CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3442-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6304/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva, con procedura catastale Docfa, l'attribuzione all'edificio, sito in Roma all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], foglio 8143, particella 279 sub 2, la categoria D/4 la rendita di C 46.778,00. L'Amministrazione finanziaria, con l'avviso di accertamento, notificato in data 26/11/2014, rideterminava la rendita elevandola ad C 107.537,00. 2. La contribuente impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dalla società e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva parzialmente l'appello e condannava l'appellata al pagamento delle spese processuali, rideterminando, sulla scorta degli accertamenti e delle conseguenti conclusioni della CTU, interamente recepite, la rendita catastale in C 60.045,59. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; la soc. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 03442 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 dPR nr 1142/1949, in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc ; si sostiene che la CTR, nel recepire le valutazioni compiute dal CTU che ha calcolato il valore dell'area nella misura del 10% del costo del fabbricato, si sarebbe discostata dalle indicazioni contenute nella circolare 6/2012 dell'Agenzia delle Entrate . 1.1 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione in merito alla condanna dell'Ufficio alle spese di lite. 2. Il primo motivo è, in primo luogo, inammissibile. 2.1 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura formulato come violazione o falsa applicazione di legge si risolvono in realtà in una critica ai valori di stima ( peraltro limitati alla sola area sulla quale insiste il fabbricato) indicati nella sentenza che ha recepito gli accertamenti della CTU la quale, a sua volta, ha tenuto conto di tutti i rilievi e le osservazioni mosse dal consulente di parte, con una valutazione che si sovrappone all'accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'attuale 360 comma 10 nr 5 cpc. 2.2 Il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto, secondo l'assunto dell'Ufficio, il CTU ha calcolato il costo dell'area su cui insiste il fabbricato in misura pari al 10°/o del costo del fabbricato in violazione della circolare nr 6/2012 dell'Agenzia delle Entrate la cui disposizione stabilisce che << quando non possa farsi una valutazione di dettaglio ovvero in assenza di dati storici il valore dell'area può essere stimato, di norma, nella misura non inferiore al 12% del costo di costruzione delle strutture».Tale regola troverebbe , quindi, applicazione alla Ric. 2020 n. 03442 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- presenza di una delle due condizioni di fatto e cioè : a) che non possa farsi una valutazione di dettaglio; b) che non vi siano dati storici cui attingere. 2.3 L'[OSCURATO:PERSONA] non ha, né provato, né tantomeno allegato la sussistenza di tali presupposti di fatto che giustificano il ricorso alla metodologia valutativa indicata dalla circolare. 3 D secondo motivo è anch'esso infondato 3.Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate Ric. 2020 n. 03442 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.1 Nel caso di specie la CTR ha spiegato le ragioni poste a base della statuizione sulle spese individuate nella 1\ soccombenza dell'Agenzia delle Entrate 3.2 La motivazione della sentenza impugnata appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta dalle gravi anomalie argomentative sopra individuate. Non si è quindi di fronte ad un'ipotesi di motivazione apparente, poiché la stessa non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 4 II ricorso va quindi rigettato. 5.Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 Ric. 2020 n. 03442 sez. MT - ud. 16-12-2021 -5- maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). PQM La Corte; rigetta il ricorso Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 3.000,00 per compensi oltre ad C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nell