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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 10968/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21416/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 431/2021 de- positata il 14/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Valter e [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile confinante con quello dei convenuti, i quali avevano demolito e ricostruito, sopraelevandolo, il tetto della loro abitazione, alterando la quota originaria e la destinazione d'uso in violazione della normativa urbanistica locale.

Aggiungeva che i convenuti avevano poi demolito, ampliato e sopraelevato un manufatto, prima destinato a cantina, inglobandolo nell’abitazione, in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dal regolamento edilizio locale.

In particolare, i convenuti avevano alterato la destinazione d'uso del sottotetto da locale di servizio ad abitazione.

L’attrice domandava quindi la riduzione in pristino delle opere e il risarcimento dei danni subiti.

I convenuti contestavano la fondatezza delle domand e e proponevano una domanda riconvenzionale per il taglio o manutenzione di una pianta di pino, i cui rami invadevano la loro proprietà.

All’esito del primo grado di giudizio , il Tribunale condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato e al risarcimento equitativo di € 5.000,00per danno in re ipsa, e l’attrice a recidere i rami del pino invadenti la proprietà dei convenuti , compensando al 50% le spese processuali.

Su appello dei convenuti, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 431/2021 ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo il risarcimento del danno, rilevando che il dannoderivante dalla violazione delle distanze legali non può essere considerato in re ipsa,per cui il danneggiato deve provare l’an e il quantum del pregiudizio subito,mentre il giudice non può procedere automaticamente alla liquidazione ex art. 1226 c.c.

Ricorrono in Cassazione i convenuti con ununico motivo , illustrato da memoria.

Resiste l'attrice con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 873 c.c. e delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Carrara (2005), lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’intervento edilizio come «nuova costruzione», imponendo pertanto il rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine, mentre l’intervento doveva considerarsi un «ampliamento in ristrutturazione» (tipologia RU3), ammesso dalle citate NTA a mantenere le distanze preesistenti, purché rispettosi delle prescrizioni del codice civile e del d.m. 1444/68 sulle pareti finestrate.

Si censura che la sentenza abbia effettuato una indebita disapplicazione implicita della normativa secondaria locale, senza specificarne la concreta incompatibilità con la disciplina primaria di cui all'art. 873 c.c. e si critica la motivazione della Corte, giudicata scarna e generica nel richiamare erroneamente la nozione di «costruzione» elaborata da questa Corte per derivarne quella di «nuova costruzione».

Il ricorso sostiene che l'intervento realizzato, correttamente qualificato come ampliamento consentito dalle NTA comunali, sia conforme alle distanze minime legittimamente derogabili dalla normativa locale.

Infine, si sottolinea l'errore della Corte territoriale per aver adottato una interpretazione che di fatto neutralizza le deroghe previste dalla disciplina urbanistica locale.

2. –Il ricorso principale è fondato nei termini di cui appresso .

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con ri- guardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, per- tanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iuranovit curia", ac- quisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia de- dotta dalla parte (tra le tante, v.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020).

Nel caso in esame, manca non solo uno specifico accertamento sulla normativa localmente applicabile in tema di distanze, ma non si rinviene neppure un puntuale accertamento sul tipo di intervento realizzato dal convenuto (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).

Si rende pertanto necessario un nuovo esamein sede di rinvio.

Una volta individuata la normativa localmente applicabile e gli interventi posti in essere dalla parte convenuta, il giudice di rinvio dovrà necessariamente rivalutarne la legittimità alla luce degli artt. 2-bis (deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) e 3 (definizioni degli interventi edilizi) del d.p.r. 380/2001 e delle successive modificazioni, alcune successive alla pubblicazione della sentenza impugnata, tra le quali lepiù recenti, in relazione all’art. 2- biscit., sono state introdotte dal d.l. n. 69/2024, convertito nella l. 105 del 2024e, in relazione all’art. 3 cit., sono state introdotte dal d.l. n. 50 del 2022, convertito nella l. 91 del 2022.

Tali modificazioni hanno inciso sulla disciplina dei sottotetti, de lle demolizioni e ricostruzioni degli edifici, rilevantinel caso di specie.

3. –L’accoglimento del ricorso principale determina , logicamente, l’assorbimento del ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione dell'art. 872 c.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda risarcitoria relativa alla violazione delle distanze legali.

Il giudice di rinvio (Corte di appello di Genova , in diversa composizione) regolerà anchele spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso principale , dichiara assorbit o il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova , in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21416/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 431/2021 de- positata il 14/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Valter e [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile confinante con quello dei convenuti, i quali avevano demolito e ricostruito, sopraelevandolo, il tetto della loro abitazione, alterando la quota originaria e la destinazione d'uso in violazione della normativa urbanistica locale. Aggiungeva che i convenuti avevano poi demolito, ampliato e sopraelevato un manufatto, prima destinato a cantina, inglobandolo nell’abitazione, in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dal regolamento edilizio locale. In particolare, i convenuti avevano alterato la destinazione d'uso del sottotetto da locale di servizio ad abitazione. L’attrice domandava quindi la riduzione in pristino delle opere e il risarcimento dei danni subiti. I convenuti contestavano la fondatezza delle domand e e proponevano una domanda riconvenzionale per il taglio o manutenzione di una pianta di pino, i cui rami invadevano la loro proprietà. All’esito del primo grado di giudizio , il Tribunale condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato e al risarcimento equitativo di € 5.000,00per danno in re ipsa, e l’attrice a recidere i rami del pino invadenti la proprietà dei convenuti , compensando al 50% le spese processuali. Su appello dei convenuti, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 431/2021 ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo il risarcimento del danno, rilevando che il dannoderivante dalla violazione delle distanze legali non può essere considerato in re ipsa,per cui il danneggiato deve provare l’an e il quantum del pregiudizio subito,mentre il giudice non può procedere automaticamente alla liquidazione ex art. 1226 c.c. Ricorrono in Cassazione i convenuti con ununico motivo , illustrato da memoria. Resiste l'attrice con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 873 c.c. e delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Carrara (2005), lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’intervento edilizio come «nuova costruzione», imponendo pertanto il rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine, mentre l’intervento doveva considerarsi un «ampliamento in ristrutturazione» (tipologia RU3), ammesso dalle citate NTA a mantenere le distanze preesistenti, purché rispettosi delle prescrizioni del codice civile e del d.m. 1444/68 sulle pareti finestrate. Si censura che la sentenza abbia effettuato una indebita disapplicazione implicita della normativa secondaria locale, senza specificarne la concreta incompatibilità con la disciplina primaria di cui all'art. 873 c.c. e si critica la motivazione della Corte, giudicata scarna e generica nel richiamare erroneamente la nozione di «costruzione» elaborata da questa Corte per derivarne quella di «nuova costruzione». Il ricorso sostiene che l'intervento realizzato, correttamente qualificato come ampliamento consentito dalle NTA comunali, sia conforme alle distanze minime legittimamente derogabili dalla normativa locale. Infine, si sottolinea l'errore della Corte territoriale per aver adottato una interpretazione che di fatto neutralizza le deroghe previste dalla disciplina urbanistica locale. 2. –Il ricorso principale è fondato nei termini di cui appresso . Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con ri- guardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, per- tanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iuranovit curia", ac- quisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia de- dotta dalla parte (tra le tante, v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020). Nel caso in esame, manca non solo uno specifico accertamento sulla normativa localmente applicabile in tema di distanze, ma non si rinviene neppure un puntuale accertamento sul tipo di intervento realizzato dal convenuto (cfr. pag. 10 sentenza impugnata). Si rende pertanto necessario un nuovo esamein sede di rinvio. Una volta individuata la normativa localmente applicabile e gli interventi posti in essere dalla parte convenuta, il giudice di rinvio dovrà necessariamente rivalutarne la legittimità alla luce degli artt. 2-bis (deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) e 3 (definizioni degli interventi edilizi) del d.p.r. 380/2001 e delle successive modificazioni, alcune successive alla pubblicazione della sentenza impugnata, tra le quali lepiù recenti, in relazione all’art. 2- biscit., sono state introdotte dal d.l. n. 69/2024, convertito nella l. 105 del 2024e, in relazione all’art. 3 cit., sono state introdotte dal d.l. n. 50 del 2022, convertito nella l. 91 del 2022. Tali modificazioni hanno inciso sulla disciplina dei sottotetti, de lle demolizioni e ricostruzioni degli edifici, rilevantinel caso di specie. 3. –L’accoglimento del ricorso principale determina , logicamente, l’assorbimento del ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione dell'art. 872 c.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda risarcitoria relativa alla violazione delle distanze legali. Il giudice di rinvio (Corte di appello di Genova , in diversa composizione) regolerà anchele spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso principale , dichiara assorbit o il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova , in diversa com
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