CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 30907/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigHere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati nei capi A e B, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R.309/1990, in relazione a due episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo cocaina, accertati nel marzo 2020 e in 18 agosto 2020. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento formulando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale, nel rigettare 4trichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, si è limitata a rilevare l'assenza di documentazione a supporto della richiesta, senza fissare un'udienza di rinvio al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione. Al riguardo, precisa che l'art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen., in caso di inerzia dell'imputato, attribuisce al giudice la facoltà di delegare l'ufficio J J di esecuzione penale esterna o atlallà polizia giudiziaria tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l'inerzia dell'imputato esoneri il giudice dall'obbligo di raccogliere informazioni sulle sue condizioni personali e sociali. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen., ritenendo che la misura sostitutiva non fosse idonea a fronteggiare "l'esigenza di tutela del bene giuridico attesa la reiterazione di condotte analoghe in un breve lasso di tempo". Correttamente, considerato che la difesa dell'imputato all'udienza ha dichiarato di non fornire alcuna documentazione, avendo comunque espresso una valutazione negativa in ordine alla suddetta richiesta, il giudice a quo non ha proceduto ad effettuare gli accertamenti richiesti dall'art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto superflui, avendo ritenuto, sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., che la pena sostitutiva non fosse idonea ad esperire un percorso di prevenzione speciale del condannato. Al riguardo, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ritenendosi che il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]