CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 45882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento a trattazione scritta; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 9 maggio 2024 il Tribunale di Trieste - costituito ai senzi dell'art.309 cod. proc. pen. - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP della medesima sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 2024 ed in riferimento al reato di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998. 1.1 Indicata come pacifica la gravità indiziaria a carico, in ragione delle emergenze di fatto che hanno determinato l'arresto in flagranza di reato, il Tribunale si occupa in particolare della questione relativa alla omessa traduzione in lingua ucraina del titolo cautelare. Sul tema, viene respinta la doglianza difensiva in tema di nullità, posto che: a) il GIP ha disposto la traduzione in lingua ucraina contestualmente alla emissione del titolo; b) il tempo decorso non è di tale entità da determinate la sopravvenuta carenza di validità del titolo cautelare medesimo, in ragione di quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 15069 del 2024; c) una volta ricevuta la notifica della ordinanza cautelare tradotta, l'indagato potrà proporre riesame personalmente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce vizio del procedimento e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa si è verificata, per converso, la nullità del titolo cautelare, erroneamente non dichiarata dal Tribunale. Ciò perchè in sede di convalida dell'arresto (il 22 aprile) si è accertato che Lobodenko non conosce la ligua italiana. Dopo venti giorni di detenzione, quando si è tenuta l'udienza di riesame, nessuna notifica del titolo cautelare tradotto era stata operata. Si rtiene che in simile caso proprio l'applicazione dei principi di diritto espressi nella decisione delle Sezioni Unite di questa Corte avrebbe dovuto comportare l'annullamento del titolo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Anche ad avviso del Collegio il caso del Lobodenko va risolto attraverso l’applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione Niecko del 26.10.2023, dep.2024. In particolare, è da ritenersi che il caso in esame integri una delle ipotesi in cui la mancata conoscenza della lingua italiana (emersa durante la celebrazione della udienza di convalida) non possa comportare la nullità del titolo cautelare nella fase della sua emissione (che si colloca a ridosso dell’avvenuta privazione della libertà personale ed in tempi predeterminati e ristretti). Ciò che si impone, per l’autorità procedente, è la traduzione della ordinanza già emessa, in un «congruo termine». La citata decisione delle Sezioni Unite esprime il principio per cui l’omessa traduzione del titolo cautelare, nel suddetto «termine congruo», determina un vizio (seppur sopravvenuto) dell’atto ed in particolare una nullità a regime intermedio. Non vi è, tuttavia, una precisa indicazione – da parte del massimo organo nomofilattico – circa l’entità del termine in cui il GIP è tenuto a provvedere alla notifica dell’atto tradotto. Nel corpo della decisione si identifica simile questione in termini di quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità ove motivata in rapporto alle emergenze processuali. Si compie riferimento ad una pluralità di fattori incidenti su simile adempimento (complessità del provvedimento, numero dei soggetti coinvolti), il cui apprezzamento resta affidato al giudice del merito. 3.Ciò posto, il Collegio osserva che la sequenza temporale presa in esame dal Tribunale di Trieste, che vede intercorsi 17 giorni tra la emissione del titolo cautelare e la celebrazione della udienza di riesame, senza vizi logici è stata ritenuta di ampiezza non tale da determinare la nullità del titolo cautelare, anche in ragione del fatto che la traduzione era stata contestualmente disposta dal GIP in sede di emissione del titolo. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]