CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 1968
Cassazione n. 23825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02-11-1968, avverso la sentenza del 26-03-2021 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Brindisi condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 280 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 cod. pen., a lui contestato per avere arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di [OSCURATO:PERSONA], mediante produzione e propagazione di ripetuti e insopportabili rumori provenienti dal sottostante locale bar denominato "Brillo parlante" gestito da Missere, con frequenza giornaliera e in diverse ore serali e notturne; in [OSCURATO:PERSONA] l'8 settembre 2017. 2. Avverso la sentenza del Tribunale pugliese, Missere, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta sia la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato che il trattamento sanzionatorio, osservando, quanto al primo aspetto, che in sede di istruttoria non è affatto emerso che Missere abbia gestito il locale, risultando provato in via documentale che della gestione del locale si era occupato il figlio Luigi, non essendo dimostrata alcuna gestione di fatto da parte del ricorrente, né potendosi ritenere dirimente in tal senso l'erronea affermazione della persona offesa, con la conseguenza che alcuna posizione di garanzia poteva essere riconosciuta in capo all'imputato. Rispetto alla determinazione della pena, invece, la difesa eccepisce la carenza di motivazione al riguardo, non avendo il Tribunale speso alcuna argomentazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 190, 495 e 526 cod. proc. pen., rilevandosi che il giudice ha fatto costante riferimento alla querela, che tuttavia non è stata mai acquisita ai fini della decisione. 3. Con memoria del 10 marzo 2022, il difensore di Missere, nel replicare alle conclusioni di Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dalle censure in punto di responsabilità, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta criticità. In primo luogo, occorre rilevare, in risposta al secondo motivo di ricorso, che, nella disamina degli elementi probatori acquisiti, il Tribunale ha fatto correttamente riferimento non alla querela della persona offesa, menzionata solo a pag. 1 come dato storico, ma alla deposizione dibattimentale della querelante, di cui sono stati riportati a pag. 2 i passaggi ritenuti salienti ai fini della configurabilità del reato, per cui deve escludersi che il giudizio di colpevolezza sia stato fondato su atti non acquisiti legittimamente al fascicolo processuale.Ciò posto, l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, non contestata nella sua dimensione oggettiva, risulta fondata su considerazioni aderenti alle acquisizioni probatorie che, in quanto non manifestamente illogiche, non appaiono suscettibili di essere messe in discussione in sede di legittimità. Al riguardo infatti il giudice monocratico, nel ripercorrere i fatti di causa, ha rimarcato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di gestore di fatto del bar amministrato formalmente dal figlio, da cui provenivano i rumori molesti in danno della Elia. Tale accertamento di fatto, scaturito dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui abitazione era ubicata sopra il bar, risulta contestato nel ricorso in maniera non adeguatamente specifica, non risultando dirimente in tal senso il dato formale secondo cui il legale rappresentante del bar era il figlio del ricorrente. E, del resto, il dato della costante presenza di Misseri nell'esercizio commerciale formalmente riconducibile al figlio non risulta smentito neanche dal diretto interessato, il quale, per come si legge nel ricorso, ha ammesso di "aiutare il figlio", pur escludendo di avere potere gestori, affermazione quest'ultima che tuttavia è rimasta priva di un adeguato conforto probatorio in sede di merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, la pronuncia gravata risulta immune da censure: e invero il giudice monocratico, a fronte di un reato punito con pena alternativa, ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandolo in 280 euro di ammenda, ovvero in misura inferiore al già esiguo massimo edittale (309 euro), per cui non può affatto affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore, e tanto anche in considerazione dell'estensione temporale delle condotte illecite, iniziate nel 2015 e protrattesi, secondo il racconto della querelante, fino al 2017. In assenza di espresse richieste in sede di conclusioni (riportate nell'intestazione della sentenza di primo grado), non appare infine censurabile il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, non potendosi peraltro sottacere che la relativa doglianza risulta formulata in termini generici, non essendo state cioè illustrati nel ricorso gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti e dei benefici invocati. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Missere deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.tf_5 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu