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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06099/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL • [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UXQ3U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi, comuni ai due ricorrenti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata fosse stata effettivamente determinata in misura non minima ma ampiamente giustificata dal numero delle cessioni di stupefacenti, anche di droghe cd. pesanti, accertate nei mesi in cui erano state effettuate le intercettazioni, e che, ha, altresì, confermato il diniego di applicazione delle generiche per la carenza di elementi (anche successivi alla commissione dei fatti) significativi di revisione critica della propria condotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid1ftt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL • [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UXQ3U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi, comuni ai due ricorrenti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata fosse stata effettivamente determinata in misura non minima ma ampiamente giustificata dal numero delle cessioni di stupefacenti, anche di droghe cd. pesanti, accertate nei mesi in cui erano state effettuate le intercettazioni, e che, ha, altresì, confermato il diniego di applicazione delle generiche per la carenza di elementi (anche successivi alla commissione dei fatti) significativi di revisione critica della propria condotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid1ftt
Sentenza Cassazione n. 06099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris