizio della Corte 151 Con la seconda parte del loro quarto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 176 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova dedotti in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso a sostegno delle sue conclusioni relative alla condizione dell’idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri erano ricevibili, quando invece tali elementi di prova erano dedotti per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 152 A tale proposito, occorre osservare che dal punto 170 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, sulla base dei punti 53, 270 e da 464 a 468 della decisione controversa, ha confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente detta condizione. Orbene, dato che gli elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e considerati dalle ricorrenti sono quelli menzionati dal Tribunale ai punti 171 e 172 di tale sentenza, è necessario constatare che essi presentano un carattere sovrabbondante rispetto alla motivazione esposta nel suddetto punto 170, e che, pertanto, la seconda parte del quarto motivo deve essere considerata inoperante. 3. Sulla terza parte del quarto motivo a) Argomenti delle parti 153 Con la terza parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che gli «elementi di prova» dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sono irricevibili, privi di pertinenza e insufficienti. Tale terza parte verte sugli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe rilevante solo nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata. 154 In primo luogo, gli elementi di prova relativi alla Dell sarebbero privi di pertinenza per i motivi dedotti al punto 46 della replica dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, la circostanza che la HP avesse uffici di vendita nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe priva di pertinenza per i motivi dedotti al punto 47 di detta memoria. In terzo luogo, gli elementi di prova citati nelle note a piè di pagina 74 e 75 del controricorso, confermerebbero semplicemente una circostanza che non viene contestata, ovvero che le imprese interessate rifornivano la Dell e la HP nel SEE con UDO provenienti dall’esterno del SEE. In quarto luogo, alla nota 25 a piè di pagina della controreplica dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] citerebbe un passaggio diverso del medesimo documento ID 1412/4 citato alla nota 74 a piè di pagina del controricorso. Tale documento sarebbe invocato nella controreplica per dimostrare una conclusione che non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti o nella decisione controversa. Pertanto, tale nuova conclusione a sostegno della legittimità della decisione controversa sarebbe irricevibile nell’ambito del ricorso e occorrerebbe considerare il documento in questione come irricevibile. In quinto luogo, gli elementi di prova citati nella nota 76 a piè di pagina del controricorso sarebbero del tutto privi di pertinenza. Essi riguarderebbero vendite su un segmento diverso del mercato riguardante clienti diversi dalla Dell e dalla HP che esulerebbero dall’ambito del comportamento di cui è causa. 155 Per quanto riguarda le prove citate per la prima volta nella nota a piè di pagina 26 della controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] estrarrebbe dal fascicolo un documento che, a suo avviso, indicherebbe che taluni fornitori di UDO che rifornivano la HP erano stabiliti nel SEE, il che dimostrerebbe l’esistenza di un commercio all’interno del SEE. Tale documento non sarebbe ricevibile, in particolare perché non sarebbe menzionato né esaminato nella comunicazione degli addebiti o nella decisione controversa ai fini della dimostrazione di un effetto sul commercio all’interno del SEE. 156 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la terza parte del secondo motivo è infondata. b) Giudizio della Corte 157 Con la terza parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che gli «elementi di prova» dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sono irricevibili, privi di pertinenza e insufficienti. Tale terza parte verte sugli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe rilevante solo nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata. 158 Orbene, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, un motivo sollevato per la prima volta nell’ambito del procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte dev’essere respinto in quanto irricevibile. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi dinanzi ad esso discussi. Orbene, consentire a una parte di sollevare in tale ambito un motivo da essa non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a permetterle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 159 La terza parte del quarto motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile. Pertanto, tale motivo deve essere integralmente respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante, e in parte infondato. VI. Sull’annullamento della sentenza impugnata 160 Dai punti da 76 a 100 della presente sentenza risulta che il Tribunale, avendo dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa delle ricorrenti e aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione controversa quando aveva considerato che le ricorrenti, oltre alla loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, avevano altresì partecipato a più infrazioni distinte, ha commesso un errore di diritto. 161 Ciò considerato, occorre annullare la sentenza impugnata. VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 162 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 163 Nella specie, occorre statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente. 164 Come risulta dal punto 34 della presente sentenza, le ricorrenti hanno sollevato, dinanzi al Tribunale, nove motivi. 165 Con il primo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che, avendo affermato per la prima volta nella decisione controversa che esse avevano partecipato a diverse infrazioni distinte che compongono l’infrazione unica e continuata loro imputata, senza averlo dedotto nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i loro diritti della difesa. Tale decisione sarebbe altresì viziata da un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non vi ha indicato le ragioni per le quali essa ha ritenuto che le ricorrenti avessero partecipato a tali infrazioni distinte. 166 In merito alla censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, si deve considerare che, per i motivi esposti ai punti da 91 a 99 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato la sua decisione per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti a dette infrazioni distinte. 167 Pertanto, il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso deve essere accolto nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente motivato la decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti alle medesime infrazioni distinte. 168 Tenuto conto di quanto precede, alla luce di quanto precisato ai punti da 68 a 71 della presente sentenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti nell’ambito di tale primo motivo, l’articolo 1, lettera e), di tale decisione deve essere annullato nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte. 169 Con il secondo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non è competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Esse sostengono, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra nella decisione controversa che il comportamento loro addebitato abbia pregiudicato il commercio tra gli Stati membri e che, di conseguenza, essa non è competente ad infliggere loro un’ammenda ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 165 a 177 e da 181 a 190 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, questo secondo motivo deve essere respinto. 170 Con il terzo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti contestano che l’infrazione addebitata si sia estesa all’intero SEE, contrariamente a quanto indicato all’articolo 1 della decisione controversa. Esse fanno valere che la vendita di UDO da parte dei partecipanti all’intesa si limitava alla Dell e alla HP, che hanno sede rispettivamente nei [OSCURATO:PERSONA] e in Germania. Esse sostengono che il luogo in cui i clienti acquistano i prodotti di cui trattasi è determinante per verificare se sia stata commessa un’infrazione. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 194 a 199 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale terzo motivo deve essere respinto. 171 Con il quarto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti contestano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Nell’ambito di una prima parte, esse fanno valere che la dimostrazione di un nesso di complementarità tra i diversi comportamenti anticoncorrenziali individuali è il criterio essenziale per dimostrare l’esistenza di una tale infrazione e che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a provare in modo giuridicamente sufficiente un simile nesso. Nell’ambito di una seconda parte, le ricorrenti contestano la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il comportamento legato alla Dell e alla HP ha dato luogo ad un’infrazione unica. In primo luogo, esse sostengono che i comportamenti relativi alla Dell e alla HP non perseguivano un unico scopo anticoncorrenziale, dato che queste ultime erano due clienti distinti. In secondo luogo, esse rilevano che il comportamento legato alla Dell non era complementare a quello relativo alla HP, poiché non vi è stata interazione tra le due. In terzo luogo, esse ritengono che le somiglianze elencate nella decisione controversa relative ai prodotti, al modus operandi, al contenuto e all’ambito di applicazione geografica non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un tale nesso. In quarto luogo, esse fanno valere che i comportamenti relativi alla Dell e alla HP riguardanti la durata, i partecipanti, i clienti, le persone fisiche coinvolte e le zone geografiche erano sostanzialmente diversi, contrariamente a quanto sarebbe stato indicato nella suddetta decisione. In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che gli elementi di prova dedotti nella decisione controversa sono insufficienti e non sono pertinenti per dimostrare una complementarietà dei comportamenti di cui è causa. 172 Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo, la Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 204 a 216 della sentenza impugnata, letto alla luce dei punti da 107 a 110 nonché da 116 a 120 della presente sentenza. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, la prima parte di tale motivo deve essere respinta. Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, la Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 220 a 240 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in questi ultimi punti, la seconda parte del medesimo motivo deve essere respinta. Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto nella sua interezza. 173 Con il quinto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere l’insieme dell’infrazione unica e continuata constatata nella decisione controversa nonché il coinvolgimento di tutti gli altri partecipanti. Di conseguenza, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non può imputare loro una partecipazione a siffatta infrazione, tale decisione deve essere annullata nella sua totalità per quanto le riguarda. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 246 a 277, da 280 a 345, nonché da 349 a 358 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, detto quinto motivo deve essere respinto. 174 Con il sesto motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la loro conoscenza dell’insieme degli elementi costitutivi dell’asserita intesa né quella del comportamento degli altri partecipanti all’intesa di cui trattasi a partire dal 23 giugno 2004. Esse osservano, a tale proposito, che esse potevano essere al corrente dell’obiettivo unico dell’intesa solo a partire dal 20 giugno 2006, data a partire dalla quale è stata loro imputata la responsabilità dei contatti relativi alla HP, e che, di conseguenza, la decisione controversa deve essere annullata nella sua interezza. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 362 a 373 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale sesto motivo deve essere respinto. 175 Con il settimo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i contatti bilaterali che le hanno asseritamente coinvolte nell’infrazione unica e continuata accertata costituissero accordi illeciti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Esse sostengono, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di una qualsivoglia comune volontà anticoncorrenziale per quanto riguarda ciascuno degli otto contatti bilaterali dedotti. Esse contestano, peraltro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su dichiarazioni delle imprese richiedenti clemenza, mettendo in discussione il valore probatorio di tali dichiarazioni nonché gli elementi di prova contemporanei ai fatti, in particolare i registri delle conversazioni telefoniche. Esse ritengono, infine, che tali contatti bilaterali contengano semplici scambi di informazioni e che, di conseguenza, l’ammenda loro inflitta debba essere ridotta. Tale riqualificazione del loro comportamento potrebbe, a loro avviso, comportare un’azione di risarcimento dei danni successiva. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 377 a 463 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale settimo motivo deve essere respinto. 176 Con l’ottavo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la durata dell’indagine è stata eccessiva tenuto conto del volume del fascicolo, del numero di parti coinvolte, del solo coinvolgimento di due clienti, della durata relativamente breve dell’infrazione unica e continuata asserita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di qualsiasi circostanza eccezionale tale da giustificare una lunga indagine. Esse ritengono che la constatazione di tale durata eccessiva debba comportare una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, di almeno il 5%. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 467 a 472 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in detti punti, tale ottavo motivo deve essere respinto. 177 Con il nono motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato in modo errato l’importo dell’ammenda loro inflitta. Tale motivo si suddivide in tre parti, relative, in primo luogo, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della circostanza che le ricorrenti siano imprese monoprodotto, in secondo luogo, al fatto che essa non avrebbe tenuto conto di altre circostanze che limiterebbero la gravità del comportamento individuale della [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, al fatto che essa non avrebbe correttamente valutato le circostanze particolari dell’infrazione di cui è causa ai fini della determinazione del coefficiente di gravità generale. La Corte fa propria la motivazione di cui ai punti da 477 a 485, da 489 a 497, e da 501 a 507 della sentenza impugnata. Pertanto, per le ragioni esposte in tali punti, tale nono motivo deve essere respinto. 178 Per quanto riguarda l’importo dell’ammenda di cui all’articolo 2, lettera e), della decisione controversa, la Corte considera che nessuno degli elementi di cui le ricorrenti si sono avvalse nell’ambito della presente causa, né alcun motivo di ordine pubblico, giustifichi che essa si avvalga, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, della sua competenza estesa al merito per ridurre tale importo. 179 In tali circostanze, occorre annullare l’articolo 1, lettera e), della decisione controversa, nella parte in cui constata che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a più infrazioni distinte, e respingere il ricorso quanto al resto. Sulle spese 180 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 181 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. 182 Nel caso di specie, le ricorrenti hanno chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese relative ai procedimenti di primo grado e di impugnazione e quest’ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi nell’ambito della presente impugnazione nonché, in parte, in primo grado. Le ricorrenti sono rimaste parzialmente soccombenti nei loro motivi in primo grado. Ciò premesso, la Corte ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado. Le ricorrenti sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑8/16 , EU:T:2019:522 ), è annullata. 2) L’articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 7135 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., avendo partecipato, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, a più infrazioni distinte, hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado. 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris