CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 08970/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 283/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.26639/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto in parte l'appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sentenza del Tribunale di Castrovillari in punto di condanna alle spese del giudizio, liquidate in Euro 600,00, ritenuta in difetto rispetto alla soglia del 50% fissata dal DM n. 55 del 2014; la Corte territoriale ha riconosciuto al difensore della parte appellante un compenso di poco superiore a quello liquidato dal giudice di prime cure (Euro 621,60), avendo ritenuto che l'oggetto della controversia (accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli) faceva sì che la causa dovesse ritenersi di valore indeterminabile con questioni semplici, e, pertanto, rientrasse nello scaglione delle controversie di valore fino a 26.000 euro; ha quindi assegnato il valore minimo di Euro 1.176, e ridotto le spese del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (serialità della controversia) (art. 4, co.4); ha ulteriormente ridotto del 50% l'importo di Euro 1.243,20 perché la pronuncia di primo grado aveva pronunciato la cessazione della materia del contendere avendo accertato che l'INPS, in corso di causa, aveva accreditato riconosciuto le giornate pretese (art. 4, co.9, riduzione per pronunce in rito); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'Inps è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DM n.55 del 2014 e degli artt. 91 e 92, co.2, cod. proc. civ.; lamenta la violazione, da parte della Corte d'appello, di tutti i parametri normativi in materia di liquidazione di spese, come l'omessa liquidazione degli importi per singole fasi, l'applicazione di riduzioni non dovute, l'erronea qualificazione della parte odierna ricorrente quale soccombente in giudizio; il motivo è infondato; il principio di diritto che si attaglia al caso in esame è quello per il quale "In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (Cass. n. 19989 del 2021); la pronuncia impugnata, che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha indicato una somma complessiva, si è mantenuta fedele a tale criterio, non essendo, il giudice, tenuto a motivare sul quantum per essersi mantenuto all'interno del range, compreso fra il minimo e il massimo, indicato dallo scaglione; sarebbe se mai, toccato alla parte che avesse voluto legittimamente contestare la decisione, allegare specificamente che la condanna alle spese ha superato il limite massimo concretamente liquidabile dal giudice, considerando, per rendere concreta l'entità dello scostamento, altresì quale dovesse essere il valore da attribuirsi alle singole fasi; le doglianze della ricorrente rimangono, invece, del tutto generiche: in particolare, non si fa specifico riferimento ai parametri adottati ai fini di denunciare le violazioni di legge denunciate, e, conseguentemente, non si allega né si prova la natura e la misura dello scostamento rispetto a quei parametri, in presenza del quale soltanto il giudice sarebbe stato tenuto a fornire esplicita motivazione; dalle considerazioni sopra svolte, emerge chiaramente come priva di pregio sia la doglianza per cui il giudice del merito avrebbe finito per violare il criterio di soccombenza a discapito dell'odierna ricorrente; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si dispone sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 o Il presiideney Marghqi