CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 30560/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 10/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/03/2022, la Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la estinzione, per intervenuta prescrizione, della pena di 4.710,00 euro di ammenda inflitta con sentenza della Corte di appello di Trieste del 6/02/2007, irrevocabile in data 19/06/2007, in riferimento alla partita di credito dell'[OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Trieste n. 76/2008. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 172 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che, nel caso di specie, si era già dato corso alla procedura esecutiva per la riscossione della pena pecuniaria con la iscrizione a ruolo in data 26/03/2008 e con la notifica della cartella esattoriale in data 23/03/2010. Per tale ragione, dal momento che, con tali atti, il procedimento esecutivo di riscossione era stato avviato, il decorso del termine di prescrizione della pena non avrebbe potuto iniziare. Infatti, a differenza delle norme che disciplinano la prescrizione del reato prima della condanna (artt. 157 e ss. cod. pen.), l'art. 172 cod. pen. non prevede cause di sospensione o di interruzione del termine di prescrizione della pena e non potendo gli artt. 159 e 160 cod. pen., per la loro natura eccezionale, essere suscettibili di applicazioni estensive o analogiche. 3. In data 3 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che la declaratoria di estinzione della pena per prescrizione rientra tra le «altre competenze» del giudice dell'esecuzione cui è applicabilé il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, a sua volta, prevede che avverso la decisione assunta de plano dal giudice sia ammessa opposizione davanti allo stesso organo. Pertanto, quando avverso tale provvedimento sia stato proposto ricorso per cassazione, esso deve essere riqualificato come opposizione, per questa via ripristinando la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione processuale, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538-01); e ciò sui rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze, comprese quelle istruttorie, queste ultime precluse nel giudizio di legittimità. 4.1. In conclusione, il ricorso deve essere riqualificato in opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso in data 25/05/2023