CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 08065/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1875/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE di SIRACUSA n. 1948/2023 depositata il 31/10/2023 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato il 29/02/2024, di cui si è omessa comunicazione all’intimata, questa essendo rimasta tale; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, per essere rimasta tale l’intimata; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite, con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma,il 25/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]