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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44273/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe.

2. Considerato che, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, è pervenuto alla Quinta Sezione Penale il certificato di morte dell'imputato, trasmesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e contenente l'attestazione, da parte del comune di Milano, del decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e morto a Roma il 29.3.2022.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso è improcedibile, dovendo essere dichiarata l'estinzione dei reati per morte del reo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.

Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso il 5 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe. 2. Considerato che, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, è pervenuto alla Quinta Sezione Penale il certificato di morte dell'imputato, trasmesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e contenente l'attestazione, da parte del comune di Milano, del decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e morto a Roma il 29.3.2022. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso è improcedibile, dovendo essere dichiarata l'estinzione dei reati per morte del reo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti. Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 5 ott
Sentenza Cassazione n. 44273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris