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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22386/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente evidenziato la completezza del materiale probatorio a propria disposizione ai fini del decidere (si veda, in particolare, la pag. 4, sulle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e sull'assenza di giustificazioni, da parte dell'imputata, in ordine al lecito possesso dei documenti sequestrati) e, quindi, la non decisività dell'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); t rilevato altresì che, comunque, l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata stralciata, diversamente da quanto è stato indicato nel ricorso, non è stato revocato ma non era stato ammesso (vedi il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta anche eccentrico; ritenuto che il secondo e il terzo primo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i delitti di ricettazione in concorso a lei attribuiti non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati di ricettazione contestati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputata (si veda, in particolare, la pag. 4 sulle già menzionate risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e sull'assenza di giustificazioni, da parte dell'imputata, in ordine al lecito possesso dei documenti sequestrati); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01); che, nel caso in esame, gli attribuiti reati di ricettazione - accertati come commessi «fino a data anteriore e prossima» al mese di agosto 2012 - stante l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, si prescrivono in 10 anni (8 anni, corrispondenti al massimo della pena edittale + un quarto ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), ai quali vanno aggiunte le sospensioni della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado di due mesi per legittimo impedimento e di 64 giorni ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sicché la prescrizione è maturata nel dicembre del 2022, cioè successivamente all'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo (che è del 19/09/2022), con la conseguenza che essa non può, pertanto, essere rilevata; letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità dei reati di ricettazione non è consentito, avendo la Corte di merito verificato, con un accertamento in fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità, che i documenti acquistati o ricevuti dall'imputata provenivano dal presupposto delitto di furto degli stessi documenti o di appropriazione di cosa smarrita dei medesimi (reato, all'epoca dei fatti, non abrogato), con la conseguente configurabilità della ricettazione (quanto alla ricettazione di bene proveniente dal reato di cui all'art.647 cod. pen.: Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente evidenziato la completezza del materiale probatorio a propria disposizione ai fini del decidere (si veda, in particolare, la pag. 4, sulle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e sull'assenza di giustificazioni, da parte dell'imputata, in ordine al lecito possesso dei documenti sequestrati) e, quindi, la non decisività dell'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); t rilevato altresì che, comunque, l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata stralciata, diversamente da quanto è stato indicato nel ricorso, non è stato revocato ma non era stato ammesso (vedi il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta anche eccentrico; ritenuto che il secondo e il terzo primo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i delitti di ricettazione in concorso a lei attribuiti non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati di ricettazione contestati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputata (si veda, in particolare, la pag. 4 sulle già menzionate risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e sull'assenza di giustificazioni, da parte dell'imputata, in ordine al lecito possesso dei documenti sequestrati); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01); che, nel caso in esame, gli attribuiti reati di ricettazione - accertati come commessi «fino a data anteriore e prossima» al mese di agosto 2012 - stante l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, si prescrivono in 10 anni (8 anni, corrispondenti al massimo della pena edittale + un quarto ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), ai quali vanno aggiunte le sospensioni della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado di due mesi per legittimo impedimento e di 64 giorni ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sicché la prescrizione è maturata nel dicembre del 2022, cioè successivamente all'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo (che è del 19/09/2022), con la conseguenza che essa non può, pertanto, essere rilevata; letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità dei reati di ricettazione non è consentito, avendo la Corte di merito verificato, con un accertamento in fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità, che i documenti acquistati o ricevuti dall'imputata provenivano dal presupposto delitto di furto degli stessi documenti o di appropriazione di cosa smarrita dei medesimi (reato, all'epoca dei fatti, non abrogato), con la conseguente configurabilità della ricettazione (quanto alla ricettazione di bene proveniente dal reato di cui all'art.647 cod. pen.: Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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