CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso diCapo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/11/2024 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Savona nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione Unico 2015 relativa all’annualità 2014, avvalendosi di tre fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per operazioni inesistenti per l’importo complessivo di euro 36.000, di cui euro 9.940 per IVA. 2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di norme processuali per la tardiva iscrizione del suo nome nel registro degli indagati con conseguente nullità del verbale di acquisizione di documenti del 31 marzo 2015 e del verbale di operazioni compiute in data 11 giugno 2015 dalla Guardia di finanza di Savona, nonché inutilizzabilità della relativa documentazione acquisita. Eccepisce altresì la mancanza di motivazione sul punto. Precisa che, in seguito alle intercettazioni telefoniche effettuate dal 14 novembre 2014 al 19 dicembre 2014, disposte in separato procedimento presso il Tribunale di Lucca, a carico di [OSCURATO:PERSONA], emittente le fatture in oggetto, vi erano tutti i presupposti per l’iscrizione nel registro degli indagati del suo nome e di quello della concorrente, in qualità di presunti utilizzatori delle fatture, asseritamente emesse per operazioni inesistenti. Invece, l’iscrizione del suo nome era avvenuta solo nel 2018, con illegittima dilatazione del termine per le indagini ma anche precludendogli le garanzie difensive. Sebbene devoluto, tale argomento difensivo era stato ignorato dalla Corte territoriale. Contesta in definitiva l’ingresso nel presente processo della documentazione acquisita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo lamenta la violazione di norme processuali con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento. Eccepisce anche la mancanza di motivazione. Insiste sul fatto che il presente procedimento si basava sugli stessi atti di indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene l’esistenzadelle intercettazioni fosse ben nota alla pubblica accusa ancor prima dell’iscrizione nel registro degli indagati, le registrazioni non si trovavano nel fascicolo del P.m., circostanza pacificamente emersa in primo grado. Sostiene che non era stato effettuato l’avviso prescritto ai sensi dell’art. 415- bis, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l’acquisizione delle intercettazioni non era stata fatta sai sensi dell’art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen. Solo nel corso del dibattimento, il P.m. aveva chiesto l’acquisizione delle registrazioni che erano state trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in data 11 novembre 2022, acquisite dalla Procura della Repubblica di Savona e consegnate al perito in data 14 novembre 2022, a operazioni peritali in corso. Precisa che la richiesta di trascrizione delle intercettazioni non valeva a sanare il mancato deposito delle intercettazioni integrali e lamenta la violazione del diritto di difesa e il fatto che non erano stati sentiti i verbalizzanti. Con il terzo eccepisce la violazione di legge per incompletezza delle indagini e uso indiscriminato delle presunzioni in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Nega la prova di una sua responsabilità. Ricorda che nessun teste aveva dichiarato di averlo visto relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA], non erano stati reperiti gli originali dei documenti, al momento dell’apertura del dibattimento la documentazione, così come le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, non erano nel fascicolo del P.m. Lamenta varie carenze probatorie. Precisa che il reato si perfezionava solo al momento del deposito della dichiarazione fiscale in cui le fatture erano state utilizzate mentre, prima di tale passaggio, era possibile ipotizzare solo un concorso in emissione di fatture false. Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen. richiesto in via subordinata, nonostante l’esiguità dell’importo. Presenta un motivo nuovo in cui insiste per la riqualificazione del fatto dal reato dell’art. 2 al reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ed eccepisce la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Il motivo, attinente alla tardiva iscrizione del ricorrente nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e alla conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, è inconsistente. La disciplina in tema di accertamento della tempestività delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, oggi prevista dall'art. 335-quater cod. proc. pen., non si applica, a norma dell'art. 88-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come inserito dall'art. 5- sexiesd.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del 30 dicembre 2022, nonché in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 12 cod. proc. pen. e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., anche quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, Romo, non mass.). Si applica dunque il regime previgente dell’art. 335 cod. proc. pen. per il quale l’eventuale ritardo nell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato non comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente (tra le più recenti, Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, Zavagli, Rv. 288293 – 01; Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130-01; ma si vedano più diffusamente Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 e Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248 – 01). A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la Corte di appello ha risposto allo specifico motivo di appello a pag. 12 e 13 della sentenza ove ha dato atto della documentazione entrata nel processo e rilevante ai fini della condanna. La documentazione è stata acquisita in altro processo ed è stata prodotta nel presente a supporto delle dichiarazioni testimoniali dei finanzieri. Il ricorrente non ha censurato il contenuto dei documenti né ne ha evidenziato la decisività ai fini dell’autosufficienza della sua doglianza né ha confutato le dichiarazioni degli operanti sull’attività d’indagine espletata. Non consta che le testimonianze siano state rese in violazione dei limiti di legge stabiliti dagli art. 194 e 195 cod. proc. pen. 1.2.Anche il secondo motivo, inerente all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche provenienti da altro procedimento, è inconsistente. Il ricorrente non ha contestato che il procedimento nel quale erano state disposte era connesso con questo, anzi, proprio partendo da tale presupposto e sempre seguendo la tesi dell’inutilizzabilità per tardiva iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati, ha svolto delle eccezioni formali sull’avviso di deposito, sulla presenza delle bobine, sulle trascrizioni integrali. E’ pacifico in giurisprudenza che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993-01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 – 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609-01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972 – 01). Il detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che - dichiarando l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art.268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate –ha amplia to i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen. (cfr. Corte cost. n. 336 del 2008). Più recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che l'omesso deposito del decreto autorizzativo delle intercettazioni disposte in altro procedimento non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare(Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579 - 02). [OSCURATO:SOCIETA], nel caso in esame, la Corte di appello ha ulteriormente evidenziato sempre a pag. 12 della sentenza che la trascrizione delle conversazioni è stata effettuata mediante perizia nel contraddittorio delle parti, con esclusione quindi diqualsivoglia lesione del diritto di difesa. 1.3. Il terzo motivo, relativo al malgoverno delle prove e al vizio di motivazione in ordine al proprio ruolo gestorio e all’utilizzo delle fatture, è fattuale e rivalutativo nonché reiterativo del motivo di appello già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con adeguata motivazione giuridica. Il ricorrente ha affermato che era solo un componente del consiglio di amministrazione della società; che non era responsabile della contabilità; che il maresciallo della Guardia di finanza non poteva riferire quanto appreso dal commercialista; che erano stati sentiti testi che avevano interesse a discolparsi o che nulla sapevano della contabilità della società o che non partecipavano ai consigli di amministrazione; che non vi erano prove (eliminate le intercettazioni inutilizzabili) dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; che le fatture passive del 2014 non eranostate reperite in originale e che non erano state effettuate indagini bancarie relative all’eventuale pagamento delle fatture; che non era certa la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse un evasore totale e che le operazioni erano inesistenti; che gli operanti della verifica fiscale di Savona nel 2017, tre anni dopo i fatti, avevano solo una conoscenza indiretta delle indagini effettuate da altri e avevano deposto consultando gli atti, nonostante l’opposizione. La Corte territoriale ha evidenziato che i testi avevano confermato il ruolo gestionale del [OSCURATO:PERSONA], peraltro socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e che dalle intercettazioni era emersa la frode fiscale perpetrata con [OSCURATO:PERSONA] che, da evasore totale, aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti di cui si era avvalso nella dichiarazione dei redditi. La contestazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno perché, a fronte della dichiarazione testimoniale del finanziere che aveva personalmente verificato in banca dati che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto inoperativo ed evasore totale, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il contrario. In generale, va ricordato che Sia il terzo motivo che il correlato motivo aggiunto sono dunque manifestamente infondati. 1.5. Immune da censure è la motivazione anche con riferimento al quarto motivo con cui il ricorrente ha contestato il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha espresso un giudizio di gravità del fatto, non tanto in merito all’entità dell’evasione, quanto piuttosto in relazione alle modalità di gestione fraudolente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente ha ammesso in ricorso che l’operazione era stata “un maldestro” tentativo di mettere in sicurezza la società per salvare i lavoratori, tentativo comunque infruttuoso perché la società era stata dichiarata fallita. Tale prospettazione finisce con il confermare il giudizio di gravità espresso dalla Corte territoriale che ha ben inquadrato il reato in un più ampio contesto fraudolento. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella de