CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 11063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1601/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- EUROPA UNITA (AVIEU) , in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA];rappresentati e difesi d agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MICCU’ MARIO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 747/2019 emess a dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2008 il Tribunale di Locri, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualisoci dell’Associazione volontari italiana, Europa unita – AVIEU - nei confronti della stessa associazione, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del 2.6.2005 (di cui era stata dedotta la nullità perché l’assemblea era stata convocata da un numero insufficiente dei soci e per violazione del quorum deliberativo), dichiarava cessata la materia del contendere. Al riguardo, il Tribunale osservava che: l’impugnazione era stata proposta da soggetto totalmente privo della legale rappresentanza della suddetta associazione in quanto, a seguito di eventi intervenuti nelle more del procedimento- che avevano modificato l’assetto associativo-era stato eletto, con delibera del 15.5.2008, quale nuovo Presidente della medesima associazione, [OSCURATO:PERSONA], e quale vice-[OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza dell’11.9.19, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla suddetta associazione, osservando che: era da condividere la pronuncia impugnata in quanto l’appello era stato proposto da soggetto privo della legale rappresentanza dell’associazione; al riguardo, era da osservare , ad abundatiam, che la Provincia di R eggio C alabria aveva diffidato [OSCURATO:PERSONA] dallo spendere il nome dell’associazione nella corrispondenza con l’ente pubblico, in quanto non più legale rappresentante della stessa associazione: anche a voler considerare ammissibile la produzione in copia della citazione, con cui era stata impugnata la delibera assembleare del 30.3.2008, il contenuto di quest’ultima era stato confutato dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Locriil 5.6.2009 nel medesimo procedimento ed esibita in copia dagli appellati, con la quale aveva rigettato la richiesta di sospensiva della delibera impugnata. L’AVIEU ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con tre motivi.Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 24 Cost.,81 e 100, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’appello perché proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, a seguito della delibera del 30.3.2008, che aveva revocato la delibera impugnata. Al riguardo, la ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello non aveva considerato che la delibera del 2008 era stata impugnata dal legale rappresentante e da altri soci dell’associazione , con opposizione poi accolta dallo stesso Tribunale con sentenza del 2011, confermata in appello, e passata in giudicato, con la conseguenza che non si era formato il giudicato sulla specifica circostanza della cessazione della materia del contendere, anche considerando che la convenuta, attraverso uno dei suoi difensori, non aveva chiesto di accertare tale cessazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda. Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non ha considerato che con la contestazione della delibera del 30.3.2008, permaneva comunque il diritto dell’AVIEU di impugnare la sentenza, affermando erroneamente che non risultava impugnata la delibera del 30.3.2008. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 115 cpc per non aver la Corte d’appelloesaminato sia la citazione, prodotta in appello - con la quale era stata impugnata la delibera del 30.3.2008 - sia la sentenza del Tribunale di Locri del 2011 che aveva annullato la stessa delibera, nonché per omesso esame dei medesimi documenti. Al riguardo, la ricorrente assume che la revoca del mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il conferimento di un nuovo mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere - erano atti illegittimi perché non sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione, che era ed è [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92, 94, cpc, per aver la Corte territoriale condannato [OSCURATO:PERSONA] e litano in proprio al pagamento delle spese del giudizio, senza indicare le ragioni di tale responsabilità personale, omettendo altresì di considerare che quest’ultimo era legittimato a rappresentare l’associazione perché, come detto, la delibera del 30.3.08 -su cui si fondava la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere-era stata impugnata e revocata. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poich é tra loro connessi, sono inammissibili. Va osservato che la ratio decidendiche sostiene la sentenza impugnata è che [OSCURATO:PERSONA] erail legale rappresentante dell’ente in forza di una delibera del 15 maggio 2008, non della delibera del 30 marzo 2008 richiamata dal Tribunale e riguardo alla quale sono argomentati sia l’atto d’appello che il ricorso in esame. Quest’ultimo, in particolare, trascrive il testo della sentenza d’appello ma non spiega affatto che cosa sia la delibera del 15 maggio 2008. Se ne deve inferire che, in sostanza,la predetta ratio decidendi non sia stata censurata. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha accertato che lo Stelitano- il quale aveva appel lato in proprio e nella qualità- era risultato non legitti mato nella qualità e quindi è s t a to condannato in proprio. Al riguardo, la ricorrente invoca ancora la revoca della delibera assembleare del 30.3.2008, ma va ribadita la mancata censura della ratio relativa alla delibera del 15.5.2008, invocata a sostegno dell’impugnazione. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione degli intimati. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal