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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00971/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d e l 1 0 luglio 202 5 , il [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a l delitto di cui a gli art. 81 cpv, 61 n. 5 e 624 e 625 comma 1 n. 1 cod.pen. e al delitto di cui a gli art. 81 cpv c.p. e 75 comma 2 d .lgs n. 159 del 2011 ( commess i in [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2025 ) la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione da sostituirsi con la pena della detenzionedomiciliare.

Dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliariinordine ai reati su indicati, s u richiesta del P ubblico M inistero, il G .I.P. ha emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 453 comma 1 bis cod. proc. pen., il decretodi giudizio immediato ; a seguito della notifica del decreto l’imputato , a mezzodel procuratore speciale , ha formulato istanza di applicazione della pena.

Nell’udienzafissata ex art. 458 bis cod. proc. pen. , il difen sore ha eccepito : a) la nullitàdella richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto per essere stata avanzata prima del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame; b) la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza in quanto notificato all’imputato senza il rispetto del termine di cinque giorni cui all’art. 458 bis cod. proc.pen.

Il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni e ha emesso la sentenza di applicazionepena. 2.Avverso la sentenza , ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore formulandoun unico motivo, con cui ha dedotto la nullità dell ’ ordinanz a di rigetto delleeccezioni e la nullità della sentenza.

IlG.I.P avrebbe rigettato le eccezioni in violazione delle norme previste per il ritodel giudizio immediato, posto che, da un lato, l’art. 458 bis cod. proc. pen. prescrivechel’avviso di fissazione dell’udienza debba essere notificato all’imputato eal difensore almeno cinque giorni prima e, dall’altro, l’art. 453 comma 1 ter cod. proc.pen. prescrive che la richiesta di decreto di giudizio immediato nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare sia formulata dopo la definizione del procedimentodi cui all’art. 309 cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini perla proposizione della richiesta di riesame.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Si mone [OSCURATO:PERSONA] , ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4.Il difensore dell’imputato, con memoria del 4 dicembre 2025 , ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso non supera il vaglio di ammissibilità . 2.Ilricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui sono state rigettate le eccezioni su indicate unitamente alla sentenza di applicazione pena, sul rilievo che la fondatezzadi tale eccezioni, ovvero il mancato rispetto del termine previsto dal legislatore per formulare la richiesta di giudizio immediato c.d. custodiale e il mancatorispettodel termine di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisionesullarichiesta di applicazione pena, avrebbero determinato la nullità della sentenza.

Il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può, dunque, che essere quello della sent enza di applicazione della pena , unitamente alla quale è stataimpugnata, dettato dall’art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen. .

Tale articolo prevede che per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. , i l ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridicadel fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Neconseguel'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diviolazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2 - bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). 3.Invero questa Corte ha già avuto modo di osservare che il giudizio di applicazionedella pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle qualiesso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stataritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell'imputato ( Sez. 4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 3, n. 34601del 31/03/2021, Rv. 282233 – 01).

Siè a tale fine osservato che a nche prima della introduzione di cui all’art. 448 comma2-biscod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull'accordo delle parti può avvenirein una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari,apartire cioè dall'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado, che rappresenta il moment o estremo oltre il quale nonè ammissibile il ricorso a quella speciale procedura.

Ne discende che il suddetto giudizioappare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avereorigine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzatanell'ambitodi una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette laproposizione.

In un caso in cui l'applicazione della pena sull'accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la Corte, sulla base di tale principio, aveva ritenuto che l'eventuale nullità del giudizio direttissimo - prospettata quale effetto della effetto della nullità della convalida dell'arresto in flagranza,che costituisce uno dei presupposti di tale rito - fosse irrilevante essendo statala sentenza impugnata emessa appunto a seguito del giudizio di applicazione dellapena su richiesta delle parti ( Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 – 01).

L'applicazione concordata della pena postula , dunque, la rinunzia a far valere qualunqueeccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordointervenutotra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01;Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010,Rv. 247539).

E ciò in quanto l a sentenza di "patteggiamento" trova titolonell'accordo delle parti e, prima ancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante,di per sé introduttivo di una procedura speciale che recide ogni legame conla fase nella quale tale richiesta è maturata. 4.Il ricorrente non contesta di aver manifestato la volontà di chiedere l'applicazionedella pena , né afferma che la pena applicata non sia aderente alla richiestacome da lui formulata , ma si limita a rilevare vizi nella procedura sulla qualesi era innestato il rito speciale e relativi all’udienza in cui la sentenza era stataemessa, che non hanno avuto effetto alcuno sul contenuto dell’accordo.

Neconsegueche il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto per motividiversi da quelli previsti dalla legge .

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non su ssistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M Dichiarai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d e l 1 0 luglio 202 5 , il [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a l delitto di cui a gli art. 81 cpv, 61 n. 5 e 624 e 625 comma 1 n. 1 cod.pen. e al delitto di cui a gli art. 81 cpv c.p. e 75 comma 2 d .lgs n. 159 del 2011 ( commess i in [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2025 ) la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione da sostituirsi con la pena della detenzionedomiciliare. Dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliariinordine ai reati su indicati, s u richiesta del P ubblico M inistero, il G .I.P. ha emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 453 comma 1 bis cod. proc. pen., il decretodi giudizio immediato ; a seguito della notifica del decreto l’imputato , a mezzodel procuratore speciale , ha formulato istanza di applicazione della pena. Nell’udienzafissata ex art. 458 bis cod. proc. pen. , il difen sore ha eccepito : a) la nullitàdella richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto per essere stata avanzata prima del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame; b) la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza in quanto notificato all’imputato senza il rispetto del termine di cinque giorni cui all’art. 458 bis cod. proc.pen. Il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni e ha emesso la sentenza di applicazionepena. 2.Avverso la sentenza , ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore formulandoun unico motivo, con cui ha dedotto la nullità dell ’ ordinanz a di rigetto delleeccezioni e la nullità della sentenza. IlG.I.P avrebbe rigettato le eccezioni in violazione delle norme previste per il ritodel giudizio immediato, posto che, da un lato, l’art. 458 bis cod. proc. pen. prescrivechel’avviso di fissazione dell’udienza debba essere notificato all’imputato eal difensore almeno cinque giorni prima e, dall’altro, l’art. 453 comma 1 ter cod. proc.pen. prescrive che la richiesta di decreto di giudizio immediato nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare sia formulata dopo la definizione del procedimentodi cui all’art. 309 cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini perla proposizione della richiesta di riesame. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Si mone [OSCURATO:PERSONA] , ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4.Il difensore dell’imputato, con memoria del 4 dicembre 2025 , ha insistito per l’accoglimentodel ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso non supera il vaglio di ammissibilità . 2.Ilricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui sono state rigettate le eccezioni su indicate unitamente alla sentenza di applicazione pena, sul rilievo che la fondatezzadi tale eccezioni, ovvero il mancato rispetto del termine previsto dal legislatore per formulare la richiesta di giudizio immediato c.d. custodiale e il mancatorispettodel termine di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisionesullarichiesta di applicazione pena, avrebbero determinato la nullità della sentenza. Il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può, dunque, che essere quello della sent enza di applicazione della pena , unitamente alla quale è stataimpugnata, dettato dall’art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen. . Tale articolo prevede che per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. , i l ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridicadel fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Neconseguel'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diviolazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2 - bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). 3.Invero questa Corte ha già avuto modo di osservare che il giudizio di applicazionedella pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle qualiesso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stataritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell'imputato ( Sez. 4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 3, n. 34601del 31/03/2021, Rv. 282233 – 01). Siè a tale fine osservato che a nche prima della introduzione di cui all’art. 448 comma2-biscod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull'accordo delle parti può avvenirein una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari,apartire cioè dall'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado, che rappresenta il moment o estremo oltre il quale nonè ammissibile il ricorso a quella speciale procedura. Ne discende che il suddetto giudizioappare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avereorigine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzatanell'ambitodi una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette laproposizione. In un caso in cui l'applicazione della pena sull'accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la Corte, sulla base di tale principio, aveva ritenuto che l'eventuale nullità del giudizio direttissimo - prospettata quale effetto della effetto della nullità della convalida dell'arresto in flagranza,che costituisce uno dei presupposti di tale rito - fosse irrilevante essendo statala sentenza impugnata emessa appunto a seguito del giudizio di applicazione dellapena su richiesta delle parti ( Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 – 01). L'applicazione concordata della pena postula , dunque, la rinunzia a far valere qualunqueeccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordointervenutotra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01;Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010,Rv. 247539). E ciò in quanto l a sentenza di "patteggiamento" trova titolonell'accordo delle parti e, prima ancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante,di per sé introduttivo di una procedura speciale che recide ogni legame conla fase nella quale tale richiesta è maturata. 4.Il ricorrente non contesta di aver manifestato la volontà di chiedere l'applicazionedella pena , né afferma che la pena applicata non sia aderente alla richiestacome da lui formulata , ma si limita a rilevare vizi nella procedura sulla qualesi era innestato il rito speciale e relativi all’udienza in cui la sentenza era stataemessa, che non hanno avuto effetto alcuno sul contenuto dell’accordo. Neconsegueche il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto per motividiversi da quelli previsti dalla legge . 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non su ssistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M Dichiarai
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