CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce l'erronea dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), con una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta di una serie di elementi, puntualmente indicati, vale a dire: 1) la diversità della sostanze sequestrate, ossia hashish e cocaina, e il loro quantitativo, pari, rispettivamente a 39 dosi e a 11 dosi, e il rinvenimento della somma di settanta ero in banconote di piccolo taglio, la cui provenienza l'imputato, nullatenente, è stato in grado di giustificare (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado); 2) la circostanza che l'imputato sia stato sorpreso all'interno di uno stabile noto alla forze dell'ordine quale epicentro di una fiorente attività di spaccio, presenza che l'imputato medesimo non ha giustificato nemmeno a posteriori; 3) la modalità di presentazione dell'hashish, che era suddiviso in quattro frammenti, 4) la circostanza che l'imputato era privo di alcuna attività lecita, e, quindi, non era nelle condizioni di acquistare di acquistare il quantitativo di droga poi sequestrato; rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma 4, 62-bis cod. pen., è inammissibile sia perché, con l'appello, non era stato dedotto alcun motivo in ordine alla determinazione della pena, sia perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, per un verso adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle recidiva pluriaggravata, in ragione della frequenza tendenzialmente sistematica con cui l'imputato è stato fermato e arresto e condannato per fatti analoghi, che hanno anche comportato periodi di carcerazione, sicché l'impermeabilità rispetto ai moniti dell'A.G. appare coerente con il riconoscimento della recidiva reiterata a suo carico; per altro verso, ribadito l'assenza di elementi valorizzabili ex art. 62-bis cod. pen., posto che l'unico dato indicato dalla difesa, ossia il positivo comportamento processuale, non trova riscontro negli atti, considerando che l'imputato, come suo diritto costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., ha negato l'addebito, individuando, ‘4,,come elemento ostativo, oltre gli indicati precedenti penali e di polizia, la circostanza che l'imputato ha violato la misura cautelare che gli era stata originariamente imposta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M2026 Nete 1,1»1