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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31649/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 25 settembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale deduce che il fatto per il quale è stato condannato deve essere riqualificato quale delitto ex art. 483 cod. pen., pur non essendo stato dedotto con l'atto di appello, è ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in quanto attinente alla corretta qualificazione giuridica del fatto; - che il motivo di ricorso è fondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 cod. pen.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all'acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (Sez. 5, n. 12447 del 23/02/2005, Esposito, Rv. 231690); - che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci per effetto della recidiva reiterata ex art. 161, ultimo comma cod. pen., è ampiamente decorso, essendo il reato stato commesso il 14 giugno 2010 e non essendo intervenute sospensioni di detto termine tali da impedire l'effetto estintivo; P.Q.M.

Riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 483 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 25 settembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale deduce che il fatto per il quale è stato condannato deve essere riqualificato quale delitto ex art. 483 cod. pen., pur non essendo stato dedotto con l'atto di appello, è ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in quanto attinente alla corretta qualificazione giuridica del fatto; - che il motivo di ricorso è fondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 cod. pen.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all'acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (Sez. 5, n. 12447 del 23/02/2005, Esposito, Rv. 231690); - che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci per effetto della recidiva reiterata ex art. 161, ultimo comma cod. pen., è ampiamente decorso, essendo il reato stato commesso il 14 giugno 2010 e non essendo intervenute sospensioni di detto termine tali da impedire l'effetto estintivo; P.Q.M. Riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 483 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
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