CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdo Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 12635/2025Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12635/2025 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù didetermina resa dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] eLegali il 4 luglio 2025, n. 1125, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Rovigo, ove elettivamentedomiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]; mariaangela.co-Numero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto il 2 dicembre 2024, n.830/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di sei motiviper la cassazione della sentenza depositata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto il 2 dicembre2024, n. 830/5/2024, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del «provvedimento notificato via PEC in data3 settembre 2021 prot. - Atto privo di protocollo e di data diemissione, indirizzato al Comune di Spinea con il seguenteoggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni disuccessione in morte di [OSCURATO:PERSONA]» da parte dell’Agenziadelle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e dell’appelloproposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate – nelgiudizio di cui anche il Comune di Spinea (VE) era parte -avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026di primo grado di Venezia l’8 marzo 2023, n. 117/1/2023, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Riassunto il procedimento da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, dopo chela sentenza depositata dal T.A.R. del Veneto il 27 dicembre2021, n. 1557/2021, aveva dichiarato il difetto di giurisdizionedel giudice amministrativo ed aveva affermato la giurisdizionedel giudice tributario nella presente controversia, il ricorso èstato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 59 della legge18 giugno 2009, n. 69, che consente la riassunzione delprocesso avanti al giudice ritenuto provvisto di giurisdizionesolo a seguito del passaggio in giudicato della pronunciadeclinatoria della giurisdizione del giudice previamente adito,stante la contestuale impugnazione della sentenza pronunciatadal T.A.R. del Veneto dinanzi al Consiglio di Stato.3. In seguito, il giudice del gravame ha pronunciato l’absolutioab instantia, rispettivamente, sull’appello principale, per lacarenza di specifiche censure alla sentenza impugnata, e,sull’appello incidentale, per riflesso del non liquet sull’appelloprincipale.4. Il Comune di Spinea (VE) e l’Agenzia delle Entrate hannoresistito con separati controricorsi.5. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa con la rimessione alle Sezioni Unite.6. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Spinea (VE) hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, la richiesta della ricorrente di rimettere lacausa alle Sezioni Unite di questa Corte deve essere disattesa.Numero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026Premesso che l'istanza di rimessione del ricorso alle SezioniUnite, formulata ai sensi dell'art. 376, secondo comma, cod.proc. civ. e dell'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresentauna mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale,il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione,ma neppure deve necessariamente manifestarsi in unospecifico esame e rigetto di detta istanza (tra le tante: Cass.,Sez. 2^, 21 maggio 2012, n. 8016; Cass., Sez. 1^, 22 giugno2016, n. 12962; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2020, n. 5017;Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. Trib.,24 novembre 2022, n. 34707; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2023,n. 11230; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22560; Cass.,Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13329), nella specie, al di là delrilievo che l'istanza non è stata proposta nelle forme previstedall'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., il collegio ritiene,comunque, l'insussistenza della condizione prevista dall'art.374, terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi unarilevanza nomofilattica delle questioni prospettate.2. Ciò detto, il ricorso è manifestamente inammissibile.2.1 A tal riguardo, il collegio ritiene di condividere leargomentazioni illustrate dal magistrato addetto allo spoglionella proposta di definizione accelerata (e non contrastate dallaricorrente nella successiva memoria), secondo cui: «(…) conriguardo all’appello proposto dall’odierno ricorrente, la Corte diGiustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 5, si eraespressa con declaratoria di inammissibilità per violazione delprincipio di autosufficienza, essendosi l’appellante limitato,nella proposizione dell’atto, a riproporre i motivi fondanti ilricorso in primo grado, omettendo di contestare specificamentei punti della pronuncia della Corte di Giustizia di I grado diVenezia che s’impugnava; (…) nella proposizione del ricorso inNumero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026esame, il ricorrente è incorso nella medesima suddettacondotta, non contestando la declaratoria di inammissibilitàpronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto ma, piuttosto, trascrivendo gli stessi motivi sulla basedei quali si fondava l’atto di appello, in piena violazione delprincipio di autosufficienza sopra richiamato, quale corollariodel requisito di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione».2.2 Come emerge ictu oculi dallo stesso tenore dellarubricazione fattane in ricorso («1) Violazione articoli 97, 53 e42 della Costituzione»; «2) Violazione di legge art. 2043 cod.civ.»; «3) Violazione art. 360 N. 5 c.p.c.»; «4) Violazionearticoli 2041 cod. civ. con riferimento alla Legge 27 dicembre2019 N. 160 art. 1 comma 741 lettere “d” ed “e” e normativaprecedente abrogata, e contestuale violazione articoli 9 ed 10Regolamento del comune di Spinea di attuazione della L.260/2019 ed articolo 8 lettera f precedente regolamento diapplicazione tributo sui servizi indivisibili del 21 /03/2014»;«5) Eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 comma 741 lettera“d” della L. l 27 dicembre 2019, n. 160 e previgentelegislazione per violazione degli articoli 3, 42 e 53 dellaCostituzione»; «6) Violazione art. 331 n. 4 c.p.p.»), le censurenon colgono la ratio decidendi, non essendo stata in alcunmodo attinta la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloprincipale per carente specificità dei motivi.Viceversa, le contestazioni si appuntano su condotte estraneead una qualsiasi pretesa impositiva, avendo avuto inizio lacontroversia dinanzi al giudice amministrativo (per proseguire,poi, dinanzi al giudice tributario) dallo scambio di informazionitra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Spinea (VE) in ordinealla valutazione di un terreno ereditato da [OSCURATO:PERSONA] dopoNumero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026la morte di [OSCURATO:PERSONA] (ai fini della liquidazione dell’impostasulle successioni).Per cui, si evidenzia il difetto ab origine di un atto(facoltativamente o obbligatoriamente) impugnabile dinanzialla giurisdizione tributaria nell’accezione consacrata dall’art.19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo necessario atal fine che il potere impositivo sia stato in concreto esercitatoe si sia tradotto in un provvedimento autonomamenteimpugnabile, sicché esso non è concepibile rispetto ad un attoendoprocedimentale (come la richiesta di informazioni trapubbliche amministrazioni), in uno stadio in cui la pretesatributaria non si è ancora tradotta in un atto lesivo dellaposizione del contribuente (Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,n. 22891; Cass, Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, n. 12440; Cass.,Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26169).2.3 Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte,secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, dicensure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, nonresta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), lamanifesta inammissibilità del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore delle parti vittoriose di una somma equitativamentedeterminata nella metà dell’importo corrispondente allaliquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).7. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis,terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve,Numero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, leSezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art.3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lasciapresumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.,Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che lapredetta norma non prevede l'applicazione automatica dellesanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso concreto, in base adun'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069),avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneitàdelle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Da LioGabriella alla rifusione delle spese giudiziali in favore delNumero registro generale 12635/2025Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 14801/2026Data pubblicazione 18/05/2026Comune di Spinea (VE) e dell’Agenzia delle Entrate,liquidandole, rispettivamente, per il primo, nella misura di €200,00 per esborsi e di € 3.200,00 per compensi, oltre arimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 3.000,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna DaLio Gabriella al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.500,00in favore sia del Comune di Spinea (VE) che dell’Agenzia delleEntrate, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una sanzione di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA],dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]