CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. -2Z5e [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16907/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni quattro ed euro 30.000,00 di multa e anni tre, mesi sei, e giorni venti di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.PR. n. 309 del 1990, commesso in Torvajanica il 14 marzo 2025 quando, in esito ad un controllo di polizia, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, GionfrankoRrahishta veniva trovato in possesso di tre pacchetti di sigaretta contenenti, in 48 confezioni termosaldate, 24,23 gr. di cocaina, mentre in un'abitazione, aperta con le chiavi in possesso di [OSCURATO:PERSONA], veniva trovato oltre un chilogrammo di cocaina, e la somma in contanti di circa novemila euro. Nell'appartamento veniva trovato anche il passaporto di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiedono l'annullamento della sentenza per vizi di violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto personalmente, denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità poiché la Corte appello avrebbe fatto erronea applicazione delle regole in materia di gravità indiziaria; 2.2. violazione di legge per la mancata applicazione della pena coincidente con il minimo edittale. La pena irrogata è ingiusta perché in contrasto con i principi costituzionali e legali (art. 133 cod. pen.) in materia. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.2.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione in punto di responsabilità per la ritenuta riconducibilità all'imputato dello stupefacente trovato nell'abitazione. I Giudici del merito, incorrendo anche nel vizio di travisamento della prova, avrebbero erroneamente ritenuto che le dichiarazioni confessorie dell'imputato fossero riconducibili a tutta la droga in sequestro sebbene egli avesse precisato, dopo un esordio iniziale, che la droga trovata in casa, detenuta in conto vendita come usuale negli ambienti che si occupano di traffico di stupefacenti, non gli apparteneva. Erroneamente, inoltre, erano state valorizzate le dichiarazioni del verbalizzante rese in sede di udienza di convalida dell'arresto, secondo le quali anche [OSCURATO:PERSONA] era stato notato, nei giorni precedenti all'arresto, uscire dall'appartamento di Torvajanica, sebbene il verbale di arresto facesse riferimento solo "all'anomalo flusso di cittadini di presumibile cittadinanza albanese" riscontrato nell'immobile. In tale contesto sarebbe stata, infine, valorizzata la presenza, nell'appartamento, del passaporto di [OSCURATO:PERSONA] che si era recato occasionalmente, dalla città di residenza a Pomezia per l'acquisto di droga e che / neppure aveva l'uso delle chiavi dell'immobile; 2.2.2. violazione di legge (art. 73, comma 5, d.PR. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione avendo la Corte denegato la riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi lieve valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente detenuto, 2quindi comprensivo anche del chilogrammo di cocaina, potendo, invece, quella detenuta indosso all'imputato essere ritenuta compatibile con la sussunzione in una condotta di spaccio di minore gravità; 2.2.3. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione per effetto del travisamento delle circostanze fattuali idonee a determinare un giudizio di minore offensività del fatto ai fini del contenimento della pena irrogata nel minimo edittale. La Corte di merito ha confermato la base fattuale di determinazione della pena (anni otto di reclusione ed euro 90.000, 00 di multa) sul presupposto della recidiva dell'imputato, esclusa già in primo grado. La motivazione sarebbe, dunque, erronea, perché fondata su un dato di fatto non sussistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Secondo le convergenti conclusioni delle sentenze di merito, anche la droga trovata nell'appartamento — oltre un chilogrammo di cocaina - era da ricondurre alla disponibilità dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva fatto un generico riferimento a tutta la droga sequestrata precisando che veniva detenuta in conto vendita. I Giudici del merito hanno, altresì, valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato, era stato visto uscire dall'abitafzIone anche nei giorni precedenti all'arresto, abitazione in cui era stato trovato, nello stesso cassetto in cui veniva sequestrato il denaro, anche il suo passaporto. Non veniva ritenuta attendibile la precisazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere detenuto, per venderla, solo la droga trovatagli addosso, che si era procurato in occasione del suo viaggio a Torvajanica, proveniente da Montalto di Castro, città in cui viveva a lavorava stabilmente. 3. Il ricorrente, attraverso il primo motivo di ricorso, propone alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi probatori già valutati dai Giudici del merito e correttamente sussunti nel reato di concorso in detenzione, con finalità di cessione, 3di tutta la droga caduta in sequestro, sia di quella trovata indosso al ricorrente al momento della perquisizione sia di quella trovata in casa, conclusione alla quale i Giudici del merito sono pervenuti valorizzando circostanze che denotano la comune disponibilità dello stupefacente e del denaro provento del traffico tenuto conto, / poiché in un unico cassetto della camera da letto venivano rinvenuti sia la somma di denaro sequestrata (oltre novemila euro) sia i documenti personali di entrambi gli imputati. La droga, inoltre, veniva confezionata sul tavolo da pranzo dell'abitazione e, quella già confezionata, presentava modalità di confezionamento e custodia (in un pacchetto di sigarette) simili a quella trovata indosso all'imputato, l'unico che al momento del controllo deteneva stupefacenti. Alla tesi sostenuta dall'imputato, secondo cui egli era venuto a Roma per un acquisto e che neppure spiega la ragione per cui detenesse indosso quella sequestrata in occasione del controllo, dal momento che non era in partenza avendo lasciato in casa i propri documenti personali, se ne contrappone, secondo la ragionevole ricostruzione dellou sentenzeLimpugnata l quella secondo cui egli deteneva, in una al correo [OSCURATO:PERSONA], tutta la droga, parte prelevata per la consegna e parte ancora da confezionare secondo necessità, tanto tenuto conto che proprio l'imputato era stato notato più volte uscire dall'abitazione. Le risultanze degli atti di indagine (verbali di perquisizione e sequestro e verbale di arresto) sono state criticamente e senza cadute logiche valutate dai Giudici del merito che hanno parimenti valorizzato le dichiarazioni rese / dall'imputato in sede di convalida, in cui ammetteva la detenzione di tutta la droga caduta in sequestro, dichiarazioni che, tuttavia, non costituiscono l'unico elemento di prova a suo carico poiché, invece, sono rilevanti e decisive le circostanze ulteriori di cui, come anticipato, il ricorrente propone una rilettura alternativa. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ostano alla riqualificazione del fatto in termini di spaccio di piccola entità il dato /quantitativo di droga e le modalità del fatto: la detenzione della droga sequestrata indosso al ricorrente al momento del controllo - divisa in dosi frazionate per la cessione - va necessariamente collegata alla disponibilità di tutta la droga caduta in sequestro che costituiva la "riserva" per preparare ulteriori e successive cessioni. 5. Le deduzioni difensive sul rigore del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. Va ricordato che è insindacabile in sede di legittimità la determinazione dell'entità della pena effettuata dal giudice di merito sulla base di una congrua motivazione che si riferisca ad uno degli elementi di cui all'art. 133 4cod. pen. ritenuto prevalente, come nel caso è avvenuto / alla stregua dell'ampia motivazione, sviluppata nella sentenza di primo grado, in cui si sottolineava, ai fini della determinazione della pena base, la estrema gravità del reato per il numero di dosi (oltre 5.000) ricavabili dalla droga caduta in sequestro. Già in primo grado, invece, valorizzando lo stato di incensuratezza del ricorrente e il suo comportamento processuale, erano state applicate le circostanze attenuanti generiche. Rileva la Corte che il motivo di appello sulla eccessività della pena era incentrato sulla incensuratezza dell'imputato che, ex se, era indeterminato con riguardo alle ragioni della sentenza di primo grado: ne consegue che la motivazione della sentenza di appello, che effettivamente richiama un precedente inesistente, non è inficiata di nullità non essendo stat ct indicatq,/ con riferimento alla sentenza di primo grado, la questione che si intendeva proporre al giudice di appello in merito alla pena irrogata e alle sue ragioni, incentrate, come si è detto, sulla gravità del fatto. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili P.Q.MLa Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 22 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] O. [OSCURATO:PERSONA].s\