CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 10221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto la violazione 337 cod. pen., essendosi al cospetto di una condotta colposa ed estemporanea, inidonea a integrare resistenza a pubblico ufficiale, con il secondo motivo la violazione artt. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., stante il carattere meramente colposo delle lesioni inferte, e l'erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., a causa della mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; Considerato che i primi due motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che congruamente ha argomentato il carattere volontario e oppositivo della condotta dell'imputata, e sollecitano un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva sulla base di due pregresse violazioni della detenzione domiciliare e, dunque, su una prognosi infausta di osservanza delle prescrizioni connesse alla sua applicazione; Rilevato che il motivo aggiunto proposto nella memoria depositata in data 4 febbraio 2026, relativo al vizio di motivazione in ordine alla idoneità della condotta accertata a incidere concretamente sull'azione del pubblico ufficiale è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato esame delle risultanze probatorie; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 fe